Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della legge 311/2004. Ma la giurisprudenza – a partire dalle Sezioni Unite 23601/2017 – ha chiarito che, quando l’accordo scritto riporti fin dall’origine il canone realmente pattuito e il vizio consista soltanto nell’omesso adempimento fiscale, la registrazione tardiva determina una sanatoria «per adempimento» con efficacia ex tunc. Rimane invece insanabilmente nullo il patto occulto di maggiorazione del canone...

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