Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 e pubblicate in anteprima sul Sole 24 Ore del 24 settembre. Le altre risposte saranno pubblicate online e sul quotidiano venerdì 25 settembre.
IVA
1. Causa di esclusione e debiti tributari
Uno studio associato intenderebbe optare per il Cpb 2026-2027 così come tutti gli associati dotati di partita Iva individuale. Uno di questi, tuttavia, non può optare perché al 31 dicembre 2025 ha debiti tributari scaduti relativi ad anni pregressi superiori ai 5mila euro e che non è in grado di ridurre al di sotto di tale soglia entro il termine per la presentazione del modello Redditi 2026. Lo studio e gli altri associati possono comunque aderire al concordato? Resta l’obbligo di accesso simultaneo da parte di questi soggetti od ognuno è libero di scegliere?
L’articolo 10, comma 2, del Dlgs 13 del 2024 prevede espressamente che i contribuenti possono accedere al concordato preventivo biennale se, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, «non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro». Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che nella determinazione di tale limite non devono essere computati «i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
Il successivo articolo 11 del Dlgs 13 del 2024 prevede alle lettere b-quinques) e b-sexies), come modificate dal Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, la contestuale adesione al Cpb, nei medesimi periodi d’imposta, del professionista con una propria partita Iva autonoma e dell’associazione o società professionale cui lo stesso partecipa a pena di esclusione dal Cpb stesso.
Sulla base di quanto premesso, ne deriva che, nel caso in esame, poiché l’adesione al Cpb dovrebbe essere effettuata congiuntamente sia dallo studio associato che da tutti gli associati dotati di partita Iva individuale, la mancanza di uno dei requisiti necessari, previsti dall’articolo 10, comma 2, del Dlgs 13 del 2024, per uno degli associati impedisce l’adesione del singolo associato e, conseguentemente, impedisce l’adesione dell’associazione e degli altri associati interessati.
TERZO SETTORE
2. Costi effettivi e test di non commercialità
L’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore stabilisce che le attività di interesse generale si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i «costi effettivi», precisando che questi ultimi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, anche quelli indiretti e generali imputabili alle attività di interesse generale, ivi compresi i costi finanziari e tributari, con esclusione dei cosiddetti «costi figurativi». Si chiede se, nell’ipotesi in cui l’ente abbia effettuato accantonamenti rappresentativi della quota di competenza dell’esercizio di oneri certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare, ancorché con manifestazione finanziaria differita (quali, ad esempio, quelli relativi al trattamento di fine rapporto del personale dipendente), tali accantonamenti possano essere computati tra i costi effettivi rilevanti ai fini del test di non commercialità.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dei «costi effettivi» – di cui all’articolo 79, secondo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito Cts) – rilevanti per la verifica della non commercialità delle attività di interesse generale si richiama la circolare del 19 febbraio 2026, n. 1/E, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni del Cts.
Relativamente alla nozione di «costi effettivi», è stato, infatti, precisato che «il legislatore ha inteso ricomprendere tutti i costi sostenuti dall’ente imputabili allo svolgimento delle attività di interesse generale (diretti e indiretti), facendo riferimento alla totalità dei costi sostenuti per l’attività, quali i costi variabili e i costi fissi (generici e specifici)».
L’ammontare dei «costi effettivi», ai sensi del secondo comma del citato articolo 79 del Cts è determinato conteggiando «oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari».
La nozione di «costi effettivi» prevista, dall’articolo 79, secondo comma, del Cts, ai fini del test di non commercialità delle attività di interesse generale è più ampia di quella di costi di diretta imputazione utilizzata, ad esempio dall’articolo 143, comma 1, del Tuir.
Non rientrano, invece, nel computo dei «costi effettivi» gli eventuali «costi figurativi», ossia quelli relativi al valore dei beni e delle risorse utilizzate nello svolgimento dell’attività istituzionale che però non generano un costo dal punto di vista delle scritture contabili, come ad esempio l’utilizzo di personale volontario ( circolare n. 1/E del 2026, paragrafo 2.2.1.)
