Cooperative compliance

Sistema di controllo del rischio fiscale: regole per l’adozione del regime opzionale
Dm 9 luglio 2025 ( GU 17 luglio 2025, n. 164)

Il decreto contiene le disposizioni applicative del Tax control framework (Tcf) opzionale, ai sensi dell’articolo 7-bis, Dlgs 128/2015, rubricato «Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale» (introdotto dal Dlgs 221/2023).

Grazie a questa disposizione normativa anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo (ammontare del volume d’affari o di ricavi, appartenenza a un gruppo di imprese in cui una possieda i requisiti, partecipante al Gruppo Iva ove una partecipante abbia optato per il regime di adempimento collaborativo, contribuente che dà esecuzione alla risposta dell’agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello sui nuovi investimenti), possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate.

Mediante questa opzione viene riconosciuta ai suddetti contribuenti la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori, optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

A tal fine, il decreto in esame disciplina:

- il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale;

- i requisiti del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che dev’essere implementato ai fini del riconoscimento degli effetti premiali. L’esercizio dell’opzione presuppone l’impegno a istituire e predisporre il sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, prima dell’effettuazione dell’esercizio dell’opzione e della sua comunicazione;

- le modalità di comunicazione dell’esercizio dell’opzione, per il quale va utilizzato uno specifico modello telematico. L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso: a) del documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa; b) della strategia fiscale approvata dagli organi di gestione della società in data anteriore all’esercizio dell’opzione; c) del documento descrittivo del Tcf adottato e delle sue modalità di funzionamento; d) della mappa dei processi aziendali; e) della mappa dei rischi fiscali e dei controlli previsti; f) certificazione del Tcf redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 128/2015;

- gli effetti dell’esercizio dell’opzione. In particolare: a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello ordinario (articolo 11, legge 212/2000) prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, se il comportamento tenuto dal contribuente è esattamente corrispondente a quello rappresentato nell’interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale (comunicati all’agenzia mediante la presentazione di un’istanza di interpello di cui all’articolo 11, legge 212/2000) non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, Dlgs 74/2000 (reato di dichiarazione infedele) e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p, se il comportamento tenuto dal contribuente è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello;

- la durata del regime opzionale e la revoca dell’opzione. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine del periodo, la stessa s’intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare con le modalità e i termini previsti per la comunicazione di opzione.

Redditi di impresa

Gruppi societari: maggiorazione del costo del lavoro deducibile
Dm Mef/Lavoro 27 giugno 2025  (GU 11 luglio 2025, n. 159)

Il decreto definisce nuove modalità di calcolo della maggiorazione del costo del lavoro, deducibile dal reddito d'impresa, per le singole imprese appartenenti a un gruppo societario.

L'agevolazione (articolo 4, Dlgs 216/2023) si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nel caso di incremento del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Lo scopo del decreto è quello di dirimere eventuali incertezze interpretative sull'applicazione del fattore correttivo previsto dall'articolo 5, comma 8, Dm 25 giugno 2024, in base al quale l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell'ambito di un gruppo di società. La disposizione antielusiva intende evitare che, attraverso manipolazioni del perimetro del personale all'interno del gruppo, si possano presentare entità con incrementi occupazionali che di fatto equivalgono ai decrementi registrati presso altre entità del medesimo gruppo, senza che vi sia un effettivo incremento complessivo di forza lavoro.

Al fine di assicurare un'applicazione uniforme ed efficace della misura agevolativa, tenendo conto delle caratteristiche delle società appartenenti a gruppi societari, in linea con le finalità promozionali del provvedimento originario, il comma 8 citato viene sostituito, dal decreto in esame, nel seguente modo: «Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno».

Il dubbio chiarito nasce da un equivoco circa il concetto di decremento occupazionale complessivo, ossia «il decremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente» (articolo 1, comma 1, lettera l), Dm 25 giugno 2024).

