La ritenuta del 30% sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti non si applica se ad erogarli è una società non residente, priva di stabile organizzazione in Italia. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 700/2021.
L’interpello è stato presentato da una società di diritto francese (controllata al 100% da una società italiana) che ha aveva stipulato contratti con testimonials e modelli per la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata al lancio di una collezione moda. Il contratto prevedeva la realizzazione di uno shooting fotografico in Italia e la concessione dei relativi diritti di utilizzazione di immagine.
L’istante precisava di non avere stabile organizzazione in Italia e che testimonials e modelli non aveva residenza fiscale in Italia.
Chiedeva quindi chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale. L’Agenzia ricorda che i compensi erogati per lo svolgimento di sessioni di “photo shooting” e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, a condizione che le attività siano esercitate con abitualità e professionalità. In merito, richiamava i chiarimenti già resi con la risposta a interpello 139/2021 nella quale era precisato che i diritti di immagine che gli artisti riscuotono sono imponibili nello Stato Ue in cui è resa la prestazione artistica se sono a questa strettamente connessi.
I redditi di lavoro autonomo, in base all’articolo 25, comma 2 del Dpr 600/1973, se corrisposti a soggetti non residenti da parte di un sostituto di imposta di cui all’articolo 23 dello stesso Dpr sono soggetti ad una ritenuta pari al 30%.
Tuttavia, precisa l’Agenzia che il soggetto non residente che eroga le somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di una stabile organizzazione in Italia, non è tenuto ad applicare alcuna ritenuta in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

