Iva
Gruppo Iva: passaggio di quote da una controllante all’altra
Il caso oggetto di interpello riguarda l’acquisto, da parte della rappresentante di un Gruppo Iva, della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo Iva, a cui segue un’operazione di fusione per incorporazione della partecipata nel soggetto acquirente. Si pone la questione della sussistenza del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 5, Dpr 633/1972.
Secondo l’agenzia delle Entrate deve riconoscersi all’incorporante, ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile, un subentro ipso iure e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici dell’incorporata, ivi inclusi i poteri di controllo e le relazioni funzionali e organizzative di cui all’articolo 70-ter, Dpr 633/1972, che già operavano tra l’incorporata e le proprie controllate (ossia vincolo finanziario, economico e organizzativo) nell’ambito di un Gruppo Iva già costituito.
Iva
Tax free shopping: validazione unica delle fatture
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica le modalità operative per l’adesione alla semplificazione introdotta dall’articolo 1, comma 934, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) e dalla determinazione direttoriale agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28 aprile 2026, n. 248879 (pubblicata il 5 maggio 2026 con protocollo n. 9969).
La semplificazione interessa i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione per il rimborso dell’Iva relativa alle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, di importo complessivo superiore a 70 euro, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue da viaggiatori domiciliati o residenti al di fuori dell’Ue (articolo 38-quater, Dpr 633/1972).
Gli operatori, che esercitano l’attività di intermediazione sui sistemi Otello 2.0 e che intendono aderire all’ulteriore modello di validazione unica, sono tenuti a presentare apposita istanza, da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma e rappresentanza risultanti dall’ordinamento interno dell’organizzazione aziendale o da specifico atto di conferimento. L’istanza deve indicare la denominazione (o ragione sociale) e la partita Iva degli altri intermediari con i quali sia stato previamente concluso un accordo di mutua validazione ai fini dell’adesione alla procedura disciplinata dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Inoltre, la richiesta deve includere una dichiarazione che attesti l’adeguamento delle informative privacy per la comunicazione, la condivisione e il trattamento dei dati relativi alle operazioni commerciali tra i soggetti aderenti.
Viene, infine, ricordato che, per garantire trasparenza, sicurezza e corretta imputazione delle responsabilità, la lavorazione di ogni pratica nel sistema Otello 2.0 necessita dell’inserimento del codice identificativo della richiesta associata alla fattura.
Iva
Split payment: continuità applicativa dopo il 30 giugno 2026 e proroga fino al 30 giugno 2029
Il Mef rende noto che la proposta della Commissione europea – datata 17 giugno 2026 – per il rinnovo dell’autorizzazione in favore dell’Italia all’applicazione del meccanismo dello split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972) verrà accolta; la formalizzazione avverrà entro il 10 luglio 2026.
Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
Successioni e donazioni
Titoli di Stato acquistati prima del decesso: rilevano nella determinazione dell’attivo ereditario
I chiarimenti, forniti dal documento di prassi, attengono alla determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario, ai fini dell’imposta sulle successioni (articolo 12, Dlgs 346/1990), in caso di acquisto di titoli di Stato (Bot) effettuato dal de cuius prima del decesso (data esecuzione), ma con regolamento contabile sul conto corrente effettuato dall’istituto di credito solo successivamente (data valuta).
Nello specifico, gli eredi, riferiscono che, ai fini della dichiarazione di sussistenza di fondi alla data del decesso, la banca ha indicato il saldo contabile del conto corrente senza tenere conto dell’acquisto di un titolo, eseguito il medesimo giorno ma regolato contabilmente soltanto due giorni dopo.
L’agenzia delle Entrate richiama non solo la normativa di cui al Dlgs 346/1990, ma anche i principi civilistici in materia di conto corrente bancario e la normativa relativa alla circolazione dei titoli dematerializzati, precisando che, ai fini dell’individuazione del saldo del conto corrente da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive perfezionatesi anteriormente al decesso del titolare, indipendentemente dalla loro successiva contabilizzazione. Di conseguenza, l’acquisto del Bot, risultando eseguito prima del decesso, dev’essere considerato ai fini della determinazione del saldo del conto corrente, ancorché il relativo addebito sia stato contabilizzato dalla banca in data successiva (in tal senso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza 953/2023).
