Quando un locale o una struttura diffonde al pubblico musica o programmi audiovisivi senza una licenza, la somma che spetta agli artisti e ai produttori non è solo un risarcimento o una sanzione, ma può costituire un vero e proprio corrispettivo per una prestazione di servizi soggetta a Iva. E infatti, i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non...
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