Tra le novità fiscali contenute nella legge di Bilancio, ve n’è una che - pur non avendo avuto un particolare effetto mediatico tra gli addetti ai lavori - merita qualche riflessione in un’ottica prudenziale, rispetto ai rischi potenziali di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto. Rischi che potrebbero rendere consigliabile, per il contribuente e per il suo intermediario fiscale, una maggiore attenzione circa la valutazione delle informazioni già in possesso dell’agenzia delle Entrate, prima di trasmettere la dichiarazione annuale Iva.

La stretta nella legge di Bilancio

Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 111, della legge 199/2025, che prevede che «ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta».

Il significato concreto di questa norma in realtà non è così chiaro. Potrebbe voler significare, ad esempio, che se il contribuente ha ricevuto da un fornitore nell’anno d’imposta anche solo una sola fattura elettronica passiva contrassegnata con la Natura N6.x (reverse charge interno) e l’agenzia delle Entrate non trova compilato nel modello di dichiarazione annuale Iva il corrispondente il quadro VJ, la dichiarazione potrebbe essere considerata omessa.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, la nuova disposizione prevede che l’agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, può procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

È chiaro che servono dei chiarimenti ufficiali per avere la certezza che la nuova norma sia davvero interpretabile come sembrerebbe apparire da una sua prima lettura.

I dati in possesso delle Entrate

Tuttavia, è in ogni caso evidente che, rispetto al passato, diventa sempre più necessario prestare la massima attenzione e verificare in maniera più scrupolosa le informazioni di cui l’agenzia delle Entrate dispone.

Tra queste non vanno dimenticate le liquidazioni e le dichiarazioni precompilate che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti. Informazioni che potenzialmente possono essere recuperate in gran parte in modo automatico dal proprio software gestionale, qualora in esso siano state implementate specifiche funzionalità.

Nei giorni scorsi, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2026, è stato ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione per la predisposizione, da parte delle Entrate, delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell’Iva e della dichiarazione annuale dell’Iva, con due finalità dichiarate:

  • quella di consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti Iva (registri Iva, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa, che permettono l’integrazione diretta con i software gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware;
  • quella di valutare la possibilità, a partire dal periodo d’imposta 2027, di ampliare la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale Iva precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali.

Finora, in effetti, vi è stata poca attenzione da parte un po’ di tutti gli stakeholders circa le informazioni che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, in virtù del fatto che le regole di detraibilità hanno risvolti soggettivi e oggettivi specifici, che non rendono possibile automatizzare la liquidazione dell’imposta.

I nuovi controlli

Ma è probabilmente opportuno un rapido cambio di rotta, in considerazione dei nuovi controlli che verranno effettuati dall’agenzia delle Entrate. Ricordando che qualora da tali controlli dovesse emergere un’imposta da versare, l’esito della liquidazione verrà comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, potrà segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.

Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi saranno iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Quindi meglio prevenire per evitare inopportuni controlli.

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