Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 e pubblicate sul Sole 24 Ore del 25 settembre in tema di concordato preventivo biennale.

1. Cpb 2026-2028, i imiti alla causa di cessazione

Uno studio associato opta per il concordato preventivo biennale (Cpb) 2026-2027, così come tutti gli associati dotati di partita Iva individuale. Si chiede di indicare che cosa accade se nel corso del 2027:

a) entra nella compagine un nuovo associato non dotato di partita Iva;

b) entra nella compagine un nuovo associato dotato di partita Iva individuale che a sua volta aveva optato per il Cpb 2026-2027;

c) uno degli associati dotati di partita Iva individuale cessa l’attività individuale;

d) uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota a un professionista privo di partita Iva individuale;

e) uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota a un professionista che ha appena aperto la partita Iva individuale (e che non può optare per il Cpb).

L’articolo 28 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n.148 (decreto Omnibus) ha introdotto, in materia di cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (Cpb), una specifica novità per le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir che hanno rinnovato o intendono rinnovare l’adesione per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

La lettera b-ter) dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 prevede che il concordato cessi di avere efficacia nei confronti delle società o delle associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir qualora tali enti siano interessati «da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato», a partire dal periodo d’imposta in cui avviene tale modifica.

Il Dlgs 7 agosto 2026, n.148, integrando il testo della sopra citata lettera b-ter), ha stabilito che «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro».

Quindi, ai fini dell’operatività della predetta deroga, è necessario che:

-l’adesione al Cpb 2026-2027 da parte della associazione costituisca un rinnovo al regime opzionale;

-l’associato che entra nella compagine abbia percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero abbia conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.

Tanto premesso, si riportano di seguito le risposte ai singoli sotto-quesiti (che vengono riportati per comodità di lettura):

Caso a) Nel corso del 2027 entra nella compagine un nuovo associato non dotato di partita Iva

L’ingresso nello studio di un nuovo associato non dotato di partita Iva:

-determina la cessazione dell’efficacia del Cpb a causa dell’incremento della compagine sociale, a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’ingresso si è verificato, qualora si sia in presenza di una prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027;

-non determina la cessazione dell’efficacia del Cpb, qualora si configuri la fattispecie di rinnovo dell’adesione al regime opzionale e il nuovo associato abbia percepito, nel 2026, redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo inferiori a 35.000 euro.

Caso b)Nel corso del 2027 entra nella compagine un nuovo associato dotato di partita Iva individuale che a sua volta aveva optato per il Cpb 2026-2027

L’ingresso di un nuovo associato dotato di partita Iva individuale, sebbene soddisfi il requisito della contestuale adesione al Cpb dell’associazione e dei singoli associati per il biennio 2026-2027 richiesta dall’articolo 21 comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del Dlgs 13 del 2024 al fine di non configurare una causa di cessazione dal regime opzionale, determina, altresì, un aumento della compagine sociale, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto, e, quindi, la cessazione del Cpb a partire dal periodo d’imposta 2027.

Tuttavia, anche nello specifico caso prospettato nel quesito, considerando che il nuovo associato ha aderito al concordato per il biennio 2026-2027 e che, quindi, nel 2026, anno precedente al suo ingresso nello studio, già conseguiva reddito d’impresa o di lavoro autonomo, potrebbe non configurarsi un’ipotesi di cessazione dal Cpb, sia per lo studio che per i singoli associati, qualora il nuovo socio o associato nel 2026 abbia conseguito un «reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro». Nel caso specifico descritto nel quesito, il riferimento al reddito del periodo d’imposta precedente deve essere inteso quale reddito effettivo, riguardando un’annualità per cui il socio ha aderito al Cpb.

Caso c) Nel corso del 2027 uno degli associati dotati di partita Iva individuale cessa l’attività individuale

La cessazione dell’attività individuale nel corso del 2027, da parte dell’associato, che permane all’interno della compagine associativa, comporterà la cessazione, dal medesimo periodo d’imposta, degli effetti del concordato per il solo associato, sulla base di quanto dispone l’articolo 21, comma 1, lettera b) del Dlgs 13 del 2024. Tale evento non è rilevante ai fini della permanenza dell’associazione nel Cpb, in quanto, nella fattispecie, non si verificano le condizioni previste all’articolo 21, comma 1, lettera b-sexies), del Dlgs 13 del 2024, che prevede la cessazione dal Cpb per la società o l’associazione qualora non aderiscano tutti i soci o associati dotati di partita Iva individuale.