Per effetto della suddetta modifica, un'eventuale riduzione alla deduzione spettante a ciascuna società del gruppo con un incremento occupazionale complessivo sarà applicata soltanto in presenza di un eventuale decremento occupazionale (e non una mera riduzione che non tiene conto degli incrementi) registrato da altre società del medesimo gruppo.

Pertanto, ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante, riducendola di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

In questo modo viene data rilevanza al gruppo come unico soggetto economico, in quanto l'agevolazione viene riconosciuta in presenza di un incremento occupazionale complessivo a livello di gruppo, cioè considerando tutte le società che vi appartengono. Successivamente, ciascuna società del gruppo dovrà verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti e, in presenza di un incremento occupazionale complessivo, procedere al calcolo dell'incentivo (maggiorazione del costo) singolarmente spettante.

Secondo la relazione illustrativa al decreto in esame, la modifica si applica dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile).

Redditi di impresa

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta: disposizioni attuative
Dm 27 giugno 2025  (GU 11 luglio 2025, n. 159)

Il decreto contiene le regole attuative della misura prevista dall'articolo 14, Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192, il quale consente – opzionalmente – di ottenere il riconoscimento fiscale (affrancamento) di talune riserve, in sospensione d'imposta, esistenti nel bilancio 2023 e che residuano alla fine dell'esercizio 2024, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 10%. In questo modo la successiva distribuzione delle riserve (o comunque il loro utilizzo) non richiede, in capo alla società, l'assoggettamento ad imposizione in via ordinaria ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Lo scopo è quello di consentire l'allineamento dei valori fiscali a quelli civilistici inclusi nel bilancio societario.

Le riserve affrancabili sono:

- i saldi attivi di rivalutazione iscritti in sede di rivalutazione dei beni d'impresa. Le leggi speciali, che in passato hanno derogato al criterio del costo dei beni da iscrivere in bilancio, hanno creato un disallineamento tra valore civile e valore fiscale. Inoltre, i maggiori valori iscritti nell'attivo hanno comportato l'iscrizione, tra le poste di patrimonio netto dello Stato patrimoniale, di un saldo attivo di rivalutazione, di ammontare corrispondente al valore attribuito ai beni rivalutati al netto dell'eventuale imposta sostitutiva. Tale saldo costituisce una riserva in sospensione d'imposta, vale a dire una riserva che, qualora distribuita, concorre a formare il reddito della società. È sul saldo attivo di rivalutazione che interviene la disciplina del decreto in esame, consentendo, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, di affrancarlo dalla tassazione ordinaria, che sarebbe dovuta dalla società che effettua la distribuzione, con la precisazione, tuttavia, che non spetterà il credito d'imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni a seguito delle quali il saldo (o la riserva o il fondo in sospensione d'imposta) era stato iscritto in bilancio. In pratica non spetterà il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva a suo tempo versata;

- i fondi o le altre riserve in sospensione d'imposta, che sarebbero ordinariamente tassabili in caso di distribuzione o di utilizzo. È il caso delle riserve iscritte in bilancio per effetto delle varie leggi sul «riallineamento» fiscale dei valori di bilancio. Come per la rivalutazione, infatti, il legislatore ha introdotto, nel tempo, speciali leggi su detto riallineamento che hanno consentito, previo versamento di un'imposta sostitutiva, di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio (nel riallineamento il valore per il quale si chiede il riconoscimento fiscale è già iscritto in bilancio, a differenza della rivalutazione ove tale valore dev'essere iscritto in contabilità).

La disciplina in esame non modifica l'ordinario regime fiscale previsto per i soci. In altri termini, la distribuzione di riserve di utili affrancate da parte di società di capitali determinerà per il socio la tassazione del dividendo, mentre nel caso di società di persone la distribuzione non concorrerà a formare il reddito del socio in quanto già tassato per trasparenza dalla società.

Inoltre, il decreto precisa che non sono oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi per cui sia stata adottata la distribuzione ai soci con una delibera precedente alla data di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione. In sostanza, possono essere affrancate le riserve distribuite ai soci tra il 1° gennaio 2025 (per i soggetti solari) e la presentazione della dichiarazione riferita al 2024, a condizione che la delibera di attribuzione ai soci non abbia data anteriore al 1° gennaio 2025. Si aggiunga che non può essere oggetto di affrancamento la riserva utilizzata per la copertura delle perdite, nelle more di una sua eventuale ricostituzione.

