Iva
Modello AA5/6: novità per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il provvedimento apporta delle modifiche al provvedimento agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009, n. 189273 (paragrafo 3), recante l'approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Destinatari del modello sono, quindi, enti, associazioni e società non obbligate alla dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Al fine di garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte dei citati soggetti, sono state disciplinate specifiche modalità di presentazione del modello AA5/6.
Nello specifico, in caso di variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla presentazione del modello AA5/6, quest'ultimo dev'essere presentato esclusivamente presso l'Ufficio dell'agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, come pure tramite apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia (servizio telematico «Consegna documenti e istanze»).
L'aggiornamento normativo mira in particolare a rafforzare la tracciabilità dei cambi di rappresentante legale. Questi passaggi, spesso accompagnati da operazioni societarie rilevanti (trasformazioni, fusioni, estinzioni), richiedono una maggiore precisione nella gestione anagrafica, essendo, il rappresentante legale, il soggetto che agisce in nome dell'ente nei confronti della pubblica Amministrazione.
Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell'ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, Dpr 445/2000, nella quale il sottoscrittore attesti la propria qualità di rappresentante in relazione all'ente per il quale rende la dichiarazione.
Il provvedimento in esame, inoltre, approva le nuove istruzioni allegate al modello AA5/6 che, dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle adottate con il provvedimento del 2009.
Infine, per dare concreta attuazione alla previsione di cui all'articolo 5, comma 1, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in base al quale «l'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore», è stato predisposto un testo coordinato, con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, del provvedimento del 2009.
Agevolazioni
Staff house: modalità di invio delle domande di accesso ai contributi in conto esercizio
Il decreto, di attuazione del Dm Turismo 18 settembre 2025, disciplina le modalità di trasmissione delle istanze di contributo per la copertura dei canoni di locazione degli alloggi destinati ai lavoratori. Il decreto, che disciplinerà i contributi in conto capitale, non è stato ancora emanato.
Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, tramite apposito applicativo disponibile sul Portale di Invitalia, a cui si accede tramite Spid, a partire dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025 alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025. È, comunque, possibile procedere alla fase di caricamento preliminare già dalle ore 12:00 del 17 novembre 2025.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, indipendentemente dal numero di immobili interessati dal contributo.
La graduatoria, che assegnerà i bonus, sarà definita da Invitalia e pubblicata dal ministero del Turismo entro il 30° giorno dalla data dell'ultima domanda che esaurisce la dotazione delle risorse.
Agevolazioni
Staff house: rettifiche relative alle certificazioni della parità di genere da allegare alle domande
Il decreto apporta una modifica all'avviso di cui al Dm Turismo 13 novembre 2025, in relazione alle certificazioni da allegare alle domande di accesso ai contributi Staff house.
Il primo decreto reca la definizione di termini, modalità e procedure operative per l'accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo ai sensi dell'articolo 14, Dl 95/2025.
Il decreto in esame, invece, dispone la parziale modifica del decreto suddetto, sancendo:
- in relazione all'articolo 6, comma 3, lettera a), Dm 13 novembre (ove sono elencati i documenti e le dichiarazioni da allegare alla domanda di agevolazione), la sostituzione dell'ultimo periodo del punto 7, il quale era così formulato: «l'eventuale possesso del rating di legalità e/o della certificazione della parità di genere, quest'ultima ottenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda di agevolazione». Viene ora eliminato l'inciso «ottenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda di agevolazione». In questo modo viene ampliata le possibilità per le imprese di valorizzare i propri titoli certificativi anche se ottenuti in un arco temporale non coincidente con quello precedentemente stabilito, favorendo così una maggiore inclusività nell'accesso al punteggio premiale previsto dal bando;
- in relazione all'articolo 6, comma 3, lettera e), Dm 13 novembre, l'eliminazione del periodo «e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della medesima domanda», con l'effetto di mantenere la sola locuzione inerente alla necessità di allegare alla domanda di agevolazione «copia della certificazione della parità di genere, eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda»;
- la sostituzione dell'Allegato 1 al Dm 13 novembre con l'Allegato al Dm in esame.
Lo scopo delle rettifiche apportate è quello di coordinare le prescrizioni del Dm 13 novembre con il disposto dell'articolo 12, comma 3, Dm 18 settembre 2025, il quale, a proposito del criterio di valutazione delle domande ammissibili al finanziamento costituito dalle «Certificazioni della parità di genere», prevede che le imprese proponenti posseggano tali certificazioni alla data della domanda.
Restano invariate le altre disposizioni:
- le domande devono essere inoltrate tramite la piattaforma telematica del soggetto gestore Invitalia;
- il calendario è il seguente: a) pre-caricamento delle domande a partire dalle ore 12:00 del 17 novembre 2025; b) apertura ufficiale dello sportello fissata per le ore 12:00 del 21 novembre 2025; c) termine per la presentazione fissato alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025.
Agevolazioni
Zes unica: allargamento a Marche e Umbria
La Zes unica per il Mezzogiorno, volta a rilanciare l'economia nei territori, include ora (dal 20 novembre 2025) anche le Regioni Marche e Umbria.
Nello specifico, la legge ha esteso l'agevolazione prevista dall'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies, Dl 202/2024 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nelle zone di Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Ue.
Anche i progetti di investimento localizzati in queste due Regioni potranno quindi, fin da subito, beneficiare delle agevolazioni fiscali e della semplificazione amministrativa costituita dall'autorizzazione unica, accedendo allo Sportello unico digitale Sud Zes (articolo 3, Dl 202/2024).
