Iva

Guide turistiche: prestazioni effettuate con escursioni e visite in aule immersive

Un consorzio forestale volontario che svolge, senza fini di lucro, attività di supporto agli enti locali per lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione delle risorse ambientali nell’ambito del territorio affidato al consorzio stesso, si occupa, tra l’altro, della valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale dei Comuni soci e di educazione ambientale.

Esso organizza, dietro pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, visite guidate su percorsi naturalistici, attività di divulgazione naturalistica e interpretazione ambientale, laboratori educativi, e visite in un’aula immersiva inserita in un contesto museale.

Le escursioni sono effettuate in aree aperte al pubblico e non richiedono biglietti d’ingresso. Il corrispettivo versato riguarda, quindi, esclusivamente il servizio di accompagnamento eseguito dalla guida abilitata e l’attività didattico-divulgativa erogata.

L’esperienza in un’aula immersiva museale, invece, consiste in un’attività multimediale interattiva progettata con finalità educative e divulgative.

L’istante chiede se le attività descritte siano qualificabili come attività di spettacolo o intrattenimento con conseguente obbligo di biglietteria automatizzate Siae.

L’agenzia delle Entrate afferma che non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata Siae e l’applicazione della relativa disciplina fiscale, in quanto non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento: le visite guidate nei percorsi naturalistici, i laboratori didattici e l’esperienza nell’aula immersiva museale.

Infatti, come anche precisato dalla circolare 165/E/2000, l’imposta sugli intrattenimenti trova applicazione esclusivamente nei confronti delle attività espressamente individuate dalla Tariffa allegata al Dpr 640/1972, caratterizzate da finalità prevalentemente ludiche o ricreative. Analogamente, il particolare regime previsto per le attività spettacolistiche, come stabilito dall’articolo 74-quater, Dpr 633/1972, è riservato alle manifestazioni indicate nella Tabella C allegata allo stesso Dpr. Le visite guidate, i laboratori didattici e l’esperienza nell’aula immersiva offerti dall’ente presentano una prevalente finalità educativa, culturale e divulgativa e non comprendono esibizioni artistiche, spettacoli dal vivo, attività ludico-ricreative organizzate o altre caratteristiche tipiche dell’intrattenimento.

Sebbene siano svolte da guide abilitate e perseguano finalità culturali, tali iniziative – pur avendo valenza educativa e divulgativa – si svolgono in aree liberamente accessibili, senza il pagamento di un titolo d’ingresso riferito alla visita di un luogo di interesse culturale. I corrispettivi versati dai partecipanti remunerano, quindi, un’autonoma prestazione di servizi (accompagnamento escursionistico e attività didattico-divulgativa), che dev’essere assoggettata a Iva secondo le regole ordinarie. Per beneficiare dell’esenzione, infatti, la prestazione dev’essere strettamente collegata a una vera e propria visita culturale: non è sufficiente che l’attività abbia contenuti educativi o divulgativi, ma occorre che costituisca parte integrante dell’accesso e della visita a un luogo qualificabile come museo o struttura analoga.

Quanto all’esperienza nell’aula museale, ai relativi corrispettivi si applica il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, numero 22), Dpr 633/1972), in quanto trattasi di prestazione assimilabile a una visita al museo. L’agevolazione riguarda le prestazioni collegate alla visita di musei, gallerie, monumenti, parchi e altri luoghi di interesse culturale o a essi assimilabili. In questo caso non si tratta di un semplice servizio di accompagnamento, ma della fruizione di un percorso espositivo culturale organizzato.

Iva

Cooperazione tra Pubbliche amministrazioni: le somme corrisposte sono escluse da Iva

Le somme erogate da un ente pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione tra Pubbliche amministrazioni sono escluse da Iva, non qualificandosi come prestazione di servizi (articolo 3, Dpr 633/1972).

In ambito Iva, infatti, una prestazione assume rilevanza ai fini dell’imposta solo in presenza di un rapporto sinallagmatico, ossia nell’ipotesi in cui tra le parti intercorra un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto quale controvalore effettivo.

La giurisprudenza unionale ha chiarito che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e configura, pertanto, un’operazione imponibile, «soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 23 marzo 2006, causa C-¬210/04; sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93; sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16, e giurisprudenza ivi citata; sentenza 11 marzo 2020, causa C¬-94/19; sentenza 4 luglio 2024, causa C¬-87/23 e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, «la circostanza che un’operazione economica venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come ’’negozio a titolo oneroso’’. Quest’ultima nozione presuppone, infatti, unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-¬412/03; sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14 e giurisprudenza ivi citata; sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19; sentenza 4 luglio 2024, causa C¬-87/23 e giurisprudenza ivi citata).

Coerentemente con i suddetti principi, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione ai fini dell’Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato» (circolare 34/E/2013).

