Adempimenti

Lavoro agile nella Pa rimodulabile in base alle esigenze di servizio

di Consuelo Ziggiotto

Il lavoro agile semplificato rimane misura di contenimento da applicare senza accordo individuale con il lavoratore fino al 31 dicembre, sparisce però il faro della percentuale minima del 50% dei dipendenti, che ha guidato i dirigenti nella sua applicazione fino al 30 aprile.

Questo il risultato delle modifiche apportate dall’articolo 1 del Dl 56/2021 all’impianto normativo che regola il lavoro agile emergenziale.

Ciò che distingue il lavoro agile emergenziale da quello a regime, nel concreto operare degli enti, è il punto di partenza, vale a dire il soggetto promotore. In emergenza non è il lavoratore che ne fa richiesta, ma il dirigente che lo deve adottare come vaccino organizzativo, in una misura minima che non è più precisata. Nel lavoro agile a regime, al contrario, è il lavoratore a fare richiesta d’accesso a questa modalità lavorativa, alla quale deve seguire, ove accolta, la sottoscrizione da ambo le parti di un accordo che ne regolamenta gli ambiti.

La deroga alla stipula dell’accordo individuale (articolo 87, Dl 18/2020) e l’obbligo di applicare il lavoro agile da parte del dirigente, resiste quindi fino a fine anno, ciò che esce di scena è la soglia minima individuata nell’articolo 263 del decreto Rilancio, che ha rappresentato in alcune occasioni un vincolo fin troppo rigido, incapace di tenere conto delle reali capacità organizzative delle singole amministrazioni.

Gli effetti immediati dell’intervento del legislatore potrebbero condurre a una criticità, laddove male interpretato, quella cioè di un rientro automatico del personale in sede. L’intervento è invece mirato a valorizzare l’autonomia delle pubbliche amministrazioni. I dirigenti si trovano ora liberi da percentuali che potrebbero non riuscire a coniugare l’efficientamento del servizio con il lavoro agile. Detto in altri termini, c’è spazio per percentuali di lavoro agile inferiori al 50% laddove le capacità organizzative non siano in grado di reggerle e corrispondano a un prezzo troppo alto che un servizio, divenuto per ciò inefficiente, non può e non deve pagare, così come è aperto lo spazio a percentuali superiori al vecchio 50%, attesi i precisi inviti rivolti dal legislatore ai dirigenti di darne massima applicazione in emergenza, laddove tollerati dall’esigenza del servizio, che in quanto prioritaria va sempre e comunque preservata.

Fuori dall’emergenza, direzione nella quale ci si sta muovendo, lo smart working deve conservare il suo duplice obiettivo di conciliare vita e lavoro e di aumentare la competitività dell’azienda. La scelta di sopprimere la soglia del 50% è rivolta evidentemente a questo obiettivo, fatta salva una nuova percentuale minima del 15% che va applicata dal 2022 nel lavoro agile a regime, e questo a prescindere dall’adozione o meno del Piano organizzativo del lavoro agile, che per ora rimane strumento di programmazione opzionale e non obbligatorio.

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