Proroga fino al 31 ottobre 2020 dell’esenzione dal dazio e dall’Iva per l’importazione di merci destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria, se le operazioni sono svolte da o per conto di organizzazioni pubbliche che procedono alla distribuzione gratuita dei beni in questione. La Ue ha confermato, rinnovandolo, l’esonero dal dazio e dall’Iva per l’importazione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (Dpi), subordinando il beneficio a precise condizioni di utilizzo e comunque per un periodo che terminerà, salve ulteriori proroghe, al 31 ottobre 2020.
Il regolamento Ue 1186/08 e la direttiva Iva 2006/112, subordinano l’applicazione delle franchigie dai dazi e Iva a precise decisioni, da adottarsi da parte della Commissione su sollecitazione di uno o più Stati membri. In questo quadro si è espresso l’esecutivo Ue che, con la decisione 2020/491 del 3 aprile 2020, aveva già confermato la prassi già in uso in molti paesi, tra i quali l’Italia, chiarendo i contorni della disciplina esecutiva. Questa decisione era in scadenza il 31 luglio ed è stata tuttavia rinnovata con la decisionme 2020/1101 del 23 luglio, a copertura di tutto il prossimo mese di ottobre.
L’esecuzione di queste decisioni è stata data dalle Dogane dapprima, ad aprile, con la direttoriale 107042/20, snellita nel senso dell’informatizzazione con la recente circolare 19/D/2020, e poi con la determina direttoriale 262063/20 pubblicata il 28 luglio.
Quest’ultima nota conferma che sono ammesse all’esenzione dai dazi e dall’Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche (ad esempio enti statali o organismi di diritto pubblico) oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni da e per conto delle unità di pronto soccorso. Inoltre, le esenzioni si applicano alle sole merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite o a rischio o impegnate nella lotta contro la pandemia, anche se restano nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.
Le operazioni sono esenti per legge e non necessitano di autorizzazione preventiva, sebbene siano sottoposte a rigorosa verifica. Per l’import, infatti, deve essere prodotta una autocertificazione, sostituibile con un accreditamento automatizzato a sistema, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia. Lo stesso vale se ad operare sia un importatore diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione.
In ultimo, si sottolineano le ragioni della proroga, utili per comprendere anche le prossime decisioni di competenza governativa interna; l’Ue osserva infatti che le importazioni hanno consentito agli enti pubblici l’accesso ad attrezzature mediche e a Dpi di cui vi è una carenza: «poiché... si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di Covid-19», è necessaria la proroga.

