«Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020». Così prevede il comma 1 dell’articolo 62 del Dl 18/2020 ( ”cura Italia”).
La disposizione – che fa riferimento, in particolare, agli adempimenti dichiarativi – non è però generalizzata, ma limitata ai soli «soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato». È dunque il caso, in primo luogo, di analizzare la portata di tale limitazione, e in secondo luogo di interrogarsi sulla sua ragionevolezza.
Domicilio fiscale, sede legale e sede operativa
La nozione di domicilio fiscale è definita dall’articolo 58 del Dpr 600/1973. Tralasciando le persone fisiche (che danno meno problemi), il comma 2 di tale disposizione prevede che i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se manca anche questa, hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione, e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
È quindi possibile affermare che nell’ambito della proroga rientrano non solo società ed enti fiscalmente residenti in Italia, ma anche quelli residenti all’estero con stabile organizzazione in Italia: questi hanno infatti domicilio fiscale nel Comune dove c’è la stabile organizzazione.
La sede legale è definita dall’articolo 46 del Codice civile, che stabilisce la prevalenza della sede effettiva (eventualmente diversa) rispetto alla sede risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, ovvero dal Registro imprese. Tale nozione, meramente civilistica, comprende quindi le società con sede in Italia, a prescindere dalla residenza fiscale delle stesse (eventualmente anche all’estero).
La sede operativa (non necessariamente coincidente con la sede legale) è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l’attività imprenditoriale, in quanto comunicata alla Camera di Commercio. Tale nozione non sembra ampliare le fattispecie già considerate.
La discriminazione
È quindi possibile concludere che la proroga introdotta dal Dl 18/2020 interessi soltanto i soggetti fiscalmente residenti in Italia e i soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia. Per converso, sembrano essere esclusi i soggetti esteri, privi di stabile organizzazione in Italia. Questi ultimi dovrebbero quindi rispettare le ordinarie scadenze degli adempimenti, senza alcuna proroga: adempimenti che sono previsti anche per loro, come per esempio la dichiarazione ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin tax), in scadenza il prossimo 31 marzo.
Per questo motivo, la scelta compiuta con il decreto può apparire come un’esclusione inutilmente discriminatoria. “Inutilmente”, perché non si tratta di versamenti: non si comprende quale vantaggio avrebbe l’Agenzia nel disporre subito di informazioni che potrebbero essere fornite senza pregiudizi entro il 31 maggio. “Discriminatoria”, perché la ratio della proroga è quella di non vessare con scadenze dei contribuenti, la cui operatività è sconvolta dall’emergenza coronavirus.
Se fino alla scorsa settimana ciò avveniva solo in Italia, oggi la situazione interessa quasi tutti i Paesi Ue e buona parte di quelli extra Ue. Si auspica quindi che, in sede di conversione, questa disposizione venga corretta, generalizzando la proroga a tutti i contribuenti.