Anche nella risposta 318/2025 è stato precisato, con riferimento alla determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell’attivo ereditario, che «per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all’identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile».
Pertanto, gli eredi possono sottrarre dal saldo contabile indicato dall’istituto di credito l’importo impiegato per l’acquisto del titolo di Stato, purché tale circostanza risulti adeguatamente documentata dalla relativa contabile bancaria.
Redditi di lavoro dipendente
Retribuzioni convenzionali 2026: impatto sui premi Inail
L’Inail illustra gli effetti sui relativi premi 2026 delle retribuzioni convenzionali 2026 (Dm Lavoro e Politiche sociali 29 maggio 2026), con riguardo ai lavoratori operanti in Paesi extra-Ue, con i quali non risultano in vigore accordi di sicurezza sociale.
La circolare precisa, tra l’altro:
- che il sistema delle retribuzioni convenzionali riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato. Restano, pertanto, escluse le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali continua a trovare applicazione il criterio ordinario basato sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dalla disciplina assicurativa;
- le regole relative alla frazionabilità delle retribuzioni convenzionali mensili. I valori possono essere riproporzionati in 26 giornate esclusivamente nelle ipotesi di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento da o verso l’estero, intervenute nel corso del mese. Al di fuori di tali fattispecie, le retribuzioni convenzionali mantengono carattere mensile e non possono essere oggetto di frazionamento.
Agevolazioni
Costituzione del diritto di usufrutto tramite donazione: non si applicano le agevolazioni fiscali per il compendio unico
Per «compendio unico» s’intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti Ce n. 1257 e n. 1260/1999 e succ. modif. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività previsto per la costituzione del compendio unico (circolare 18/E/2013).
Per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alla costituzione del compendio unico occorre essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, indicati nell’articolo 5-bis, commi 2 e 4, Dlgs 228/2001 e nell’articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge 97/1994, fra i quali figura l’impegno della parte acquirente o cessionaria a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (Iap) per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento. Secondo l’agenzia delle Entrate il termine «trasferimento», usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento (articolo 1 della Tariffa, allegata al Dpr 131/1986), non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento (Cass., sentenza 16495/2003 e ordinanze 27293/2024 e 3461/2021; si veda anche la risoluzione 23/E/2025).
Pertanto, non spettano le agevolazioni in parola a fronte di un atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario. Ne consegue che, in mancanza del passaggio da un soggetto a un altro, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Immobili
Portali Enea 2026: operativo l’aggiornamento
Dal 25 giugno scorso è operativo l’aggiornamento dei Portali Enea 2026 (Ecobonus e Bonus Casa 2026) in conformità alle disposizioni del Dlgs 5/2026 e del Dm 28 ottobre 2025.
Pertanto, risulta ora possibile trasmettere le schede descrittive relative ai lavori avviati dal 4 febbraio 2026, che beneficiano delle detrazioni ecobonus e bonus casa, il cui invio era stato temporaneamente sospeso per consentire l’adeguamento.
A decorrere dal 25 giugno scorso, quindi, si computano i 90 giorni per effettuare la comunicazione di fine lavori per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 o con data di fine lavori entro il 24 giugno 2026. Resta fermo il termine ordinario (90 giorni dal termine dei lavori) per quelli terminati entro il 3 febbraio 2026 o con data di fine lavori a partire dal 25 giugno 2026 (incluso).
Dichiarazioni annuali
Agevolazioni 2026: disponibile la Guida annuale
Sul sito dell’agenzia delle Entrate è disponibile, nella sezione «L’Agenzia informa», una Guida generale che raccoglie tutte le agevolazioni che possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2026 (per il periodo d’imposta 2025). Vengono riportati i riferimenti a tutte le disposizioni normative e le indicazioni di prassi ancora attuali riguardanti: apposizione del visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi. La Guida si compone di una parte generale e di altre 12 sotto-Guide che trattano i seguenti temi: spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione. contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici, Superbonus.
Viene riportato anche un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47, Dpr 445/2000, le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’articolo 76, Dpr 445/2000.
Dichiarazioni annuali
Credito d’imposta «Transizione 5.0»: esposizione in dichiarazione dei redditi
L’agenzia delle Entrate individua il modello di dichiarazione dei redditi in cui va indicato, nel quadro RU, il bonus «Transizione 5.0» (articolo 38, Dl 19/2024 e articolo 8, Dl 38/2026).
