Si rafforza la lotta alle frodi sugli strumenti di pagamento alternativi al contante. Con il decreto legislativo approvato il 4 novembre dal Consiglio dei ministri viene infatti definitivamente approvato il nuovo quadro delle misure penali necessarie per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2019/713/Ue.
Nel dettaglio, l’intervento riguarda il Codice penale e gli articoli 493-ter e 640-ter e prevde l’inserimento del nuovo articolo 493-quater. In particolare, a venire modificata è la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, articolo 493-ter, per estenderne il campo d’applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le due condotte illecite previste, uso e falsificazione, estese nella loro applicazione a tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti, danno attuazione all’articolo 3 della direttiva che impone agli Stati di considerare come reato tanto l’utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o falsificato. Anche la pena prevista dal Codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) è conforme a quanto previsto dalla direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni).
Nuovo è il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. La sanzione individuata prevede la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro per chiunque, con l’obiettivo di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, «produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo». In caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.
Modificato poi il reato di frode informatica per introdurre un’aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l’alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta. La modifica è coerente con la direttiva nell’attribuire, nel sistema sanzionatorio, un maggior disvalore alla frode, rispetto alle altre condotte considerate, richiedendo una pena detentiva massima non inferiore a 3 anni. Se dunque la pena detentiva per la fattispecie base di frode informatica (reclusione da 6 mesi a 3 anni) già risponde alle richieste europee, l’esigenza di sanzionare maggiormente questa condotta (rispetto a quelle di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e di detenzione e diffusione di apparecchiature dirette a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ha determinato il Governo a prevedere l’aggravante.
Inasprito anche il trattamento a carico delle società: nel decreto 231 del 2001 per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, la sanzione pecuniaria sarà da 300 a 800 quote; per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica aggravata, la sanzione pecuniaria sarà fino a 500 quote.

