Dubbi in ordine alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie dal 1° agosto al 15 ottobre 2020 derivano dalla normativa (Dl 83/20) che ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza Covid. L’articolo 1, comma 3, dl 83/20, dispone, infatti, la proroga al 15 ottobre 2020 dei «termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1» al decreto medesimo. Tra queste, non si trova l’articolo 106, Dl 18/2020, vale a dire la norma che ha consentito, tra l’altro:
- di approvare i bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- di svolgere le assemblee in totale audio/video conferenza (senza la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario dell’assemblea);
-di utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza;
- di obbligare alla partecipazione all’assemblea mediante il rilascio di una delega al “rappresentante designato” nelle assemblee delle società con azioni quotate, delle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici.
Tra le «disposizioni legislative di cui all’allegato 1» si trova l’articolo 73, Dl 18/2020, il cui comma 4 stabilisce che associazioni, fondazioni e società «che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità».
Ora, la proroga della norma di cui all’articolo 73 e non di quella di cui all’articolo 106 può senz’altro interpretarsi nel senso che, fino al 15 ottobre 2020, resta legittimo svolgere le assemblee in modalità di totale audio/video conferenza: probabilmente, alle assemblee (contemplate in modo espresso nell’articolo 73) possono essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i consigli di amministrazione, e la limitazione alla «videoconferenza», che l’articolo 73 contiene, può essere ritenuta non preclusiva del ricorso anche alla audioconferenza.
Se così si interpreta l’effetto del Dl 83/20 sugli articoli 73 e 106 del Dl 18/20 ne esce che non potrebbe più essere utilizzata la normativa dell’articolo 106 non riprodotta (come invece accade per le adunanze in videoconferenza) nell’articolo 73, e così più non vi sarebbero la possibilità di approvare il bilancio entro sei mesi, la possibilità di votare in via elettronica o per corrispondenza e la possibilità di obbligare i soci a intervenire in assemblea per il tramite del rappresentante designato.
Un’interpretazione più estensiva (nel senso della perdurante vigenza dell’intero contenuto dell’articolo 106 Dl 18/20) è offerta dal Consiglio nazionale del notariato che, in una nota del 31 luglio 2020, tenta una lettura del testo dell’articolo 106 in esito alla quale tale norma risulterebbe non subire influenza da parte del Dl 83/20.
Si fa notare che il comma 7 dell’articolo 106 ne dispone la vigenza con riguardo alle «assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale».

