Controlli e liti

Legittimo produrre documenti «inediti» in secondo grado di giudizio

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di Romina Morrone

L’articolo 58, Dlgs n.546/92, consentendo ad entrambe le parti di produrre, in appello, documenti non esibiti nel primo grado di giudizio solo per inerzia, non viola il principio di parità di trattamento, né il diritto alla difesa. Lo ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 14 luglio .
Con ordinanza n. 245/32/16, la Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, Dlgs n.546/92, ritenendo che la disposizione violava (anche) gli articoli 3 e 24 Costituzione. In particolare, secondo il giudice rimettente, la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore, generava una disparità di trattamento tra le parti del giudizio e, inoltre, impediva alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado, con compromissione del proprio diritto di difesa. Nella fattispecie, il concessionario della riscossione non aveva provato la notifica al contribuente delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo e, soprattutto, non aveva invocato la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore quali fattori impeditivi di tale produzione in primo grado, nel termine previsto dall’articolo 32, Dlgs n.546/92.
La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’articolo 58, comma 2, sia in sé che con riferimento al comma 1:

■ in relazione alla censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, poiché entrambe le parti possono produrre per la prima volta in appello documenti già in loro possesso nel grado anteriore;

■ in relazione alla violazione dell’articolo 24 Costituzione, perché non vi era stata alcuna compressione dell’esercizio del diritto di difesa visto che l’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, ben poteva comunque essere esperita anche in appello.

Ciò in quanto la scelta discrezionale dal legislatore, effettuata quale temperamento del regime delle preclusioni probatorie, consente di scongiurare il prolungamento del giudizio a seguito del procrastinarsi dei tempi di effettuazione dell’attività probatoria (ordinanza n. 401 del 2000). Né, infine, vi era stata perdita di un grado di giudizio, poiché, per giurisprudenza costituzionale pacifica (sentenza n. 243/14; ordinanze n. 42/14, 190/13, 410/07 e 84/03), la garanzia del “doppio grado” non gode, di per sé, di copertura costituzionale.

Corte costituzionale, sentenza 199/2017

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