Adempimento collaborativo

Ravvedimento guidato: disciplinata la procedura
Dm 31 luglio 2024, n. 126 ( GU 10 settembre 2024, n. 212)

Il decreto, rubricato «Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo» e in vigore dal 25 settembre 2024, stabilisce che i contribuenti ammessi al regime di cooperative compliance (articoli 3-7, Dlgs 128/2015) possono sanare omissioni o irregolarità rilevanti per la determinazione e il pagamento dei tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

La procedura da seguire prevede: a) l'invio, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione, redatta in carta libera, all'Amministrazione finanziaria (mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec), contenente tutti gli elementi informativi che consentono al Fisco di esaminare esaurientemente la fattispecie. Va osservato che, ai fini delle riduzioni sanzionatorie previste dall'istituto del ravvedimento operoso, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata; b) la notifica al contribuente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, uno schema di ricalcolo con l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali osservazioni; c) la notifica dell'atto di ricalcolo, elaborato a seguito della valutazione delle eventuali osservazioni del contribuente; d) il versamento delle somme indicate nell'atto di ricalcolo che l'agenzia delle Entrate elaborerà a seguito del contradditorio con il contribuente.

Il pagamento non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione. L'agenzia delle Entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.

Sostenibilità

Bilancio in forma abbreviata e rendicontazione di sostenibilità: aggiornamenti e norme attuative
Dlgs 6 settembre 2024, n. 125 ( GU 10 settembre 2024, n. 212)

Il decreto dà attuazione agli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità previsti dalla Direttiva 14 dicembre 2022, n. 2022/2464/Ue.

In particolare, viene individuato:

- l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di rendicontazione. Sono interessate le società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, come pure della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice se ha, quali soci, le società costituite nelle forme dell'allegato I alla Direttiva 2013/34/UE o, ove non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I;

- il contenuto della rendicontazione individuale di sostenibilità;

- il contenuto della rendicontazione consolidata di sostenibilità;

- l'obbligo pubblicitario a cui è sottoposta la rendicontazione di sostenibilità;

- l'elenco dei casi di esonero e di equivalenza;

- il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni connesse agli obblighi di rendicontazione.

La norma, inoltre, dispone modifiche in merito alla revisione legale di cui al Dlgs 39/2010.

In merito all'entrata in vigore delle disposizioni, gli obblighi di rendicontazione entrano in vigore in maniera scaglionata, a seconda dei soggetti destinatari delle norme, a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026.

Inoltre, come stabilito dalla Direttiva 2023/2775/Ue, il decreto aggiorna, adeguandoli all’inflazione complessiva dell’ultimo decennio, i limiti per la formazione del bilancio:

a) in forma abbreviata (articolo 2435-bis Codice civile). I nuovi limiti sono: totale attivo dello stato patrimoniale 5.500.000 di euro (il precedente era 4.400.000) e totale ricavi 11.000.000 di euro (il precedente era 8.800.000). Immutato il numero dei dipendenti: 50 dipendenti;

b) delle micro-imprese (articolo 2435-ter Codice civile). I nuovi limiti sono: totale attivo 220.000 euro (il precedente era 175.000) e totale ricavi 440.000 euro (il precedente era 350.000). Immutato il numero dei dipendenti: 5 dipendenti;

c) consolidato (articolo 27, Dlgs 127/1991). L’obbligo scatta in capo alle imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 25.000.000 di euro (in luogo del precedente limite di 20.000.000) e totale ricavi 50.000.000 di euro (la precedente soglia era di 40.000.000). Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 27 consente di effettuare la verifica del superamento dei limiti numerici citati senza effettuare le operazioni di consolidamento, in questo caso con maggiorazione del 20% che, pertanto, diventano per gli attivi 30.000.000 di euro e per i ricavi 60.000.000 di euro. Immutato il numero dei dipendenti: 250 dipendenti.

In assenza di precisazioni della norma interna, si ritiene che i nuovi limiti operino per i bilanci dell’esercizio 2024, ossia entro il termine entro il quale gli Stati membri devono recepire la Direttiva.

Agevolazioni

ZES unica: modello per la comunicazione integrativa attestante l'effettuazione degli investimenti
Provvedimento agenzia delle Entrate 9 settembre 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 9 settembre 2024)

L'articolo 16, Dl 19 settembre 2023, n. 124 ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, Dm 17 maggio 2024, con il provvedimento agenzia delle Entrate 11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione. L'articolo 1, comma 1, Dl 9 agosto 2024, n. 113 prevede che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5 sopra citato inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata. L'obbligo di presentare la dichiarazione integrativa sussiste anche qualora la precedente comunicazione inviata rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Il provvedimento in esame approva appunto il modello di comunicazione integrativa (denominato «Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica»), con le relative istruzioni, e definisce le relative modalità di trasmissione telematica.

La comunicazione integrativa va inviata, come scritto sopra, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'agenzia delle Entrate (utilizzando il software «ZES UNICA INTEGRATIVA»).

Il modello di comunicazione è composto dal: frontespizio; quadro A (dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta); quadro B (dati della struttura produttiva); quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia); quadro D (elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis); quadro E (estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all'articolo 7, comma 14, Dl 113/2024).

La comunicazione integrativa, a pena del suo scarto, reca l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. L'ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione oggetto di integrazione.

Agevolazioni

Tax credit librerie 2024: al via le domande
Avviso ministero della Cultura

Il ministero avvisa che è possibile presentare le domande per il riconoscimento del credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 319-321, legge 205/2017 e al Dm 24 aprile 2018, n. 215, riferite ai dati economici dell'anno 2023.

