Irpef

Forze di polizia e Forze armate: riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali per il 2025
Dpcm 24 luglio 2025 ( GU 28 agosto 2025, n. 199)

Per il periodo d’imposta 2025, la riduzione Irpef (lorda), in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate (compreso il Corpo delle capitanerie di porto), in costanza di servizio nel periodo d’imposta in corso (articolo 45, comma 2, Dlgs 95/2017), viene quantificata, per ciascun beneficiario, in 458,50 euro (importo massimo) dall’imposta lorda.

Per usufruire della riduzione, i suddetti contribuenti devono aver percepito nell’anno 2024 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 30.208 euro.

Il sostituto d’imposta applica la riduzione d’imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2025 e fino a capienza della stessa. Se la detrazione non trova capienza sull’imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2025 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata (articolo 17 del Tuir).

La riduzione riguarda anche le addizionali dell’Irpef, regionale e comunale.

Diritti doganali

Diritti doganali: condizioni per riduzione o esonero della garanzia

L’articolo 51, commi 1 e 2, Dlgs 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari-Dnc al Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento Ue 2013/952) prevede che «Il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1».

Con la determina in esame sono state stabilite le condizioni per la concessione della riduzione o dell’esonero della garanzia per i diritti doganali.

Il Dlgs 141/2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, ha abrogato il cd. Tuld (Dpr 43/1973) che all’articolo 90 consentiva all’Amministrazione doganale di concedere, alle ditte di «notoria solvibilità», l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali.

La medesima disposizione non trova spazio nelle Dnc: in particolare viene espunto il concetto della notoria solvibilità, limitandosi a prevedere che il competente ufficio delle Dogane possa autorizzare, su richiesta (tramite istanza da inoltrare con l’utilizzo del sistema elettronico delle decisioni doganali, il Customs Decisions System), la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

L’importo della garanzia può essere ridotto fino a raggiungere il 50% o il 30% dell’importo di riferimento; solo al ricorrere di determinate condizioni la garanzia può essere azzerata (articolo 4 della determina).

Se l’istante è un soggetto AEO (Authorized Economic Operator), le Dogane dovranno solo valutare la sua capacità finanziaria (articolo 6 della determina).

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