Gli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo suddetto potranno anche beneficiare dell'apposito credito d'imposta Zone logistiche semplificate (Zls). A tal fine l'agenzia delle Entrate ha modificato – con il provvedimento 19 novembre 2025 – il modello per consentire, alle nuove imprese ammesse al beneficio, la presentazione della comunicazione integrativa (articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, Dl 202/2024).
Agevolazioni
Zes unica estesa a Marche e Umbria: modifiche al modello di comunicazione
Il provvedimento modifica il provvedimento agenzia delle Entrate 27 marzo 2025, n. 153474, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, Dl 202/2024, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nelle Zone logistiche semplificate (Zls), di cui all'articolo 13, Dl 60/2024.
Le modifiche si sono rese necessarie per recepire le novità introdotte dalla legge 171/2025 che, da un lato, ha determinato (con decorrenza 20 novembre 2025) l'estensione della Zes unica alle Regioni Marche e Umbria e, dall'altro lato, ha stabilito che gli investimenti in beni strumentali effettuati in detti territori nel periodo suddetto sono agevolabili con il credito d'imposta Zls.
Con riferimento a tali investimenti, per accedere al credito d'imposta Zls i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa dal 20 novembre al 2 dicembre 2025.
Per facilitare la lettura, il provvedimento in esame riporta anche un testo coordinato con le modifiche del provvedimento n. 153474.
Cooperative
Cooperative agricole e società di mutuo soccorso: campagne ispettive 2025
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso 2 decreti aventi la stessa data, annuncia l'avvio di altrettante campagne ispettive su società cooperative agricole (sia di lavoro che di conferimento) e società di mutuo soccorso, coordinate dalla Direzione generale servizi di vigilanza.
L'obiettivo perseguito è quello di assicurare maggiore trasparenza e corretto funzionamento all'interno di settori strategici dell'economia sociale.
I decreti fissano i criteri per la selezione del campione di società da sottoporre a ispezione:
- per le società cooperative agricole, la scelta del campione sarà guidata dai seguenti criteri: 1) iscrizione all'Albo delle cooperative come «Cooperative di lavoro agricolo» o come «Cooperative di conferimento agricolo»; 2) numero di occupati o soci conferitori superiore a 30 unità; 3) valore della produzione 2024 superiore a 2 milioni di euro; 4) appartenenza alla Divisione Ateco A («Agricoltura, silvicoltura e pesca»); 5) esclusione delle cooperative già ispezionate negli ultimi 5 anni;
- per le società di mutuo soccorso, la selezione del campione avverrà secondo due criteri principali: 1) iscrizione all'Albo delle cooperative – sezione «Mutuo Soccorso»; 2) operatività verificata tramite il deposito di almeno un bilancio nell'ultimo quadriennio.
Semplificazione normativa
Semplificazione normativa: misure e deleghe al Governo
La legge, in vigore dal 29 novembre 2025, contiene misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
Innanzitutto, si istituisce l'obbligo per il Governo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno un disegno di legge denominato «Legge annuale di semplificazione normativa».
Tra le deleghe al Governo si evidenzia quella in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell'Amministrazione digitale (Cad). In particolare, per valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche Amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, si stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del Cad (di cui al Dlgs 82/2005).
Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dell'articolo 2 della legge in esame, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche Amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
- garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.
Inoltre, viene introdotto l'obbligo (e il monitoraggio) della valutazione:
- di impatto generazionale, come strumento informativo per l'analisi preventiva degli atti normativi del Governo (esclusi i decreti-legge) in relazione agli effetti ambientali o sociali sui giovani e sulle generazioni future, promuovendo l'equità intergenerazionale;
- di impatto di genere.
Dogane
Prodotti dual-use: aggiornato l'elenco
Viene aggiornato l'elenco – di cui all'Allegato I al regolamento Ue 20 maggio 2021, n. 2021/821 (che istituisce un regime unionale di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso) – dei prodotti e delle tecnologie (inclusi i software) che ricadono nella restrizione dei beni che possono avere una duplice funzione (civile e militare).
L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti a duplice uso è finalizzato ad allineare la normativa unionale all'evoluzione internazionale delle regole relative a tali prodotti.
Si ricorda che il controllo all'esportazione dei prodotti a duplice uso avviene previa autorizzazione dell'Uama (Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento). Il regime di autorizzazione, in presenza di determinate condizioni, riguarda anche l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'Allegato I, la fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'Allegato I, la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'Allegato I.
L'aggiornamento in esame si concentra sulle tecnologie più avanzate, come le tecnologie quantistiche (computer quantistici, componenti elettronici progettati per funzionare a temperature criogeniche, amplificatori di segnale parametrici, sistemi di raffreddamento criogenico, sondatori criogenici per wafer), le apparecchiature e i materiali per la produzione e il collaudo di semiconduttori (apparecchiature per la deposizione di strati atomici, apparecchiature e materiali per la deposizione epitassiale, apparecchiature per litografia, pellicole, maschere e reticoli per ultravioletti estremi, apparecchiature per microscopi elettronici a scansione, apparecchiature per incisione), i circuiti integrati di calcolo avanzato e gli assemblaggi elettronici quali dispositivi e sistemi logici programmabili sul campo, i rivestimenti per applicazioni ad alta temperatura, le macchine per la produzione additiva e materiali correlati (ad esempio inoculanti per polveri), i sintetizzatori di peptidi.
Infine, sono introdotte modifiche ai parametri di controllo, riguardanti specifiche tecniche, soglie quantitative, prestazioni minime, caratteristiche strutturali, capacità funzionali e soglie di sensibilità.