L’agenzia chiarisce che il Dlgs 36/2023 e la legge 241/1990 disciplinano forme di cooperazione per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico che esulano dalla logica di mercato. Esse, nel determinare una convergenza sinergica su attività di interesse comune, possono prevedere movimenti finanziari limitati al solo ristoro dei costi sostenuti, escludendo margini di guadagno o utili. La condivisione di funzioni pubbliche e la reale divisione di compiti fanno sì che le erogazioni monetarie non rappresentino la controprestazione di uno scambio commerciale. Pertanto, l’ammontare degli importi trasferiti si qualificano come contributi pubblici fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972: la natura istituzionale e non sinallagmatica dell’accordo esclude la presenza di prestazioni di servizi rese a favore del Comune.

Agevolazioni

Masi chiusi: permuta autorizzata di terreni senza perdita delle agevolazioni

La permuta di terreni, autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi, non determina la decadenza dall’agevolazione tributaria di cui all’articolo 5-bis, comma 3, Dlgs 228/2001 (nel caso, l’agevolazione è prevista dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17). In particolare, la norma riconosce l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e la riduzione ad un sesto degli onorari notarili per i trasferimenti di immobili agricoli costituiti in maso chiuso, condizionatamente all’impegno dell’acquirente a condurre direttamente il maso per almeno 10 anni.

L’istante assimila la normativa in esame a quella del compendio unico, anch’essa richiamata dall’articolo 5-bis, Dlgs 228/2001 (commi 1 e 2), di cui all’articolo 5-bis, legge 97/1994.

Invero, precisa l’agenzia delle Entrate, la disciplina del maso chiuso non può essere integralmente assimilata a quella del compendio unico. Quest’ultimo presuppone, infatti, la costituzione di un’«estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale». Inoltre, la disposizione collega l’applicazione delle agevolazioni all’impegno dell’acquirente a costituire il compendio unico e a coltivarlo o condurlo – in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) – per almeno 10 anni dal trasferimento. In tale fattispecie, il vincolo agevolativo è, dunque, collegato alla costituzione di una determinata unità fondiaria, al possesso della qualifica soggettiva e alla conservazione della destinazione agricola del compendio per il periodo indicato dalla norma.

In proposito, con la circolare 13/E/2002 – con riferimento alle disposizioni volte a favorire le aziende agricole montane – è stato evidenziato che «in caso di inadempimento degli obblighi prescritti (dall’articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994) – mancata coltivazione o mancata conduzione del compendio unico per un periodo di almeno dieci anni, frazionamento del compendio, oltre i limiti della superficie minima indivisibile – per effetto del trasferimento a causa di morte o per atti tra vivi dei terreni che lo costituiscono e relative pertinenze oltre alle imposte dovute nella ordinaria misura proporzionale ed ai relativi interessi, si applica la sanzione pari al 50% delle imposte da corrispondere». Da questo chiarimento si può evincere che, in caso di permuta, chi ha fruito delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico decade dalle stesse.

Il maso chiuso, invece, è un istituto autonomamente disciplinato dalla legge provinciale 17/2001, che considera lo stesso come un complesso unitario (un’unità aziendale indivisibile iscritta nel Libro fondiario) e ne disciplina in modo specifico la struttura, il regime successorio, la consistenza e le relative modificazioni.

L’agenzia – accogliendo la tesi del contribuente e premettendo che la disciplina del compendio unico e quella del maso chiuso sono tra loro indipendenti, con la conseguenza che le rigide regole di decadenza per permuta previste per il primo non si estendono automaticamente al secondo – ha confermato che l’atto di permuta autorizzato non determina la decadenza dal regime agevolativo. L’Amministrazione finanziaria, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 20460/2011) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 2096/2025), ha evidenziato che la disciplina del maso chiuso non richiede il possesso di qualifiche soggettive particolari né la costituzione ex novo di un vincolo di indivisibilità, essendo l’integrità del fondo già tutelata dalla legge provinciale.

Pertanto, l’operazione quale permuta di terreni di eguale superficie salvaguarda l’unitarietà dell’azienda agricola; l’operazione non provoca la decadenza dalle agevolazioni richiedendo, quale unico presupposto, il proseguimento della conduzione diretta del maso per il decennio decorrente dalla data del primo acquisto agevolato.

Agevolazioni

Autotrasporto: apertura della Piattaforma per la richiesta del credito d’imposta «caro petrolio»

Comunicato ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° settembre 2026 ( www.mit.gov.it 1° settembre 2026)

Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento del prezzo del carburante, l’articolo 3, Dl 33/2026 ha riconosciuto, a favore delle imprese esercenti attività di autotrasporto, un contributo – sotto forma di credito d’imposta – commisurato al 70% della maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il tax credit spetta alle imprese di trasporto di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), Dlgs 504/1995 (imprese di autotrasporto merci su strada) e agli esercenti attività di trasporto di persone, anche con noleggio di autobus (articolo 1-novies, Dl 63/2026).

Successivamente, l’articolo 1-ter, Dl 63/2026 e l’articolo 1, comma 4, Dl 133/2026 hanno esteso l’agevolazione agli acquisti, rispettivamente, dei mesi di giugno e luglio 2026.