In ogni caso, l’uscita dell’associato dall’associazione non determinerebbe la cessazione dal Cpb per la stessa, in quanto, nella fattispecie, non sarebbero verificate le condizioni previste all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del Dlgs 13 del 2024, che prevede la cessazione dal Cpb per la società o l’associazione che siano interessate da modifiche della compagine sociale in senso esclusivamente incrementativo.

Caso d) Nel corso del 2027 uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota ad un professionista privo di partita Iva individuale

Con riferimento alla fattispecie prospettata, si richiamano le indicazioni fornite con la risposta ad istanza di interpello numero 100 del 2 aprile 2026 che ha chiarito che se l’uscita e il subentro degli associati producono effetti dalla stessa data, non si verifica la modifica della compagine sociale a cui l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 13 del 2024 ricollega la cessazione del Cpb. Ciò posto, nel caso oggetto del quesito in esame, se l’uscita dell’associato con partita Iva è contestuale all’ingresso dell’associato privo di partita Iva individuale, la modifica della compagine sociale non ha effetto sul Cpb dello studio.

Caso e) Nel corso del 2027 uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota ad un professionista che ha appena aperto la partita Iva individuale (e che non può optare per il Cpb)

Con riferimento alla fattispecie prospettata, si richiamano le indicazioni fornite con la risposta ad istanza di interpello numero 100 del 2 aprile 2026 che ha chiarito che se l’uscita ed il subentro degli associati producono effetti dalla stessa data e il numero complessivo degli associati resti invariato, non si verifica la modifica della compagine sociale a cui l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 13 del 2024 ricollega la cessazione del Cpb.

Inoltre, nella Faq 1 del 25 settembre 2025, nel richiamare i chiarimenti forniti con la circolare 9/E del 24 giugno 2025, è stato espresso il principio che la presenza, per uno degli associati, di una causa che impedisce l’applicazione degli Isa non preclude l’adesione al Cpb dell’associazione e degli associati ai quali si applicano gli Isa.

Nel caso di specie, dunque, se l’uscita dell’associato con partita Iva è contestuale all’ingresso di un nuovo associato che, sebbene dotato di partita Iva, non può aderire al Cpb per effetto di una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, tale evento non determina la cessazione dal Cpb dello studio né di quella dei singoli associati.

2. Il limite dei 35mila euro vale per singolo ingresso

L’articolo 28 del decreto Omnibus prevede che, in caso di rinnovo del concordato preventivo biennale (Cpb), siano “salvaguardate” le modifiche della compagine sociale dovute all’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente/assimilati o redditi d’impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro.

In caso di ingresso contestuale di più soci nello stesso periodo, il limite opera per singolo socio o va riferito cumulativamente alla quota di compagine oggetto di variazione?

Precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 148 del 2026, l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs. n. 13 del 2024 prevedeva la cessazione dell’efficacia del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui «la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato». Con il citato d.lgs. n. 148 del 2026 è stata introdotta, in materia di cause di esclusione e di cessazione dal concordato, una specifica novità per le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR che hanno rinnovato o intendono rinnovare l’adesione al CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, il legislatore è intervenuto integrando il testo della sopra citata lettera b-ter), stabilendo che, «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla citata lettera, in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro».

Tanto premesso, si ritiene che, in caso di ingresso contestuale di più soci nello stesso periodo, il suddetto limite operi per singolo socio.

3. Con la decadenza scatta il recupero degli interessi

In caso di rinnovo del concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2026-2027, l’articolo 28 prevede che non siano dovuti gli interessi sui pagamenti rateali. Se interviene una causa di decadenza dopo il versamento rateale agevolato, l’esenzione dagli interessi resta acquisita per le rate già pagate, o gli interessi vengono recuperati?

L’articolo 28, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 148 del 2026 ha inserito il comma 1-ter) all’articolo 14 (rubricato “Rinnovo del concordato”) del d.lgs. n. 13 del 2024.

Tale disposizione prevede, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio all’istituto del CPB, che «in caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi».

Si tratta di una deroga alle disposizioni dettate dall’articolo 20 del d.lgs. 241 del 1997 in materia di pagamenti rateali e interessi dovuti.

Tanto premesso, l’intervento di una delle cause di decadenza previste dall’articolo 22 del medesimo d.lgs. n. 13 del 2024, come modificato dall’articolo 28 del d.lgs. n. 148 del 2026, comporta la perdita dei benefici previsti dall’adesione al CPB, compresa la possibilità di versare con pagamenti rateali le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, senza dover pagare gli interessi.

Ne consegue, pertanto, che qualora il contribuente abbia già effettuato uno o più versamenti rateali agevolati, la decadenza dal CPB comporta il recupero degli interessi dovuti.

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