In caso di acquisto di biglietti per il trasporto i tour operator scontano l’aliquota ridotta, mentre in caso di noleggio l’aliquota piena, uscendo il servizio dalla nozione di traporto. La risposta a interpello 530/2021, ), che riassorbe il servizio di audioguida nell’aliquota del 5 per cento, ripropone questioni ancora aperte.

A suscitare perplessità è l’affermazione che si applica l’aliquota del trasporto (5% per la nautica, e a questo punto 10% per il trasporto su gomma) solo se parte dei titoli di viaggio, cioè dei biglietti, sono emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), mentre passerebbe ad aliquota ordinaria l’ipotesi – considerata differente – del noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour operator o agenzie di viaggi.

In questa puntualizzazione l’Agenzia vuole distinguere tra l’intervento di un tour operator che acquista “parte” dei titoli di viaggio (come fa a sapere se è il solo o se ce ne sono altri?) e quello che utilizza l’intera imbarcazione – e perché no l’intero autobus – per un’escursione turistica.

Ma per quale motivo il consumatore deve essere inciso da un’aliquota più che quadrupla per circostanze che nulla hanno a che vedere con la sostanza del servizio? Il “noleggio” con conducente non è il noleggio di cui parla l’articolo 16, comma 3, della legge Iva, con la stessa aliquota del bene, in quanto non pone il committente nella mera disponibilità del bene, come se l’avesse acquistato.

Tornando all’utilizzo di un’imbarcazione o di un autobus da parte di un tour operator, non può essere infine ignorata la sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2012, nella causa C-557/11. Per comprenderne la portata occorre ricordare sinteticamente il regime dei tour operator (articolo 74-ter legge Iva): i servizi acquistati dall’agenzia a diretto vantaggio dei viaggiatori sono tassati definitivamente con l’aliquota alla quale l’organizzatore acquista il servizio, in quanto l’imposta non è detraibile, e se il trasporto dovesse pagare il 22% anziché il 5% il consumatore sarebbe inciso dall’aliquota a cui viene fatturato il servizio.

Il margine dell’organizzatore, cioè la differenza tra il prezzo complessivo del pacchetto turistico e il costo, Iva compresa, dei servizi acquistati da terzi, è tassato ad aliquota ordinaria.

Nel caso deciso dalla Corte di giustizia la ricorrente, signora Maria Kozak, vendeva pacchetti turistici per la cui esecuzione utilizzava una flotta di autobus di sua proprietà, quindi senza poter disporre di fatture da parte di terzi. Il fisco polacco voleva tassare ad aliquota ordinaria il margine, comprensivo anche della prestazione degli autobus, ma la Corte conclude che questa componente del servizio deve essere comunque isolata e computata con l’aliquota propria del trasporto.

Confidiamo che questa residua incertezza sul regime fiscale dei viaggi, non solo mediante imbarcazioni ma anche con utilizzo di torpedoni (come li chiama la Corte di giustizia), sia chiarita nel senso indicato dai giudici europei.

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