Non è responsabile il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta che abbia correttamente adempiuto agli obblighi fiscali a suo carico. È quanto emerge dalla pronuncia 19985/2019 della Cassazione, che torna sulla dibattuta questione della responsabilità personale del rappresentante legale di questi enti, di regola ricollegata all’esistenza di un’ingerenza effettiva nella gestione dell’ente in mancanza della quale viene solitamente meno il presupposto ai fini di una eventuale contestazione. Tale principio, tuttavia, non può essere utilizzato in ambito tributario, in quanto i debiti di imposta sorgono ex lege e non su base negoziale. In caso di accertamento fiscale, infatti, generalmente il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è chiamato a rispondere personalmente, in quanto soggetto cui spetta la rappresentanza fiscale dell’ente e sul quale gravano i connessi obblighi tributari. Ecco, quindi, che l’unico modo per evitare questa responsabilità è dimostrare di aver assolto correttamente gli adempimenti tributari di legge.
Ad esempio, sarà esente da responsabilità il legale rappresentante di un ente che abbia provveduto a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele indicando, esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione; o, ancora, colui che abbia provveduto ad emendare una dichiarazione fiscale inesatta ponendo in essere tutti i conseguenti adempimenti, ivi incluso il versamento delle imposte.
Diversa la situazione per gli enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute/fondazioni). In questi casi, il patrimonio dell’ente è distinto è autonomo da quello degli associati e degli amministratori; con la conseguenza che per le obbligazioni (anche tributarie) assunte in nome e per conto dell’ente risponde unicamente quest’ultimo con il suo patrimonio. In questi casi, amministratori e rappresentanti legali potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali condotte lesive solo a fronte di una apposita azione di responsabilità da parte dell’ente. In particolare, in base alla disciplina del codice civile, nelle associazioni riconosciute gli amministratori sono responsabili secondo le norme del mandato, ossia quando non abbiano agito con la diligenza del buon padre di famiglia.
Con la precisazione che è esente da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato all’atto dannoso o che, essendo a conoscenza dello stesso, abbia manifestato il suo dissenso (articolo 18 del Codice civile). Per gli enti che entreranno nel Terzo settore, invece, la responsabilità degli amministratori sarà più puntuale. La diligenza richiesta dovrà avere il carattere “professionale” tipico degli amministratori di società (articolo 2392 del Codice civile), parametrata, tuttavia, alla natura dell’incarico e alla specifica competenza del singolo amministratore. Da questo ne discende una responsabilità per tutti i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri dell’amministratore, ivi incluse le condotte omissive.

