Principi contabili

Valutazione dei titoli non immobilizzati: aspetti contabili

Il documento analizza la deroga, introdotta dalla legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che consente alle società di gestire la volatilità dei mercati finanziari nei bilanci 2025 e 2026, evitando di svalutare le poste di bilancio.

In particolare, le imprese possono valutare i titoli dell’attivo circolante (non immobilizzati) mantenendo il valore dell’ultimo bilancio approvato (o il costo d’acquisto se nuovi), invece di svalutarli al valore di mercato.

Si tratta di una facoltà temporanea e si applica ai titoli di debito e di capitale, mentre non riguarda gli strumenti finanziari derivati, i titoli ibridi quotati e i titoli oggetto di copertura.

Inoltre, la deroga:

- non è applicabile in caso di perdite durevoli di valore;

- sospende solo la svalutazione da mercato, mentre restano validi i criteri del costo ammortizzato (Oic 20) e della conversione delle valute estere (Oic 26).

A fronte della mancata svalutazione, le società che fruiscono della deroga devono destinare a una riserva indisponibile un ammontare di utili pari alla differenza tra il valore contabile e il valore di mercato (al netto delle imposte). Se gli utili d’esercizio sono insufficienti, si utilizzano altre riserve o gli utili degli esercizi futuri.

Infine, nel rispetto della trasparenza delle informazioni di bilancio, nella Nota integrativa il redattore del bilancio deve indicare che la società ho scelto di godere della deroga e deve indicare i criteri usati per selezionare i titoli oggetto di deroga, l’entità della differenza di valore rispetto al mercato, le ragioni per cui la perdita è considerata solo temporanea e l’impatto della scelta sul risultato d’esercizio.

Terzo settore

Bilancio Ets: aggiornamento della relazione dell’organo di controllo

Il documento contiene l’aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli Enti del Terzo settore (Ets) all’assemblea degli associati in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio.

Con riferimento all’attività di vigilanza, viene ricordato che l’organo di controllo deve attestare di aver vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili. Lo stesso deve effettuare il monitoraggio sul perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche, verificando che l’attività d’interesse generale sia prevalente e che non vi sia stata distribuzione di utili.

Inoltre, l’organo di controllo:

- esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio. In assenza di revisione legale, l’organo effettua un controllo sintetico per verificare la corretta redazione del bilancio secondo i modelli ministeriali e l’Oic 35. La relazione si conclude con la proposta all’assemblea di approvare o meno il bilancio, segnalando eventuali rilievi, limitazioni o incertezze sulla continuità aziendale;

- ha la responsabilità di attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali (Dm 4 luglio 2019) e di rilevare eventuali incoerenze con i dati contabili.

Per le imprese sociali il monitoraggio include controlli specifici sul coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, oltre al rispetto dei limiti retributivi e all’impiego dei volontari.

Appalti

Responsabilità solidale negli appalti: divieto di compensazione di debiti altrui con propri crediti

Il tema affrontato nella Faq è quello della responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

Nel dettaglio, il contribuente chiede se sia possibile per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dall’articolo 29, comma 2, Dlgs 276/2003 e dall’articolo 11, comma 6, Dlgs 36/2003, utilizzare crediti propri in compensazione nel modello F24 per adempiere a tali obblighi.

La risposta dell’agenzia delle Entrate è negativa: la stazione appaltante, che paga contributi e premi per conto di un soggetto inadempiente, non può utilizzare crediti propri in compensazione tramite il modello F24. Ciò in quanto non è consentito estinguere il debito altrui (del soggetto affidatario) utilizzando i propri crediti in compensazione. Tale operazione rappresenterebbe una violazione dell’articolo 1, Dlgs 124/2019: la norma vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

Con riguardo alle modalità di versamento, il modello F24 deve riportare il codice fiscale del soggetto inadempiente come «primo codice fiscale» e quello di colui che paga come «secondo codice fiscale», insieme ai codici identificativi «50» (obbligato solidale) o «51» (stazione appaltante).

Trattamento di fine rapporto

Versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria Inps: nuove scadenze e modalità

Messaggio Inps 6 maggio 2026, n. 1511

I datori di lavoro soggetti all’obbligo di versamento del Tfr (incluse le quote periodicamente maturate in favore del lavoratore) al Fondo di Tesoreria Inps – ossia quelli con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 – hanno più tempo (senza applicazione di interessi, sanzioni o altre somme aggiuntive) per adeguarsi alla nuova gestione del Tfr prevista per l’anno 2026 (legge 199/2025 - legge di Bilancio 2026).

