Decreto fiscale
Decreto fiscale: conversione in legge
La legge, in vigore dal 2 agosto 2025, converte con modificazioni il Dl 84/2025 che contiene numerose e significative disposizioni tributarie per imprese e professionisti.
La legge conferma, tra l’altro:
- le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei rimborsi e le deduzioni delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti e autonomi (l’obbligo è circoscritto alle spese sostenute in Italia):
- le nuove regole sul riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, come nel conferimento d’azienda;
- il trattamento fiscale di particolari redditi per i lavoratori autonomi. Ad esempio, gli interessi attivi rientrano tra i redditi di capitale; le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale;
- le disposizioni sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (il calcolo dell’incremento occupazionale nei casi di società collegate);
- l’operatività dal 1° gennaio 2026 delle norme fiscali del Terzo Settore.
Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnalano le seguenti:
1) Introduzione di un ravvedimento speciale per gli anni (uno o più di essi) che vanno dal 2019 al 2023 per i soggetti Isa che aderiscono al Concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025-2026. Per ciascuna delle annualità che s’intende ravvedere è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap (parametrata al punteggio Isa), al pari di quanto era stato previsto dal Dl 113/2024 per coloro che avevano aderito al Cpb 2024-2025. L’adesione alla sanatoria impedisce le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte sui redditi (articolo 39, Dpr 600/1973) che dell’Iva (articolo 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972), fatte salve alcune ipotesi (ad esempio decadenza dal Cpb, violazioni che comportano sanzioni penali, ecc). Inoltre, per i soggetti Isa, che aderiscono al Cpb e utilizzano il ravvedimento speciale, i termini di decadenza dagli accertamenti relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli Isa, che aderiscono al Cpb per il biennio 2025-2026, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
2) Nuovi limiti per gli accessi ispettivi nei luoghi di esercizio dell’impresa o della professione. In particolare, viene introdotto l’obbligo di motivare adeguatamente gli accessi presso aziende o studi professionali da parte delle autorità tributarie. La norma si applica solo con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (2 agosto 2025). Restano, comunque, validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente.
3) Chiusura dei giudizi tributari in caso di pagamento della prima o unica rata della rottamazione-quater. Si tratta di una norma di interpretazione autentica secondo la quale, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella definizione agevolata (secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1, legge 197/2022), l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
4) Norma di interpretazione autentica su usufrutto e altri diritti di godimento rientranti nei redditi diversi. Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce reddito diverso quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile (articolo 67 del Tuir), mentre si qualifica come plusvalenza se il soggetto disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene. In altri termini, la norma prevede che il comma 1 dell’articolo 67 del Tuir si interpreti nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) dello stesso comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
5) Dal 2025 sono esclusi dall’addizionale Irpef del 10% (articolo 33, Dl 78/2010) i compensi erogati sotto forma di bonus e stock option a manager o amministratori delle società di partecipazione non finanziaria. La norma persegue l’obiettivo di evitare potenziali effetti distorsivi di mercato in ragione dell’erogazione di remunerazioni sotto forma di stock option o bonus; a tal fine è stato introdotto un maggiore onere fiscale in capo a tali forme incentivanti (circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E). In assenza di un preciso confine del concetto di «settore finanziario» si era ritenuto, nella circolare citata, come il campo di applicazione andasse «individuato nelle banche e negli altri enti finanziari, nonché negli enti e nelle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni. Sono quindi comprese nell’ambito applicativo della norma le banche nonché, ad esempio, le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali». Ora il legislatore circoscrive l’applicazione dell’addizionale ai compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione di manager e amministratori delle imprese del settore finanziario, e precisamente dei soggetti indicati nell’articolo 162-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, escludendo così le holding industriali (lettera c) dell’articolo 162-bis menzionato).
