Mise, nessuna proroga per il deposito dei bilanci
Resta il termine di 30 giorni dall’approvazione anche per chi sfrutta i maggiori termini concessi dal “cura Italia”
Il termine per il deposito dei bilanci non ha subito alcuna proroga e, pertanto, è confermato entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare del Mise del 15 aprile, indirizzata a Camere di Commercio e Unioni regionali.
La circolare rammenta che l’articolo 106 del decreto 18/2020 (Cura Italia) ha previsto, per le società tenute all’obbligo del bilancio, la possibilità di convocare l’assemblea nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalle previsioni statutarie: disposizione valida per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata.
Tuttavia, i termini di legge per il deposito dei bilanci e degli atti collegati, regolati dall’articolo 2435 del codice civile, non sono stati modificati e, pertanto, il termine di deposito ordinario resta di trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Questo vale anche ai fini dell’articolo 2630, che riguarda l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e dell’articolo 2631, relativo all’omessa convocazione dell’assemblea.
L’intervento del legislatore che ha consentito il differimento di tutti i bilanci è stato senz’altro opportuno: si tratta di una facoltà concessa alle imprese nell’ipotesi in cui quanto sta accadendo si rifletta nell’iter di formazione dei loro bilanci.
Le imprese meglio organizzate, in molti casi, sono riuscite comunque a rispettare il termine ordinario, in particolare l’approvazione dei progetti di bilancio entro il mese di marzo e, pertanto, si apprestano ad approvare i bilanci nel mese di aprile.
Questo comportamento ha indubbiamente due benefici, il primo relativo all’informativa, il secondo nei rapporti con gli istituti di credito.
Per quanto riguarda l’informativa, le imprese che usufruiscono del maggior termine dovrebbero essere in possesso di maggiori informazioni: per esempio, con riferimento ai ricavi il dato è quello riferito ai primi cinque mesi del 2020, mentre nel caso di approvazione del bilancio nel termine usuale è quello dei primi tre mesi.
Pertanto, l’utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio potrebbe imporre maggiori informazioni nella nota integrativa.
Ma il vantaggio più rilevante riguarda i rapporti con gli istituti di credito che, in molti casi, per il rinnovo degli affidamenti, richiedono l’ultimo bilancio approvato e depositato o in via di deposito: si tratta di un comportamento abituale, già in condizioni di normalità, accentuato nella situazione che stiamo vivendo.
Per esempio, per quanto riguarda il fondo centrale di garanzia, che è stato fortemente rafforzato dal recente articolo 13 del Dl 23/2020, la garanzia è innalzata al 90% e si applica su finanziamenti che sono calcolati sul maggiore di tre elementi, il secondo dei quali è il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019. Anche la procedura che prevede l’intervento in garanzia di Sace (articolo 1 del decreto legge 23/2020) fa riferimento ai dati risultanti dal bilancio.
Tutto questo dovrebbe spingere le imprese all’approvazione dei bilanci il più rapidamente possibile, anche per poter usufruire della priorità conseguente a tale comportamento.