Infine, l’articolo 1, comma 4, Dl 139/2026 ha ulteriormente esteso l’agevolazione agli acquisti del mese di agosto 2026.

Le regole di attuazione sono contenute nel Dm Infrastrutture e Trasporti 26 agosto 2026.

Con un apposito comunicato il ministero ha reso nota l’attivazione della Piattaforma utilizzabile per la presentazione della domanda di contributo (va utilizzata l’apposita Piattaforma gestita dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponibile all’indirizzo https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it. e messo a disposizione una serie di risposte sotto forma di Faq.

In merito ai termini, la domanda può essere presentata dai soggetti interessati entro il 15 settembre 2026.

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2026, a decorrere dal decimo giorno successivo all’invio da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’agenzia dell’elenco delle imprese ammesse.

Non operano i consueti limiti alla compensazione: quello di 2 milioni di euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai sensi dell’articolo 34, legge 388/2000 e quello di 250mila euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi ai sensi dell’articolo 1, comma 53, legge 244/2007.

Il bonus, inoltre, non è tassato ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

Fiscalità internazionale

Reddito derivante da un trust trasparente estero in favore di un beneficiario residente: come va determinato

Una signora ha costituito un trust all’estero (Usa) trasparente, individuando come beneficiaria una persona residente in Italia. A seguito del decesso della disponente, la contribuente è divenuta beneficiaria individuata del trust statunitense.

Nel caso di beneficiari individuati residenti, ai fini dell’imputazione o dell’attribuzione, rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dall’effettiva percezione finanziaria del provento (articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir) ed a prescindere dal rispetto dei criteri di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir (circolare 34/E/2022), ma tenendo conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato estero in cui il trust è residente o istituito (nel caso di specie, Usa).

Non si applica la presunzione di cui all’articolo 45, comma 4-quater del Tuir (prevista per le attribuzioni di trust esteri opachi stabiliti in Paradisi fiscali; solo per questi si considera interamente reddito l’importo percepito se non è possibile distinguere tra capitale e patrimonio), in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di un trust trasparente con beneficiario individuato.

La contribuente-beneficiaria sarà tenuta ad assolvere gli obblighi fiscali in Italia sin dall’anno in cui è avvenuto il decesso della disponente, inclusi quelli legati a monitoraggio fiscale (circolare 38/E/2013), Ivie e Ivafe (circolare 28/E/2012).

Crisi d’impresa

Transazione fiscale: esclusa la responsabilità del cessionario d’azienda per l’inadempimento del debitore

Nel caso esaminato nel documento di prassi, un’azienda è stata ceduta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti; in tale contesto, il debitore aveva stipulato una transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182-ter, Rd 267/1942 (ora articolo 57 del Codice della crisi). A seguito dell’inadempimento del debitore, la transazione fiscale è stata risolta e, pertanto, si chiede se tale risoluzione possa determinare il venir meno dell’esonero della responsabilità tributaria riconosciuto al cessionario d’azienda ai sensi dell’articolo 14, comma 5-bis, Dlgs 472/1997.

Si ricorda che l’articolo 14 citato disciplina la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nel periodo considerato dalla norma. Nello specifico, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquistati, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Inoltre, il comma 5-bis della norma (introdotto dal Dlgs 158/2015) esclude la responsabilità solidale del cessionario per le cessioni effettuate nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di favorire il risanamento delle imprese in crisi e incentivare l’intervento di terzi nelle operazioni di ristrutturazione.

Come detto, nel caso di specie, successivamente alla cessione è intervenuta la risoluzione per inadempimento della transazione fiscale conclusa dal cedente nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Per cui si vuole conoscere se opera l’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda.

L’agenzia delle Entrate osserva che subordinare l’esonero al corretto adempimento della transazione fiscale finirebbe per esporre il cessionario alle conseguenze di un comportamento successivo del cedente, compromettendo la certezza degli effetti dell’operazione.

La risoluzione della transazione fiscale produce effetti nei rapporti tra debitore e Amministrazione finanziaria, mentre non pregiudica i diritti acquisiti dal cessionario, quale terzo in buona fede (articoli 1372 e 1458 del Codice civile; la «risoluzione [...] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi»).

Di conseguenza, l’esonero dalla responsabilità solidale opera in via definitiva e rimane fermo anche in caso di successiva risoluzione della transazione fiscale per inadempimento del cedente, fatto salvo il caso di cessioni effettuate in frode ai crediti tributari.

Locazioni

Indici dei prezzi al consumo di giugno e luglio 2026

Comunicati Istat ( GU 31 agosto 2026, n. 201)

Sono stati pubblicati i comunicati Istat che riportano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi ai mesi di giugno 2026 e di luglio 2026, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L’indice (su base 100 del 2025) segna:

- con riguardo a giugno 2026, una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,0%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +2,9%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +4,4%;

- con riguardo a luglio 2026, una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,3%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +2,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +4,3%.

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