6) Esenzione Imu per lo svolgimento di attività sportive. Sono previsti specifici criteri che gli enti non commerciali, che esercitano attività sportive, devono rispettare per godere dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), legge 160/2019. Per l’applicazione delle disposizioni che riguardano le attività sportive di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), Dm 200/2012, i Comuni devono individuare annualmente i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Nelle more dell’individuazione dei corrispettivi medi da parte dei Comuni, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Imu per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, rileva la sola iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 4, Dlgs 39/2021, a valere dall’anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
7) Reverse charge negli appalti dei settori del trasporto merci e della logistica. La norma, già introdotta dal testo originario del decreto, allarga la sua operatività anche alle agenzie per il lavoro.
8) Split payment. Circa l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, dall’ambito di applicazione di questo speciale meccanismo delle operazioni effettuate verso società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, viene prevista una clausola di salvaguardia, stabilendo che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (2 agosto 2025).
Iva
Ampliamento del regime speciale IOSS: nuove disposizioni
La direttiva introduce nuove disposizioni per incentivare l'uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articolo 369-terdecies e segg., direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell'Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
Detto regime opzionale consente di registrarsi in un unico Stato Ue per dichiarare e versare l'Iva dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati Ue verso consumatori privati.
La direttiva, in vigore dal 14 agosto 2025, contiene disposizioni (di modifica della direttiva 2006/112/Ce) che dovranno essere recepite dagli Stati membri nell'ordinamento normativo interno perché possano essere applicate dal 1° luglio 2028.
In particolare, si stabilisce che i fornitori (e i fornitori presunti, come le piattaforme che facilitano le vendite) che effettuano vendite rientranti nell'ambito applicativo dell'IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell'Iva all'importazione e dell'Iva sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini Iva in ciascuno di tali Stati.
Inoltre, nel caso di fornitori non stabiliti nell'Ue, né in un Paese collaborativo, viene previsto l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale.
In questo modo viene incentivato il ricorso all'IOSS, il quale consente di effettuare le importazioni in esenzione da imposte e di riscuotere l'Iva – da parte del fornitore, presso l'acquirente che dovrà versarla nello Stato membro di identificazione – sulle vendite a distanza di beni importati.
Iva
Prestazioni nei trasporti e nella logistica: modello di opzione per il reverse charge
Al fine di contrastare le frodi perpetrate da alcuni operatori della logistica e riscontrate negli appalti di fornitura di manodopera, l'articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), Dpr 633/1972 – introdotto dall'articolo 1, comma 57, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) – prevede che si applichi il meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica. Detta disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, Dpr 633/1972 (per le quali opera il meccanismo dello split payment) né alle agenzie per la somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, Dlgs 276/2003. Per le agenzie per il lavoro, con la legge 108/2025 di conversione del Dl 84/2025 (decreto fiscale) viene estesa anche ad esse l'applicazione del regime in parola.
L'articolo 9 del decreto fiscale, in relazione ai contratti per i quali è applicabile la norma, ha soppresso, nell’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), Dpr 633/1972, le parole «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma». In questo modo il legislatore ha incluso nel perimetro di applicazione della nuova misura antifrode anche gli appalti di trasporto merci per conto terzi, ove la caratteristica della prevalenza di manodopera non era riscontrabile.
L'efficacia della cennata disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue (comma 58 della legge di Bilancio 2025), ai sensi dell'articolo 395, direttiva 2006/112/Ce.
In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) menzionata, è stato previsto un regime transitorio (finalizzato a indirizzare gli operatori al futuro meccanismo del reverse charge): per le prestazioni di servizi di cui sopra, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle stesse sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta (comma 59 della legge di Bilancio 2025). La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
Il provvedimento in esame anticipa quanto è precisato nell'articolo 9, Dl 84/2025 (disposizione confermata dalla legge di conversione del decreto fiscale), stabilendo che l'opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti. L'esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore. In altre parole, come affermato anche dalla Relazione illustrativa al decreto fiscale, ciascun rapporto di subappalto si considera autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto, nonché a quello tra committente e primo appaltatore. Comunque, a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all'Amministrazione finanziaria.
Resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta (comma 59 della legge di Bilancio 2025, come modificato dall'articolo 9, comma 2, lettera b), Dl 84/2025).
