Il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, secondo cui le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un’aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. È questo il principio espresso dalla Cgt di II grado del Veneto nella sentenza 55 del 28 gennaio 2026...

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