Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 e pubblicate sul Sole 24 Ore del 25 settembre in tema di Iva e bonus edilizi.

IVA

1. Operazioni permutative, rilevano i costi indiretti

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, Dl 38/2026, convertito in legge 88/2026, in riferimento alla determinazione della base imponibile dell’Iva nelle operazioni permutative (articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972), il criterio del costo diventa residuale rispetto al valore monetario dei beni e servizi oggetto dell’operazione. Tuttavia, i costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti vanno comunque individuati, in quanto rappresentano i limiti al di sotto del quale il valore monetario individuato dalle parti della transazione non può comunque andare. In che modo vanno determinati i costi in questione? Si fa riferimento a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati (comprendendo anche quelli generali e quelli non rilevanti agli effetti del tributo) o vanno considerati i soli costi di diretta imputazione e che hanno dato luogo all’applicazione dell’Iva?

L’articolo 1 del Dl 27 marzo 2026, n. 38, ha modificato l’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto Iva, stabilendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, in sostituzione di quelli precedentemente adottati.

Secondo l’attuale formulazione, la base imponibile è costituita «dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse (ndr. delle operazioni oggetto di permuta), come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».

In merito al quesito posto, si fa presente che la relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2026, in linea con quanto già precisato nel Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025, chiarisce che «debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio».

Al contempo, il richiamato Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025 specifica che nella nozione di costo rientrano «i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall’IVA a monte» (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 25 aprile 2024, c-207/23).

2. Detrazioni, rileva il tempo in cui sorge diritto

Con le modifiche previste nel decreto Omnibus, approvato in via definitiva il 4 agosto dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato reintrodotto il termine che prevede la possibilità di esercitare il diritto a detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, così come era previsto dalla medesima disposizione normativa dell’articolo 19, prima delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017. La modifica interviene in parallelo sull’articolo 25 del Dpr 633/1972, che disciplina i termini di registrazione delle fatture passive, allineando la scadenza per l’annotazione nel registro Iva acquisti al nuovo termine biennale. Resta invariata la norma dell’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, invece, nella parte in cui prevede che il diritto è esercitabile «alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». Cosa implica questo in termini pratici? 

Consideriamo il caso di una fattura ricevuta nel 2026 in riferimento a un’operazione effettuata nello stesso anno, con registrazione della fattura e detrazione dell’imposta nel 2028 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2029 per il 2028). Se in riferimento all’anno d’imposta 2028 è cambiato il pro-rata di detraibilità, la detrazione dell’Iva in riferimento alla fattura in questione avverrà entro i limiti del pro-rata applicabile nel 2028 o nel 2026 (ossia «alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»)?

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti resi da questa Agenzia a seguito della precedente riforma dettata dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che aveva ridotto a un anno il termine per l’esercizio della detrazione.

Sebbene quest’ultimo intervento normativo operasse in senso opposto rispetto a quello attuale, restringendo anziché ampliando il termine per esercitare la detrazione, i principi espressi nella circolare 1/E del 17 gennaio 2018 offrono utili spunti per interpretare il quadro normativo attualmente vigente, poiché attengono ad aspetti della detrazione che le nuove disposizioni non hanno modificato, quali: il momento di nascita del diritto, che resta collegato all’esigibilità dell’imposta, e la regola secondo cui il diritto deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

La menzionata circolare distingue, infatti, la nascita del diritto, collegata all’esigibilità dell’imposta, dalla sua concreta possibilità di esercizio, subordinata anche al possesso di una valida fattura.

Ne consegue che la registrazione della fattura e l’esercizio della detrazione nel secondo anno successivo non modificano le condizioni in base alle quali deve essere determinata l’Iva detraibile, che restano quelle vigenti nell’anno in cui il diritto è sorto coincidente con il momento di esigibilità dell’Iva.

Con specifico riferimento al pro-rata, la circolare 1/E del 2018 ha chiarito espressamente che, qualora la detrazione sia esercitata in un anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, deve essere applicato il pro-rata relativo all’anno di esigibilità (i.e., di regola coincidente con l’anno in cui l’operazione si considera effettuata ai fini Iva ai sensi dell’articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2026, ricevuta nel medesimo anno, ma registrata e portata in detrazione nel 2028 entro il nuovo termine biennale, la quota detraibile deve essere determinata applicando il pro-rata del 2026 e non quello del 2028.

BONUS CASA

3. Bonus all’erede in caso di decesso il 29 dicembre

In tutti i documenti di prassi, per il trasferimento della detrazione relativa ai bonus edilizi in caso morte, si fa riferimento alla regola generale per la quale, la detrazione spetti a chi possiede l’immobile al 31 dicembre. Tuttavia, i documenti di prassi sembrano riferirsi all’erede e nella specie all’erede che detenga il possesso dell’immobile sul quale spetta la detrazione. In tale contesto, si chiede il comportamento da adottare in capo al de cuius nell’ipotesi in cui sia deceduto il 29 dicembre 2025 e possegga elevati redditi e la detrazione da bonus. Nella presentazione della sua dichiarazione, è corretto ritenere che debba scomputarsi anche la sua quota di detrazione bonus riferita al periodo di proprietà/possesso dell’immobile? In caso contrario, infatti, si verificherebbe la paradossale situazione in cui il de cuius (per il tramite dei suoi eredi) dovrà versare delle imposte in realtà non dovute (se non fosse deceduto).

Con riferimento all’utilizzo delle quote di detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso dell’avente diritto, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir «la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

Con la circolare 17/E del 26 giugno 2023 è stato chiarito, inoltre, che in applicazione «del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa».

Con riferimento al quesito in esame, in caso di decesso il 29 dicembre, la detrazione, in presenza dei requisiti richiesti, si trasferisce all’erede che detenga l’immobile al 31 dicembre e, pertanto, nella dichiarazione dei redditi del de cuius, non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.

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