Anche in assenza di obbligo di contraddittorio preventivo, qualora l’Ufficio scelga di notificare uno schema di atto, si applicano integralmente le regole procedimentali previste per il contraddittorio obbligatorio, sia ai fini dell’adesione sia con riferimento alla sospensione dei termini di impugnazione.
Non di rado in presenza di atto di recupero di crediti inesistenti – escluso per legge dall’obbligo di contraddittorio preventivo – gli uffici notificano comunque uno schema di atto. Successivamente...