Le nuove regole non interessano le aziende costituite nel corso del 2025, per le quali, come già avveniva in passato, l’obbligo discende dal raggiungimento della media di 50 dipendenti nel corso del primo anno di attività.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2026 ha esteso, alle aziende costituite prima del 2025 e che hanno raggiunto la suddetta nuova soglia dimensionale, l’obbligo di trasferimento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps. Dal 1° luglio 2026, sulla base delle modifiche apportate all’articolo 8, Dlgs 252/2005, i lavoratori neo-assunti avranno 60 giorni di tempo per esprimere formalmente la rinuncia all’adesione alla previdenza complementare, termine oltre il quale saranno automaticamente iscritti al Fondo pensione negoziale, conferendovi sia il Tfr che la contribuzione.

Con la circolare Inps 12/2026 era stato fissato al 16 maggio 2026 il termine entro cui effettuare l’operazione, ma l’articolo 16, Dl 62/2026 (decreto 1° maggio), in vigore dal 1° maggio scorso, ha posticipato la scadenza al 16 luglio 2026.

I versamenti del Tfr relativi ai primi sei mesi di quest’anno al Fondo gestito dall’Inps, e relativi alle competenze da gennaio a giugno 2026, sono considerati tempestivi se effettuati entro il prossimo 16 luglio.

Per il versamento degli arretrati tramite flusso Uniemens (e quindi per distinguerli dai versamenti correnti), dev’essere utilizzato il codice causale «CF05».

Agevolazioni

Eventi meteorologici gennaio-aprile 2026: istruzioni per l’indennità una tantum

La circolare fornisce istruzioni amministrative relativamente all’indennità una tantum prevista dall’articolo 6, Dl 27 febbraio 2026, n. 25, per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, in favore di collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa, la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi meteorologici (cd. ciclone Harry) che si sono verificati, a partire dal 18 gennaio 2026, in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il documento di prassi analizza:

a) la platea dei beneficiari, iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Si tratta di: collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica; titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi e professionisti; titolari di attività d’impresa; artigiani, commercianti, coltivatori diretti e pescatori autonomi; professionisti iscritti alle Casse professionali private ai sensi del Dlgs 509/1994 e del Dlgs 103/1996;

b) i requisiti. Il bonus spetta ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, risultavano residenti, domiciliati oppure operanti nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi e che hanno dovuto sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici;

c) la misura. L’indennità è riconosciuta per il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. L’importo previsto è pari a:

- 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell’attività non superiore a 15 giorni;

- con un massimo di 3.000 euro complessivi per ciascun beneficiario.

I periodi di sospensione possono essere anche continuativi e il lavoratore può scegliere se presentare: una domanda per ciascun periodo; una domanda cumulativa per più periodi; un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione;

d) le modalità di presentazione della domanda. Questa va trasmessa all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 20 giugno 2026. Il servizio è disponibile dal 20 aprile 2026 attraverso il «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche» presente sul Portale dell’Istituto.

La circolare si sofferma, altresì, sul regime fiscale dell’indennità, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Privacy

Strutture ricettive: divieto di conservare copie dei documenti d’identità degli ospiti

Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2026

Il Garante della privacy ha chiarito che alberghi, B&B e affittacamere non possono conservare copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario all’invio dei dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite il Portale «Alloggiati Web».

La norma, infatti, impone ai gestori delle strutture ricettive l’obbligo di identificare gli ospiti e di comunicare i relativi dati alle autorità competenti, ma tale adempimento non legittima la conservazione di fotocopie, scansioni o immagini dei documenti d’identità. Ne consegue che eventuali copie acquisite per finalità d’identificazione devono essere immediatamente cancellate o distrutte, una volta completata la comunicazione dei dati. L’unico documento che può essere conservato dalla struttura ricettiva è la ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione dei dati, generata automaticamente dal Portale di cui sopra, la quale dev’essere mantenuta per 5 anni al fine di dimostrare l’adempimento dell’obbligo normativo.

Si ricorda che, in caso di violazione dei dati personali (cd. data breach), trovano applicazione gli obblighi previsti dal Regolamento Ue 2016/679, tra cui la notifica al Garante entro 72 ore e, nei casi di maggiore gravità, la comunicazione della violazione agli interessati coinvolti.

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