Quanto al versamento dell'imposta sostitutiva, esso può essere effettuato non solo integralmente, ma anche per la parte della riserva in sospensione d'imposta che s'intende affrancare da tassazione ordinaria. È necessario, però, che abbia a oggetto le riserve esistenti nel bilancio dell'esercizio 2023 e che ancora residuano nel bilancio dell'esercizio 2024. In altri termini, le riserve, che possono essere affrancate da tassazione ordinaria con il versamento dell'imposta sostitutiva, corrispondono al minor importo tra quello esistente nell'esercizio 2023 e quello presente nell'esercizio 2024. L'imposta sostitutiva dev'essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo: la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo 2024, le successive entro il medesimo termine relativo ai periodi 2025, 2026, 2027, senza pagamento di interessi.

Il perfezionamento della disciplina in esame si ha allorché la società indica nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (quadro RQ) l'ammontare delle riserve oggetto di affrancamento e la relativa imposta sostitutiva dovuta ratealmente.

Infine, il decreto precisa che la disciplina in esame è utilizzabile anche nel caso di trasformazione da un soggetto Ires in una società Irpef in contabilità ordinaria e viceversa, nonché dalle stabili organizzazioni in relazione alle riserve rinvenibili nel rendiconto economico e patrimoniale.

Quanto ai soggetti Irpef:

- l'affrancamento è possibile per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria che transitano alla contabilità semplificata nel 2025. I medesimi principi previsti per i soci delle società di persone valgono anche per i soci delle società di capitali che hanno esercitato le opzioni per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 o 116 del Tuir;

- per le società di persone l'imposta sostitutiva è a carico della società, ma l'importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza in capo ai soci (con conseguente incremento del costo della partecipazione), come previsto dalla circolare 33/E/2005, paragrafo 3. All'atto della distribuzione, il costo si decrementa, ma non vi sono effetti impositivi per i soci. Di fatto, l'imposta del 10% assorbe anche la tassazione dei soci, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di capitali, per i quali la distribuzione rappresenta un evento imponibile.

Redditi di impresa

Riporto delle perdite fiscali infragruppo: disposizioni attuative
Dm 27 giugno 2025  (GU 12 luglio 2025, n. 160)

Il decreto definisce i criteri e le regole per determinare – ai sensi dell'articolo 177-ter, comma 2 del Tuir – il periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società ai fini dell'applicabilità dei limiti previsti per il riporto delle perdite fiscali nell'ambito di operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, quali fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda (fiscalmente neutre).

Le norme, infatti, prevedono limiti legati alla vitalità della società in perdita e al valore del patrimonio netto economico o contabile, qualora avvenga anche la modifica dell'attività principale.

Il decreto, nel fornire le definizioni, inclusa quella di «gruppo» (quello formato da società o da enti legati da rapporti di controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1, e comma 2, del Codice civile, o da società o enti sottoposti al controllo del medesimo soggetto), riconosce il principio della libera circolazione delle perdite. All'interno del gruppo quindi, in linea generale, non devono trovare applicazione i limiti e le condizioni cui risulta subordinato il riporto delle perdite fiscali ai sensi degli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis, del Tuir.

Vengono distinte:

- le perdite «infragruppo»: ai fini della disapplicazione delle condizioni e dei limiti al riporto, le perdite devono essere state conseguite in periodi d'imposta in cui le società partecipanti all'operazione facevano già parte del gruppo, e tale appartenenza si era verificata sin dall'inizio del periodo d'imposta. In altre parole, la libera compensabilità è tale per le perdite conseguite in periodi nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo, precisando però che a questi fini l'appartenenza va verificata all'inizio di tale periodo d'imposta; se l'ingresso nel gruppo avviene in qualsiasi giorno del periodo d'imposta successivo al primo giorno, solo le perdite prodotte dal periodo successivo avranno lo status di perdite infragruppo liberamente compensabili;

