Come la Guardia di Finanza nella circolare dell’11 marzo, così l’agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2020 ribadisce quanto affermato in tema di attività degli Uffici nella precedente circolare 6/E per il procedimento di accertamento per adesione. L’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 per il quale dall’8 marzo al 31 maggio 2020 «sono sospese le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso» non significa inattività degli Uffici i quali potranno continuare tutte le attività istruttorie volte alla eventuale successiva emanazione di provvedimenti. E ciò a condizione che vengano osservate le prescrizioni a tutela della salute dei dipendenti dell’Agenzia stessa e del pubblico. Oltre alle procedure di rimborso, si citano le indagini finanziarie per le quali la sospensione non pregiudica la prosecuzione dell’attività relativa alla emanazione delle autorizzazioni alla richiesta di informazioni agli intermediari finanziari.

In altre parole, la nozione «controlli», come per le attività della Guardia di Finanza, è da intendersi in senso restrittivo, per tali intendendosi solo quelle attività di «accesso, ispezione e verifica» presso i locali del contribuente, essendo consentite tutte le indagini “a tavolino” condotte con modalità che salvaguardino la salute del funzionario.

Questa impostazione è coerente con la ratio che sembra sottesa alle varie disposizioni che prevedono sospensioni di termini nel periodo dell’emergenza, volte a salvaguardare la salute ma non a precludere le attività “preliminari” alla notifica e deposito di atti. Non si spiegherebbe diversamente la ragione per la quale nei vari Dpcm che si sono susseguiti le attività professionali, tra le quali quelle di avvocati e commercialisti, vengono ritenute “essenziali” quantomeno per gli adempimenti non sospesi e per la redazioni di atti e difese il cui termine di notifica o deposito è imminente (16 aprile 2020).

Se questo è il quadro, crea qualche preoccupazione la previsione dell’articolo 108 in materia di «misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale». Per lo scopo – certamente indiscutibile – di salvaguardia della salute degli addetti del servizio postale e del cittadino, fino al 30 giugno 2020, viene prevista come non necessaria la firma della persona abilitata al ritiro sulla copia della raccomandata riservata al destinatario, essendo sufficiente che l’operatore postale attesti di essersi accertato della presenza dello stesso. La norma, evidentemente, risente dell’incuria di questa alluvionale disciplina emergenziale in cui il legislatore sembra aver perso la bussola sui termini. Che si tratti di incuria, è reso palese dal prosieguo della disposizione che riconosce in via eccezionale la riduzione del 30% delle sanzioni per contravvenzioni al codice della strada contestate entro il 31 maggio e pagate nei successivi 30 giorni! Ossia una previsione di dettaglio che manifesta l’incomprensione da parte del governo della reale portata della disposizione generale.

Se l’attività dell’Amministrazione prosegue “a tavolino” senza soluzione di continuità e gli atti amministrativi di «accertamento e di riscossione» potranno essere notificati dal 1° giugno, è evidente il rischio, ancora una volta, di vessare inutilmente il cittadino e di costringerlo a contenziosi dall’esito incerto quanto a difetti di notifica che si sarebbero potuti evitare con la previsione di un periodo univoco di sospensione della conflittualità fisco/contribuente in considerazione della gravità dell’emergenza.

L’esempio a cui è ricorsa l’agenzia delle Entrate quanto alle indagini finanziarie evidenzia ancor più, se ce ne fosse bisogno, di come queste improvvisate disposizioni emergenziali si prestino a superare in nome della eccezionalità principi di garanzia quali, ad esempio, la circostanza che l’intermediario finanziario, a cui la richiesta sia stata rivolta, comunichi «immediatamente» all’interessato l’inizio di un procedimento a suo carico. Inutile dire che l’intermediario provvede di norma tramite raccomandata all’indirizzo in anagrafe ritornando al cortocircuito dei termini appena evidenziato.

Le storture di redazione del Dl 18/2020 sono tante e di tale portata da meritare un nuovo sollecito affinché non si perda il dibattito parlamentare in sede di conversione in legge.

L’autrice è presidente della Camera avvocati tributaristi (Cat) di Milano

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