Si applica l’esenzione da Iva ai corsi di formazione professionale svolti su richiesta delle agenzie per il lavoro dagli enti accreditati e finanziati da un fondo con risorse aventi natura pubblica.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 52/E ha chiarito, infatti, che debba ritenersi integrato il requisito del «riconoscimento», necessario per applicare il regime di esenzione, in quanto nel caso prospettato dall’istante, è presente sia l’accreditamento presso un ente, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica.

Più in dettaglio, il caso in esame riguarda servizi di formazione professionale finanziati da un Fondo, sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (già ministero del Lavoro e delle politiche sociali), erogati ad una società (i.e. ente di formazione) accreditata presso il medesimo fondo.

La normativa Iva, subordina l’applicazione dell’esenzione al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo:

a) deve trattarsi di prestazioni educative e didattiche di ogni genere;

b) le prestazioni in argomento devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

In merito al primo punto, l’Amministrazione finanziaria nella circolare 22/E del 18 marzo 2008, conformemente ai principi della Cgce, ha chiarito che alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole» deve essere attribuito «valore meramente descrittivo» e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione, inoltre, l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato da un’Amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica. Il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare e il requisito del riconoscimento pubblico può essere considerato soddisfatto anche nel caso di finanziamento del progetto da parte dell’ente pubblico.

In questo caso, l’accreditamento viene richiesto al Fondo dall’Ente di Formazione, soggetto attuatore dei progetti formativi finanziati dal Fondo stesso, che compie anche un controllo sostanziale su singoli corsi.

Sul punto, anche l’Anac, richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ritiene che la veste giuridica privatistica dei fondi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i suddetti fondi come organismi di diritto pubblico che, pertanto, possono procedere all’accreditamento.

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