- le perdite «omologate»: sono quelle maturate dalla società in periodi antecedenti alla partecipazione al gruppo. Tali perdite sono riportabili senza limiti purché conseguite a partire dall'anno d'imposta 2024 e purché già sottoposte, con esito positivo, ai limiti e alle condizioni di riporto dettate dal Tuir all'atto di ingresso nel perimetro del gruppo. Si tratta, quindi, di perdite che, pur essendo prodotte in periodi precedenti a quello di ingresso nel gruppo della società, sono state assoggettate alle condizioni e ai limiti per il riporto (vitalità e ammontare del patrimonio netto).

Il decreto definisce il criterio di anzianità delle perdite omologate (cd. stratificazione temporale) e stabilisce che le stesse si considerano conseguite nel periodo d'imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni di riporto previsti dal Tuir.

Vengono fissate alcune regole per determinare l'anzianità di partecipazione al gruppo da parte delle società interessate dalle operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi e di garantire uniformità di trattamento. In particolare:

- nelle fusioni, alla società incorporante (fusione per incorporazione) o alla società di risultante dalla fusione (fusione in senso stretto) è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione;

- nelle scissioni, alla società beneficiaria è attribuita la minore anzianità tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla beneficiaria. Se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla società beneficiaria è attribuita l'anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa;

- nei conferimenti d'azienda, si applicano le medesime disposizioni dettate per la scissione, riferendosi alla società conferitaria le norme riguardanti la società beneficiaria e alla società conferente quelle riguardanti la scissa. Va precisato che l'equiparazione del conferimento d'azienda alla scissione è limitato ai test antielusivi in capo alla conferitaria, rimanendo fermo che il conferimento d'azienda non comporta il trasferimento delle posizioni soggettive del conferente, ma solamente il subentro nei valori fiscali delle attività e passività conferite (articolo 176, comma 1 del Tuir).

Il decreto disciplina particolari ipotesi in cui l'eventuale riporto delle perdite ecceda il valore del patrimonio netto. In pratica, vi possono essere casi in cui vi siano sia perdite infragruppo, sia perdite omologate, sia ancora perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l'ammontare complessivo delle perdite sia superiore al patrimonio netto, assunto nel suo valore contabile o al valore reale certificato da perizia di stima. In questo caso, l'importo eccedente deve imputarsi prioritariamente alle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo od omologate, cioè perdite con riferimento alle quali per effetto dell'applicazione del limite quantitativo si perde, a seguito dell'effettuazione dell'operazione, il diritto al riporto. Inoltre, sono individuati taluni criteri per indentificare le perdite utilizzate in compensazione (ad esempio, il criterio cronologico).

Sono previste disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale, disponendo che le perdite infragruppo e omologate, che residuano in capo ad una società aderente al regime del consolidato a seguito di una delle operazioni sopra indicate, soggiacciono alla limitazione dell'articolo 118, comma 2 del Tuir, secondo cui le stesse possono essere utilizzate solo in compensazione del reddito di tale società.

Infine, sono previste anche disposizioni transitorie atte a differenziare il trattamento tributario delle perdite conseguite ante riforma da quello relativo alle perdite conseguite successivamente.

Principi contabili

Disposizioni di coordinamento tra principi contabili e base imponibile delle imposte
Dm 27 giugno 2025  (GU 12 luglio 2025, n. 160)

Il decreto contiene disposizioni di coordinamento tra alcune rappresentazioni contabili presenti nel principio contabile Oic 34 (Ricavi) - tenendo conto degli aggiornamenti ai principi contabili Oic 16 (Immobilizzazioni materiali) e Oic 31 (Fondi rischi e oneri) - e le regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap.

Detti principi contabili si applicano ai soggetti diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (cd. Oic adopter).