In particolare, si precisa che l’anno che rileva è quello in cui il Gse comunica l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione nel modello F24; pertanto, per gli investimenti definiti nel 2026, la compilazione avverrà nel modello Redditi 2027.
In definitiva, non rileva l’effettuazione materiale dell’investimento, ma la validazione formale dell’autorità competente.
E-commerce
Spedizioni di modico valore da Paesi extra-Ue: le novità dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore in tutti gli Stati Ue il nuovo dazio forfetario temporaneo di € 3 per articolo, applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi direttamente a una persona che si trova nel territorio Ue.
La misura, prevista nell’ambito della riforma del sistema doganale europeo, elimina l’attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a € 150 e mira a rafforzare la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e la concorrenza leale tra gli operatori economici.
L’intervento risponde alla profonda evoluzione del commercio elettronico internazionale. L’introduzione del dazio in oggetto ha l’obiettivo di garantire parità di condizioni per gli operatori economici europei e di contrastare fenomeni fraudolenti in danno ai consumatori.
Il dazio forfetario si applica alle vendite a distanza di merci provenienti da Paesi terzi il cui valore non supera € 150. L’imposta non viene determinata per singolo collo, ma in base alla classificazione tariffaria dei singoli articoli contenuti nel pacco e dichiarata in dogana. La misura resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà in funzione l’Eu Customs Data Hub per l’e-commerce e le merci saranno soggette all’aliquota daziaria normale prevista dalla tariffa doganale. Il responsabile del pagamento è il dichiarante della merce, ossia il venditore o l’importatore, che dal 1° luglio 2026 non avrà più riconosciuta l’esenzione daziaria.
Global minimum tax
Global minimum tax: cambio di gruppo societario e fondi di investimento
Con due Faq, l’agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni operative sulla disciplina della Global minimum tax, al fine di risolvere taluni dubbi interpretativi legati alla gestione di eventi di natura straordinaria e di riorganizzazioni societarie, verificatisi nel corso del periodo d’imposta.
Tra i vari chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:
- in caso di passaggio di un’impresa italiana da un gruppo societario a un altro nel corso dell’esercizio, l’entità è tenuta a presentare due distinte dichiarazioni ai sensi dell’articolo 53, Dlgs 209/2023. Nel Frontespizio di entrambi i modelli dev’essere indicato l’intero esercizio di riferimento del gruppo, escludendo la segmentazione in periodi infrannuali, anche qualora la partecipazione a ciascun gruppo abbia riguardato solo una frazione dell’anno;
- per i fondi di diritto italiano qualificabili come «impresa» e liquidati nel corso dell’anno, viene introdotta una semplificazione procedurale: in alternativa alla richiesta di un codice fiscale autonomo per il fondo estinto, è consentito utilizzare il codice fiscale della Società di gestione di risparmio (Sgr) che lo gestiva. Nel caso di specie il fondo è stato liquidato e non è più operativo e può, quindi, utilizzare il codice fiscale della Sgr per assolvere gli adempimenti dichiarativi senza dover attribuire un nuovo codice fiscale al fondo ormai cessato. Va però prestata attenzione alla compilazione della dichiarazione: pur utilizzando il codice fiscale della Sgr, il soggetto da identificare resta il fondo (da riportare nel campo riservato alla denominazione).
Riscossione
Atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: codici tributo per i versamenti in sede di conciliazione
Sono istituiti 31 codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione (articolo 48 e segg., Dlgs 546/1992) su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 38-bis, Dpr 600/1973).
Nei campi «codice ufficio», «codice atto» e «anno di riferimento», nel formato «AAAA», vanno inseriti i dati riportati nell’accordo conciliativo o nel processo verbale.
Riscossione
Contributi Inps da destinare ad Enti Bilaterali: nuove causali contributo
Sono istituite nuove causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi che vengono versati all’Inps destinati a taluni Enti Bilaterali.
Si tratta delle seguenti causali:
- EBOP, denominata «ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)»;
- SANL, denominata «Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)»;
- EBON, denominata «Ente Bilaterale (EBICON)»;
- EIMP, denominata «Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)»;
- CARE, denominata «Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)».