In merito al criterio di computo – per cassa o per competenza – dei «costi effettivi», la circolare n. 1/E del 2026 precisa che «l’ente può applicare il criterio (di cassa o di competenza) secondo il quale tiene la propria contabilità, a condizione che siano rispettate le regole contabili e di bilancio previste dal Codice e dalle altre norme vigenti ad esso applicabili (comprese quelle di carattere fiscale)».
La citata circolare n. 1/E del 2026 chiarisce, altresì, che nell’ipotesi in cui l’Ets adotti una contabilità per cassa «gli ammortamenti dei beni strumentali possono essere considerati tra i costi effettivi nella misura in cui siano imputati secondo i principi contabili applicabili all’ente e sulla base di criteri stabili nel tempo, coerenti con l’effettivo utilizzo dei beni nelle attività di interesse generale».
In linea con i chiarimenti sopra illustrati, si ritiene che se gli «accantonamenti» rappresentano quote di costi certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare ma con manifestazione finanziaria futura, gli stessi concorrono al computo dei «costi effettivi» di cui al richiamato articolo 79, comma 2 del Cts. Questo nella misura in cui tali costi siano imputati in conformità ai principi contabili applicabili all’ente e secondo criteri costanti nel tempo.
Si precisa, inoltre, che le considerazioni sopra svolte valgono a condizione che i predetti accantonamenti siano effettuati a copertura di costi futuri imputabili allo svolgimento dell’attività di interesse generale esercitata dall’ente.
Per quanto concerne gli accantonamenti destinati a coprire passività meramente potenziali o probabili – il cui ammontare sia determinato in via puramente prudenziale e non oggettiva (ad esempio, gli accantonamenti a fondi rischi generici o per oneri futuri non certi alla chiusura dell’esercizio) – si ritiene, invece, che gli stessi non possano essere considerati tra i «costi effettivi» rilevanti ai fini del test di non commercialità delle attività di interesse generale.
Tali accantonamenti, il cui ammontare è frutto di una stima, anche se imputati secondo le regole contabili applicabili all’ente, sono stanziati a copertura di perdite o obbligazioni la cui manifestazione finanziaria è incerta.
IVA
3. Reverse charge e sezione F Ateco 2025
Ai fini dell’applicazione del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, il riferimento alle attività riconducibili alla sezione F («Costruzioni») deve essere effettuato, dal 1° aprile 2025, sulla base della classificazione Ateco 2025 oppure continua a trovare applicazione la classificazione Ateco 2007?
Se si dovesse considerare la nuova tabella Ateco 2025, non sarebbe più soggetta al reverse charge, ad esempio, l’attività di «restauro di edifici storici», che per Ateco 2007 era classificata con il codice 41.20.00, «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», sezione F, mentre per Ateco 2025 è stata riclassificata nel codice 91.30.01, «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», della sezione S (“Attività artistiche, sportive e di divertimento”).
L’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972 prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Al fine di individuare sulla base di criteri oggettivi l’ambito applicativo della disposizione, è stato chiarito che occorre fare riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco.
In particolare, con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 si è affermato che il settore edile di cui alla normativa nazionale deve essere identificato nelle attività di costruzione individuate nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it., precisando che, ai fini dell’applicazione del reverse charge, assume rilievo la sezione F («Costruzioni») della predetta classificazione.
Tale indirizzo è stato successivamente confermato nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, con la quale si è affermato che il reverse charge di cui alla lettera a) dell’articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.
A seguito dell’adozione della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e divenuta operativa dal 1° aprile 2025, alcune attività precedentemente ricomprese nella sezione F della classificazione Ateco 2007 (aggiornata nel 2022) risultano ora collocate in differenti sezioni della classificazione.
In linea con i criteri interpretativi espressi nelle richiamate circolari n. 37/E del 2006 e n. 14/E del 2015, l’applicazione del reverse charge continua a essere subordinata alla riconducibilità dell’attività svolta alla sezione F della classificazione Ateco vigente.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° aprile 2025, le prestazioni aventi ad oggetto attività di «restauro di edifici storici», confluita nel codice 91.30.01 «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», appartenente alla sezione S «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» della tabella Ateco 2025, non rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di assolvimento dell’imposta.