Viene chiarito il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l'ottenimento del contratto di vendita iscritti nelle immobilizzazioni immateriali che, secondo l'Oic 34, vanno capitalizzati come attività immateriale se sono specificamente sostenuti per un contratto di vendita, se l'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e se gli stessi sono recuperabili tramite il contratto di vendita. Per questa operazione viene confermata la deducibilità di tali costi, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Tuir.

In merito alla rappresentazione contabile delle operazioni commerciali regolate con corrispettivo variabile (Oic 34), viene derogato il principio di derivazione rafforzata per mantenere la classificazione fiscale di «accantonamento» per le penali legali e contrattuali. Pertanto, il contribuente dovrà sterilizzare l'effetto delle variazioni del corrispettivo a titolo di penali, operando in dichiarazione una variazione in aumento; specularmente, nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare dell'importo delle suddette penali, il contribuente potrà portare in deduzione il costo ai fini Ires e Irap, operando una variazione in diminuzione.

Viene disciplinato il trattamento fiscale delle operazioni in cui il prodotto è venduto con diritto alla restituzione, con particolare riferimento alla fattispecie in cui si effettua una valutazione «per massa» del rischio di reso dei beni venduti. In tal caso, l'Oic 34 prevede che la rettifica di ricavo trovi contropartita nella passività classificata tra i fondi oneri di cui all'Oic 31. In tal caso, il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri. Al pari delle penali, anche in questo caso viene riconosciuta la qualificazione fiscale di «accantonamento», con l'effetto che l'importo sarà indeducibile all'atto dello stanziamento del fondo, assumendo invece rilevanza fiscale all'atto del sostenimento del costo, ovverosia al momento di effettuazione del reso, da parte del cliente, del prodotto venduto.

L'articolo 5 del decreto prevede che gli articoli 3 e 4 (equiparazione agli accantonamenti) siano applicabili anche ai fini Irap.

In merito al trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, la nuova disciplina contabile dell'Oic 16 prevede che tali costi, se capitalizzati, si comprendano nel costo fiscale dei beni e si considerino ammortamenti deducibili ai sensi degli articoli 102 (beni detenuti in proprietà) e 103 (beni utilizzati con diritti di godimento) del Tuir. Per gli aggiornamenti di stima del fondo rischi e oneri relativi al trascorrere del tempo, ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, non cambia la classificazione di «accantonamento», sia ai fini Ires che Irap. Questa disposizione è applicabile anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter.

Le disposizioni del decreto si applicano dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, dell'Oic 34 e delle modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall'Oic nel marzo del 2024.

Antiriciclaggio

Paesi ad alto rischio riciclaggio: aggiornato l'elenco
Regolamento Ue 10 giugno 2025, n. 2025/1184  (GUUE 16 luglio 2025, serie L)

L'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio (Regolamento Ue 2016/1675) è stato così aggiornato:

- Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela sono inclusi tra i Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il Gafi un piano d'azione;

- Barbados, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda sono inseriti tra le giurisdizioni che hanno istituito quadri giuridici e normativi così da assolvere agli impegni assunti nei rispettivi piani d'azione riguardo alle carenze strategiche individuate dal Gafi.

Contenzioso tributario

Patrocinio gratuito: adeguato il limite di reddito
Dm Giustizia 22 aprile 2025  (GU 11 luglio 2025, n. 159)

Il decreto adegua il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nello specifico, il patrocinio è gratuito (anche nel processo tributario) per chi non supera 13.659,64 euro di reddito imponibile ai fini Irpef (nel computo sono inclusi anche i redditi esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva), come risultante dall'ultima dichiarazione presentata (la soglia precedente era fissata a 12.838,01; cfr. Dm 10 maggio 2023), ai sensi dell'articolo 76, commi 1 e 3, Dpr 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia). Si ricorda che l'adeguamento è effettuato ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Transazioni commerciali

Transazioni commerciali: saggio di interesse per ritardato pagamento
Comunicato Mef  (GU 14 luglio 2025, n. 161)

È stato fissato il saggio di interesse, valevole per il secondo semestre 2025, da applicare in favore del creditore in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5, Dlgs 231/2002). Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025 il tasso di riferimento è pari al 2,15% annuo.

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