Adempimenti

Modello Redditi Pf: con il quadro NR il Fisco accoglie i Paperoni che cambiano residenza

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Benvenuti nuovi residenti! Con una new entry del modello Redditi delle persone fisiche 2018, il quadro NR, il nostro ordinamento fiscale accoglie i redditi dichiarati dai contribuenti neo domiciliati in Italia. Il legislatore ha inteso attirare nel nostro paese i capitali di soggetti produttori di reddito di fascia medio alta che si trasferiscono in Italia e qui pagano le imposte con una formula premiante.

Vediamo nei dettagli di cosa si tratta. L’articolo 1, comma 152 della legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Tuir l’articolo 24-bis, la norma principe di un regime fiscale speciale rivolto ai soggetti ad elevata capacità contributiva che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Tuir.

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25mila euro. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il pass per accedere alla misura agevolativa è il possesso di due requisiti:

•effettivo trasferimento in Italia;

•residenza fiscale nel territorio estero per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

Al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti, sono previste due strade. Una è rappresentata dalla presentazione di un’istanza di interpello probatorio ex art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto dei diritti del contribuente, alla nuova Divisione contribuenti dell’agenzia delle Entrate (ex Direzione centrale accertamento, post riorganizzazione operata dal direttore Ruffini).

Nell’istanza dovranno essere indicati tutti i dati richiesti per l’accesso al regime tramite compilazione di una check list, il cui modello è disponibile sul sito dell’Agenzia, con la presentazione eventuale della relativa documentazione a supporto (si veda il provvedimento attuativo delle Entrate dell’8 marzo 2017). La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la Pec.

La seconda strada percorribile, alternativa alla presentazione dell’istanza di interpello e della relativa check list, è l’esercizio dell’opzione per tale regime speciale tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il quadro NR del modello Redditi persone fisiche 2018.

Il quadro è strutturato in modo da contenere le medesime informazioni richieste con la presentazione della check list di cui all’interpello probatorio: la sezione I contiene i dati generali (tipologia di contribuente, codice fiscale del contribuente principale, anno di primo esercizio dell’opzione da parte del contribuente principale, anno di acquisizione della residenza in Italia ecc.); la sezione II riproduce la sezione III della check list e riguarda la verifica del presupposto dell’assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Infine, la sezione III, da compilare nel caso in cui il contribuente intenda estendere/revocare il regime per i propri familiari, i quali dovranno redigere il quadro NR nella propria dichiarazione, limitandosi a compilare le sezioni I e II e non la sezione III.

Nelle istruzioni del quadro l’evidenziazione dell’alternatività di questa seconda strada fa supporre che l’iniziale previsione del provvedimento secondo cui l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione possa ritenersi superata.

Tuttavia qualche dubbio rimane per coloro che hanno scelto la strada dell’interpello. Ciò in quanto la circolare 17/E/2017 aveva specificato per tali contribuenti istanti che nella dichiarazione dei redditi avrebbero dovuto indicare gli elementi informativi minimi, ossia quelli da indicare nella sezione I del quadro NR. La prudenza non è mai troppa e si suggerisce la compilazione di tale sezione anche in presenza di istanza di interpello.

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