1. In sintesi

Il 2025 è il primo anno della comunicazione semplificata per i sostituti fino a 5 dipendenti (articolo 16 Dlgs 1/2024), che sostituisce a ogni effetto la dichiarazione annuale per chi ha trasmesso i dati in allegato agli F24 mensili.

Altra novità riguarda il tracciato del modello, dove fa il suo debutto il rigo SX50, che accoglie il credito da somma esente della legge 207/2024 relativamente ai redditi di lavoro dipendente.

Sul comparto del lavoro autonomo arrivano a regime le nuove regole dell’articolo 54 Tuir (Dlgs 192/2024): imputazione dei compensi a cavallo d’anno e riaddebiti analitici di spese fuori da reddito e ritenuta.

Nessuna novità, invece, per le operazioni straordinarie che restano, tuttavia, il capitolo che richiede più attenzione nella quadratura fra ritenute e versamenti.

2. Quadro normativo e ambito soggettivo di applicazione

La dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770) è l’adempimento annuale con cui si comunicano all’Anagrafe tributaria (articolo 4 Dpr 322/1998) le ritenute operate alla fonte, i versamenti eseguiti, le compensazioni effettuate, i crediti maturati e le somme erogate a seguito di procedure esecutive o pignoramenti.

Sono tenuti alla presentazione del modello 770/2026 i soggetti che nel periodo d’imposta 2025 hanno corrisposto:

  • redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, comprensivi delle trattenute per assistenza fiscale e addizionali Irpef;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, incluse le somme assoggettate alla ritenuta sui bonifici bancari/postali disposti per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico (articolo 25 Dl 78/2010);
  • corrispettivi per locazioni brevi rientranti nell’ambito della Certificazione unica (articolo 4 Dl 50/2017);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (articolo 21 legge 449/1997) e indennità di esproprio.

Presupposto per l’invio del modello 770 è la previa trasmissione delle Certificazioni uniche, per le quali dal 2026 i termini sono tre (articolo 4 Dlgs 81/2025):

  • 16 marzo per le Cu relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi, data entro cui va rilasciata anche la certificazione degli utili (Cupe);
  • 30 aprile per le Cu di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali (al posto del precedente 31 marzo);
  • 31 ottobre - che slitta anch’esso al 2 novembre - per le Cu con soli redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata. Resta l’esonero dalla Cu per i compensi ai forfettari e ai minimi (articolo 3 Dlgs 1/2024), che però non opera per i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica, come i medici convenzionati con il Ssn (nuovo codice 24 nella Cu 2026).

3. La comunicazione semplificata per i sostituti fino a cinque dipendenti

La novità di sistema, introdotta in via sperimentale dall’articolo 16 Dlgs 1/2024 (decreto Adempimenti), è stata attuata con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025, n. 25978, poi modificato dal provvedimento 3 giugno 2025, n. 241540. Il regime opera dall’anno d’imposta 2025, senza termine finale.

Requisiti di accesso 

Possono avvalersi della procedura semplificata i sostituti d’imposta che rispettano entrambe le condizioni:

1. corrispondono esclusivamente compensi costituenti redditi di lavoro dipendente e assimilati ovvero di lavoro autonomo;

2. avevano al 31 dicembre dell’anno precedente (31 dicembre 2024) un organico non superiore a cinque dipendenti.

La semplificazione consente di comunicare i dati delle ritenute e trattenute operate, nonché i crediti utilizzati in compensazione, direttamente al momento del versamento mensile, allegando all’F24 il “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”. Per il primo anno di applicazione, il prospetto dei mesi da gennaio ad agosto 2025 poteva essere trasmesso entro il 30 settembre 2025.

La trasmissione del prospetto è equiparata a ogni effetto di legge all’esposizione degli stessi dati nel modello 770, anche ai fini della liquidazione automatizzata (articolo 36-bis Dpr 600/1973).

L’adesione avviene per comportamento concludente ed è vincolante per l’intero periodo d’imposta; la presentazione del 770 ordinario vale come rinuncia.

Per il 2026 la scelta si è già consumata con i primi versamenti mensili dell’anno.

