Come noto, con la riforma dello Sport il legislatore ha introdotto una specifica definizione di lavoratore sportivo. Vale a dire l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e sportivo nonché il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva remunerata a favore di un soggetto dell’ordinamento. Oltre a queste sette figure tipiche il legislatore ha poi ampliato...

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