Agevolazioni
Credito d'imposta Transizione 5.0: comunicazione preventiva, regolarizzazione e divieto di cumulo con il credito d'imposta Transizione 4.0
Le imprese, che nel periodo 2024-2025 effettuano investimenti in beni strumentali (materiali ed immateriali di cui alle Tabelle A e B, legge 232/2016, destinati ad aziende ubicate in Italia) nell'ambito di progetti da cui deriva una riduzione dei consumi energetici (non inferiore al 3%-5%, rispettivamente, della struttura produttiva e dei processi interessati dall'investimento), possono godere del credito d'imposta Transizione 5.0 (di cui all'articolo 38, Dl 19/2024).
A tal fine il soggetto interessato deve presentare 3 distinte comunicazioni (decreti Mimit 24 luglio 2024 e 6 agosto 2024): 1) preventiva, volta alla prenotazione del bonus, avente lo scopo di monitorare le risorse disponibili. A questa comunicazione va allegata la certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente, attestante la riduzione dei consumi energetici. Nel caso in cui l'investimento sia già completato alla data del termine per l'invio di tale comunicazione, l'impresa deve comunque presentarla per prenotare il credito, indicando che l'investimento è stato completato. Se la prenotazione è confermata, è possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione di completamento (successivo punto 3) senza passare per la fase di conferma (successivo punto 2); 2) di conferma, contenente gli estremi delle fatture relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale comunicazione va presentata entro 30 giorni dalla ricezione della conferma del credito d'imposta prenotato (essa non è necessaria se l'investimento è già stato completato); 3) di completamento, da inviare entro il 28 febbraio 2026, al fine di attestare la conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2025, allegando la certificazione ex post, confermante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con il decreto 6 novembre 2025 il Mimit aveva annunciato l'esaurimento dei fondi.
Con il decreto-legge in esame, in vigore dal 22 novembre 2025, il legislatore – oltre ad aver aggiornato il Dlgs 190/2024 (Testo unico rinnovabili) e ad aver stanziato nuove risorse per il 2025 (250 milioni di euro) – ha previsto la possibilità di:
1) presentare la comunicazione preventiva (di prenotazione) entro il 27 novembre 2025;
2) integrare, con effetto sanatorio, entro il termine stabilito dal Gse e, comunque, entro il 6 dicembre 2025, a pena di mancato riconoscimento del credito, le comunicazioni preventive presentate dal 7 novembre e fino alle ore 18:00 del 27 novembre 2025 con dati non corretti o documentazione o informazioni incomplete o non leggibili. Non può essere oggetto di sanatoria la mancanza degli elementi richiesti nella predetta certificazione ex ante (articolo 15, lettera a), Dm 24 luglio 2024), che andava allegata alla comunicazione preventiva, rilasciata dal valutatore indipendente attestante la riduzione dei consumi energetici;
3) optare, entro il 27 novembre 2025, per il credito Transizione 5.0 ovvero per il credito Transizione 4.0 (legge 178/2020) in relazione agli investimenti per i quali, al 22 novembre 2025, è stata presentata domanda per entrambe le agevolazioni, in quanto tra loro non cumulabili. Il decreto-legge in esame, infatti, ha introdotto una norma di natura interpretativa in merito al divieto di cumulo con il credito d'imposta Transizione 4.0 (articolo 38, comma 18, Dl 19/2024), stabilendo quanto segue: «Ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta (n.d.a.: Transizione 5.0) e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (n.d.a.: Transizione 4.0)». Pertanto, le imprese che, al 22 novembre 2025 (data di entrata in vigore del decreto-legge), hanno presentato domanda per l'accesso sia al credito Transizione 5.0 sia al credito Transizione 4.0 devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche (che saranno definite da un prossimo provvedimento), per uno dei due. Se l'impresa opta per quello Transizione 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio a causa del superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali Industria 4.0, comunque nei limiti delle risorse previste per il suddetto credito d'imposta. In caso di prenotazione di entrambi i crediti d'imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal Gse, comunicherà, entro 5 giorni dalla ricezione (a pena di decadenza), la rinuncia alle risorse prenotate relativamente al credito non usufruito, onde consentire al Gse di provvedere immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
Contenzioso tributario
Processo tributario: regolamentate le udienze a distanza
Il Mef ha fissato le regole operative per effettuare le udienze da remoto presso le Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Nello specifico, vengono individuati il tipo di collegamento e gli strumenti di videoconferenza da utilizzare per i processi telematici.
Il decreto in esame stabilisce che i collegamenti avvengano con la piattaforma Microsoft Teams, su un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Ue.
Il collegamento audiovisivo deve assicurare la reciproca visibilità delle persone che partecipano all'udienza e la possibilità di ascoltare quanto viene detto, a garanzia del diritto al contraddittorio delle parti.
Almeno 3 giorni prima dell'udienza, l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria invia una comunicazione (in base all'articolo 34-bis, Dlgs 546/1992 operante per i ricorsi di primo e di secondo grado notificati dal 5 gennaio 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in base all'articolo 83, Dlgs 175/2024) all'indirizzo di posta elettronica della parte che ha richiesto il collegamento da remoto, con il link per partecipare all'udienza a distanza e l'avviso dell'ora della convocazione. Il link sarà diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi (a parte il difensore delegato). I giudici e i segretari utilizzano il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una specifica procedura di identificazione.
In caso di mancato funzionamento del collegamento l'udienza viene sospesa e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, sarà rinviata.
La registrazione delle udienze è vietata, come pure non è ammesso l'utilizzo di sistemi di messaggistica istantanea e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni od opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio. Non è possibile trasmettere documenti mediante la piattaforma.
Il verbale del processo telematico è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza e contiene l'accertamento dell'identità dei partecipanti, previa esibizione del documento di identità, e della loro volontà di partecipare all'udienza da remoto. Nei casi di indisponibilità del Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria), il processo verbale è redatto in formato analogico.
Le suddette indicazioni si applicano alle udienze a distanza le cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025. Restano ferme le precedenti modalità di partecipazione alle udienze a distanza (individuate dal Dm 11 novembre 2020, n. 46), le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.
Si ricorda che l'udienza a distanza può essere chiesta anche da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei 10 giorni liberi prima dell'udienza (è richiesto anche il deposito della prova della notifica). Diversamente, laddove una parte chieda la discussione in pubblica udienza e in presenza e altra parte chieda, invece, di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione (articolo 33, comma 1, Dlgs 546/1992).
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di ottobre 2025
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice (121,4 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del -0,3%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,1%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +1,8%.
Fiscalità internazionale
Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornamento degli accordi
Al fine di rafforzare il sistema di cooperazione fiscale internazionale e garantire maggiore trasparenza finanziaria, e quindi combattere l'evasione e l'elusione fiscale, sono stati aggiornati gli accordi bilaterali in materia di scambio automatico di informazioni. In particolare, con la decisione del Consiglio Ue in esame viene sancita l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Ue e la Svizzera, che si allinea agli standard Ocse in materia di scambio automatico di dati.
La revisione riguarda principalmente l'adeguamento dei meccanismi di comunicazione tra le Amministrazioni fiscali, al fine di renderli pienamente coerenti con gli standard tecnici contenuti nei recenti aggiornamenti del Common Reporting Standard.
Le nuove intese (si vedano le decisioni del Consiglio Ue nn. 2120, 2124, 2125 e 2126 pubblicate sulla GUUE del 17 ottobre 2025) interessano anche altri Paesi europei non appartenenti all'Ue, ma considerati partner strategici in ambito finanziario, quali Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San Marino.