L'incentivo, volto a sostenere innanzitutto le librerie, consiste in un credito d'imposta che può arrivare, al massimo, a 20mila euro (importo spettante alle librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali; per altri soggetti il bonus rispetta il limite massimo di 10mila euro). L'entità del contributo è parametrata ad alcuni tributi locali (Imu, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico; per questi due ultimi tributi si veda quanto affermato nella circolare agenzia delle Entrate 14/E/2022 con riferimento alla loro confluenza nel canone unico) e ad altri oneri (spese per la locazione, eventuale mutuo, contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente) sostenuti dal libraio per il locale dove svolge l'attività agevolata facendo riferimento all'anno precedente.

Il credito d'imposta spetta agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri nuovi (codice Ateco 47.61) o usati (codice Ateco 47.79.1), in esercizi specializzati, che hanno registrato ricavi, relativi all'esercizio finanziario precedente, derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% degli incassi complessivamente dichiarati.

Per la presentazione, che potrà avvenire dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024, va utilizzato il portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Per il 2024 nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande). Inoltre, gli utenti, che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda messa a disposizione del ministero, il quale ha dedicato anche un indirizzo e-mail (taxcreditlibrerie@cultura.gov.it) per ricevere eventuali richieste di informazioni.

Il credito d'imposta attribuito può essere utilizzato in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 6894. Infine, il bonus dev'essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo d'imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello speso.

Accertamento delle imposte

Isa 2024: interventi correttivi
Dm 29 aprile 2024 ( SO n. 34 alla GU 10 settembre 2024, n. 212)

Il decreto reca, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, Dl 50/2017, le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (Dm 8 febbraio 2023 e Dm 18 marzo 2024), al fine di tenere conto – oltre che delle situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale – delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.

Vengono previsti anche l'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell'istituzione di nuovi Comuni e della ridenominazione di altri Comuni nel corso dell'anno 2023, così come le modifiche all'Isa DM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center», e quelle all'Isa DG44U, relative all'aggiornamento delle «aree gravitazionali».

Va precisato che il contenuto del decreto, da tempo disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate, è stato già recepito all'interno del software ISA (versione 2.0 del 15 giugno 2024), per cui la pubblicazione in GU non comporta l'aggiornamento dei calcoli eventualmente già effettuati, anche ai fini della scelta di adesione al concordato preventivo biennale.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di agosto 2024
Provvedimento agenzia delle Entrate 13 settembre 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 13 settembre 2024)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Fiscalità internazionale

Imprese e succursali: comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito
Dlgs 4 settembre 2024, n. 128 ( GU 12 settembre 2024, n. 214)

Il decreto recepisce la Direttiva 24 novembre 2021, n. 2021/2101/Ue (che modifica la Direttiva 2013/34/Ue) in tema di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, le quali inviano i dati secondo quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies, Dlgs 139/2015.

I soggetti obbligati sono: a) la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro. La comunicazione effettuata dalla capogruppo contiene le informazioni necessarie con riferimento a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l’esercizio di riferimento; b) la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro; c) la società controllata da un’impresa capogruppo di un Paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro; d) la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da un’impresa capogruppo di un Paese terzo, i cui ricavi consolidati, risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, un importo complessivo di 750.000.000 di euro.

Si ricorda che la comunicazione va depositata presso il Registro delle Imprese in cui ha sede l’impresa entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta e ne va data notizia sul sito dell’impresa.

Il decreto individua, altresì, i casi di esclusione (come, ad esempio, le società soggette a vigilanza di Banca d’Italia, in quanto soggette ad analogo adempimento dalla normativa di settore, e le società e succursali appartenenti a gruppi o società autonome extra-Ue, qualora la capogruppo o la società autonoma rediga analoga comunicazione, rispettando certe condizioni) e la sanzione amministrativa pecuniaria in capo agli amministratori della società o dell’impresa che omettono di depositare le comunicazioni (articolo 5-novies, Dlgs 139/2015).

Al fine di evitare una duplicazione di informazioni, il decreto prevede che le imprese siano esonerate dall’adempimento in parola se già obbligate alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 145 e seguenti, legge 208/2015 e all’articolo 4, Dm 23 febbraio 2017 (Country by country report).

L’obbligo di comunicazione scatta a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024.

Servizio di trasporto

Taxi e NCC: operativo il Registro elettronico nazionale
Dm Infrastrutture e Trasporti 2 luglio 2024, n. 203

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità di attivazione, di accesso e di registrazione al Registro elettronico nazionale (RENT) – istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, Dl 135/2018 – da parte dei titolari di: a) licenza per il servizio taxi; b) autorizzazione per il servizio NCC.

Sono interessati all'adempimento i soggetti che effettuano i menzionati servizi con autovetture, motocarrozzette e natanti a motore.

Il fine è quello di procedere con una ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea (articolo 3, comma 1, Dl 104/2023).

Il decreto in esame precisa che possono accedere al Registro, tra l'altro, gli agenti di polizia, la Motorizzazione civile, i Comuni, le imprese di autoriparazione.

L'iscrizione al RENT va effettuata telematicamente, direttamente o tramite delega conferita a soggetto abilitato (articolo 7, comma 1, lettere b) e c), legge 21/1992) o ad Associazione di categoria, accedendo al portale disponibile sul sito del ministero.

In sede di prima applicazione, le imprese presentano la domanda di iscrizione al RENT entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame. Decorsi ulteriori 45 giorni dalla scadenza del predetto termine, il ministero procede alla ricognizione del numero delle licenze/autorizzazioni relative a ciascun Comune. Decorsi ulteriori 45 giorni dalla scadenza di tale termine, in assenza di segnalazione di incongruenze, il ministero procede alla ricognizione definitiva dandone pubblicità sul proprio sito.

A regime, sono concessi 30 giorni di tempo per l'aggiornamento dei dati iscritti (autovettura, titoli abilitativi, ecc.).

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