A fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società “figlia” italiana a una società “madre” con sede in un altro Stato Ue, per il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento. Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva “madre-figlia” non può fondarsi su presunzioni ...

Riproduzione riservata Ⓒ