Il versamento dell'Iva dev'essere effettuato (come detto, dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta) tramite il modello F24, senza possibilità di effettuare compensazione di crediti, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Bisognerà attendere i chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate per sapere se questo stringente termine di versamento farà venir meno l'agevolazione di cui all'articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972, applicabile ai soli trasportatori di beni per conto terzi iscritti all'Albo di cui alla legge 298/1974, i quali possono emettere fatture trimestrali con liquidazione del tributo al giorno 16 del secondo mese successivo. Il codice tributo (6045) per il versamento è stato istituito con la risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E.
Al fine di permettere ai soggetti interessati – committenti e prestatori – di esercitare l'opzione, avente una durata triennale (in attesa del benestare da parte della Ue, che renderà obbligatorio il reverse charge e farà venir meno gli effetti dell'opzione; cfr. circolare Assonime 17/2025), è stato approvato il modello allegato al provvedimento in esame (come previsto dal comma 60 della legge di Bilancio 2025). La durata triennale dell'opzione riguarda i contratti indicati in ciascuna comunicazione.
La data di trasmissione telematica della comunicazione (utilizzando il software «ReverseChargeLogistica», disponibile dal 30 luglio 2025), direttamente o tramite intermediario abilitato, vale quale data di esercizio dell'opzione (comma 61 della legge di Bilancio 2025).
Il modello si compone di:
- un frontespizio che riporta i dati del committente e del prestatore (e del dichiarante, se diverso dal committente), nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000;
- un Quadro A, ove riportare i dati del contratto per il quale è esercitata l'opzione (sezione I). Con riferimento al contratto, occorre indicare la «Data stipula» (che può essere anteriore alla data di invio della comunicazione), la «Data inizio» e la «Data fine». In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per ciascuno dei contratti stipulati. Va anche indicato l'eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati (sezione II). La sezione III accoglie i dati relativi ai luoghi in cui si prevede l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. La nuova comunicazione – per le opzioni già esercitate – consente di correggere le informazioni sbagliate ma non di rettificare l'opzione.
Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nel modello nei rispettivi Cassetti fiscali. La consultazione può essere effettuata anche dall'intermediario delegato al servizio «Cassetto fiscale delegato».
Con riguardo alla lotta alle frodi, si ricorda che l'articolo 1-quater, Dl 73/2025 (inserito in sede di conversione dalla legge 105/2025) ha introdotto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (Cigal), che dovrebbe tutelare gli operatori del settore per verificare, nell'ambito degli appalti, la conformità delle operazioni rispetto alla normativa fiscale, contributiva e gius-lavoristica.
Agevolazioni
Polizze catastrofali: elenco degli incentivi preclusi alle imprese che ne sono prive
Il decreto, della cui adozione si farà menzione nella Gazzetta Ufficiale, individua le agevolazioni gestite dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese a cui non potranno accedere le imprese che risulteranno non in regola con la stipula della polizza catastrofale (articolo 1, comma 101 e segg., legge 213/2023 – legge di Bilancio 2024), secondo i termini fissati dall'articolo 1, Dl 31 marzo 2025, n. 39.
Ad esempio, i soggetti inadempienti non potranno accedere ai finanziamenti «Smart&Start» per le start-up innovative (decreto Mise 24 settembre 2014), al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (Dm 29 ottobre 2020), alle agevolazioni destinate a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative Onlus (Dm 3 luglio 2015), ai mini contratti di sviluppo per le imprese del Sud Italia (Dm 12 agosto 2024).
Il decreto in esame precisa che:
- le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (31 marzo 2025 per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno 2025; 1° ottobre 2025 per le medie imprese; 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese);
- l'adempimento dell'obbligo assicurativo deve sussistere non solo al momento dell'accesso alla misura agevolativa, ma va verificato anche in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse;
- per gli incentivi che prevedano interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell'operazione di investimento nell'impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
Oltre al Mimit, anche altre Amministrazioni pubbliche potranno pubblicare l'elenco delle misure di loro competenza (Faq Mimit n. 14). Si ricorda, infatti, che il comma 102 della legge di Bilancio 2024 prevede che dell'inadempimento «si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di giugno 2025
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice (121,3 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,5%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,3%.