Sulla natura realmente semplificatoria del meccanismo è lecita più di una riserva: anticipare al versamento mensile l’esposizione analitica dei dati sposta a monte il controllo che tradizionalmente si esegue in sede di quadratura annuale, con scadenze più rigide. L’errore nel prospetto mensile va corretto con la stessa cadenza, mentre il 770 consente di intercettarlo fino al termine di presentazione. Per i consulenti si tratterebbe di un binario parallelo riservato ai soli clienti minori, che comporterà una duplicazione di procedure senza un risparmio apprezzabile per il cliente finale. Il regime conviene ai sostituti con adempimenti elementari e stabili; negli altri casi la dichiarazione annuale conserva il vantaggio di un unico momento di verifica.

4. Architettura dei flussi: invio unico o gestione separata

Il sostituto può inviare la dichiarazione con un unico flusso oppure frazionare i dati in flussi separati, fino a un massimo di tre.

La scelta si indica nella casella “Tipologia invio” della sezione “Redazione della dichiarazione” del frontespizio:

  • codice 1 per l’invio unico;
  • codice 2 per l’invio separato.

I flussi sono suddivisi in 5 tipologie di ritenute:

  • dipendente (lavoro dipendente e assimilati);
  • autonomo (lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi);
  • capitale (dividendi, interessi, bonifici edilizi);
  • locazioni brevi (canoni di locazione turistica/breve);
  • altre ritenute (pignoramenti presso terzi e indennità espropriative).

L’invio separato risponde a regole di accorpamento, la cui inosservanza determina lo scarto del file in sede di controllo telematico:

Quando l’invio è frazionato, nella sezione “Gestione separata” va indicato il codice fiscale del soggetto incaricato di trasmettere i rimanenti flussi, barrando le tipologie reddituali di competenza; il sostituto che procede senza avvalersi di altri soggetti barra la casella “Sostituto”.

5. Lavoro autonomo: il nuovo articolo 54 Tuir

Il comparto del lavoro autonomo non presenta novità di tracciato, ma il 770/2026 è il primo modello a recepire a regime la riscrittura dell’articolo 54 Tuir operata dal Dlgs 192/2024, su due fronti:

  • l’imputazione temporale dei compensi a cavallo d’anno;
  • l’esclusione dei riaddebiti analitici di spese da reddito e ritenuta.

Compensi a cavallo d’anno

Dal periodo d’imposta 2024, le somme che il professionista percepisce nell’anno successivo a quello in cui il sostituto le ha corrisposte si imputano al periodo d’imposta in cui sorge l’obbligo di operare la ritenuta: compenso e ritenuta si collocano così nello stesso anno, con evidente semplificazione della quadratura fra Cu, quadro ST e dichiarazione del percettore.

Esempio

Una parcella è pagata con bonifico disposto dal committente il 29 dicembre 2025 e accreditata al professionista il 3 gennaio 2026: la ritenuta è operata nel 2025, confluisce nel quadro ST del 770/2026 e nella Cu 2026, e il compenso è tassato in capo al professionista nel 2025.

In caso di pagamento mediante assegno continua ad avere rilievo la data di consegna del titolo.

Nulla cambia, invece, per i compensi corrisposti da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.

Riaddebiti analitici di spese

Dal 1° gennaio 2025 le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono al reddito di lavoro autonomo e non scontano la ritenuta dell’articolo 25 Dpr 600/1973 (circolare 15/E del 22 dicembre 2025).

Rispetto alle parcelle 2024, la base delle ritenute si assottiglia: un dato di cui tenere conto nella quadratura fra ST, Cu e deleghe. Attenzione alla deroga introdotta dal Dl 84/2025 per cui i rimborsi di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia concorrono al reddito - e tornano in linea di principio nella base della ritenuta - se non pagate con mezzi tracciabili.

6. Guida alla compilazione dei quadri principali

La dichiarazione conserva l’impianto consueto, fondato sul riscontro fra trattenute operate e versamenti eseguiti; l’attenzione si concentra su pochi punti di quadratura:

  • Quadri ST e SV: accolgono l’esposizione aggregata delle ritenute operate e dei relativi versamenti, per identità di periodo di riferimento, codice tributo e data di versamento; la presenza di note diverse al punto 10 impone righi distinti. Nel ravvedimento operoso il rigo evidenzia ritenuta e interessi (punto 8), lasciando la sanzione ridotta (codice tributo 8906) fuori dal quadro. Sul fronte del lavoro dipendente opera il principio di cassa allargato: le somme erogate entro il 12 gennaio 2026 e riferite al 2025 si espongono con periodo convenzionale 12/2025 e codice B, mentre per i conguagli di gennaio e febbraio 2026 si utilizzano i codici D ed E;
  • Quadro SX: riepiloga i crediti maturati e quelli utilizzati in compensazione. Vi debutta il rigo SX50, per il credito da somma esente dell’articolo 1, comma 4, legge 207/2024, spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (escluse le pensioni) con reddito complessivo fino a 20.000 euro; l’ulteriore detrazione per la fascia 20-40.000 euro non genera credito e non si espone. Il nuovo rigo affianca l’SX49 del trattamento integrativo. La compensazione “esterna” oltre 5.000 euro richiede il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo); dal 1° gennaio 2026 le compensazioni sono precluse in presenza di carichi affidati alla riscossione, scaduti e non sospesi, oltre 50.000 euro (articolo 1, comma 116, legge 199/2025, che ha dimezzato la soglia);
  • Quadri SY e DI: il quadro SY gestisce pignoramenti presso terzi, ritenute sui bonifici edilizi - dal 1° marzo 2024 nella misura dell’11%, anche se le istruzioni, non aggiornate, riportano ancora l’8% - e compensi a percipienti esteri privi di codice fiscale italiano; il quadro DI accoglie i maggiori crediti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine dell’anno successivo.

7. Operazioni straordinarie

Nessuna novità per le operazioni straordinarie, ma vale la pena ricordare che nelle operazioni straordinarie comportanti l’estinzione del sostituto d’imposta la gestione di ritenute e versamenti segue regole proprie, per il frequente sfasamento temporale fra chi opera la trattenuta e chi materialmente la versa.

È il caso delle fusioni, anche per incorporazione, delle scissioni totali (non delle parziali, che non estinguono la scissa) e della cessione o del conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale.

In caso di subentro, l’obbligo dichiarativo passa al subentrante, che presenta un’unica dichiarazione comprensiva dei dati del soggetto estinto per il periodo dell’anno in cui questo ha operato. La regola vale anche per le operazioni perfezionate nel 2026 prima della presentazione: chi ha incorporato una società nel febbraio 2026 presenta per il 2025 un solo 770, con i quadri riferiti a entrambi i soggetti.

Se il sostituto estinto aveva operato ritenute prima dell’operazione straordinaria, il subentrante compila prospetti distinti (es. ST, SV) a esso riferiti: in alto a destra indica il proprio codice fiscale, nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta” quello del soggetto estinto. Il quadro SX resta, invece, unico e riepiloga le posizioni di entrambi.

Se le ritenute sono state operate dalla società estinta (per esempio l’incorporata), ma il versamento è stato eseguito dal subentrante (l’incorporante), nel quadro ST intestato all’estinta il subentrante valorizza solo ritenuta e codice tributo, con la nota K al punto 10. Nel proprio quadro ST espone, invece, il solo versamento, con la nota L.

Le trasformazioni societarie (ad esempio da società di capitali in società di persone e viceversa), non comportando l’estinzione del soggetto, seguono le regole ordinarie di compilazione.

8. Quali controlli effettuare prima dell’invio?

I 5 controlli prima dell’invio

Prima della trasmissione, cinque verifiche mettono al riparo dalle comunicazioni di irregolarità più frequenti:

1. quadratura di ST e SV con le deleghe F24 riferite al periodo d’imposta 2025, compresi i versamenti di inizio 2026 (somme erogate entro il 12 gennaio, conguagli di gennaio e febbraio, saldo dell’imposta sostitutiva sul Tfr del 16 febbraio) e quelli da ravvedimento;

2. coerenza fra le ritenute esposte nel modello e quelle certificate nelle Cu già trasmesse: è il primo confronto operato in sede di liquidazione automatizzata;

3. quadro SX: capienza dei crediti rispetto agli utilizzi in F24 e, per i righi SX49 e SX50, distinzione fra quanto compensato entro il 16 marzo 2026 (colonna 6) e quanto ancora disponibile (colonna 7);

4. visto di conformità se il credito è destinato alla compensazione esterna oltre 5.000 euro;

5. intestazione dei quadri nelle operazioni straordinarie (codice fiscale del dichiarante e del soggetto estinto) e corretto impiego delle note K e L nel quadro ST.

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