Imposte

Niente saldo Imu anche per i codici Ateco in zona rossa ma solo se l’attività è gestita dal proprietario

Resta valida l’esimente solo per le categorie espressamente previste dal Dl 104/2020

di Luigi Lovecchio

Con il saldo Imu 2020 trovano applicazione numerose previsioni di favore introdotte con la normativa dettata dall’emergenza da Covid 19, in parte anticipate in sede di acconto. Ad esse si sono aggiunte le esenzioni per le attività interessate dalla chiusura totale o parziale disposta a livello nazionale dal Dpcm del 24 ottobre 2020 e da ultimo quelle collegate alle chiusure decise a livello regionale per effetto del Dpcm del 3 novembre 2020.

Le esenzioni

Al riguardo, si ricorda che già con il Dl 34/2020 era stata disposta l’esenzione dalla prima rata, con riferimento:
a) agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori;
c) agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Gli ampliamenti

Il Dl 104/2020 ha esteso le esenzioni dell’acconto al saldo dell’imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto l’esonero dal saldo per gli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonchè alle discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestori e proprietari coincidano.

Con la conversione del Dl 104 si è altresì precisata l’esenzione totale delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni.

Nel Dl 137/2020 si è disposta l’esenzione del saldo per le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020 e, da ultimo, con il decreto Ristori-bis (articolo 5 del Dl 149/2020), l’esonero correlato ai codici Ateco oggetto dei provvedimenti restrittivi nelle regioni “rosse” (allegato 2 al Dl 149/2020), derivanti dal Dpcm del 3 novembre scorso. Anche in questi casi, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario. Tuttavia, poiché resta salvo quanto disposto nel Dl 104/2020, ne consegue che se all’interno delle attività esentate con i decreti “ristori 1 e 2“ ve ne sono alcune per le quali il Dl 104 non imponeva tale requisito questa “esimente” resta comunque valida.

I paletti all’agevolazione

Di regola, l’agevolazione non dipende alla categoria catastale dell’immobile ma dalla sua concreta destinazione d’uso. Fanno eccezione:
a) gli alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2;
b) le unità in uso alle imprese che svolgono attività fieristica, che devono rientrare nella categoria D;
c) i teatri, le sale da concerto e i cinema che devono risultare accatastati come D3.

È necessaria inoltre l’immedesimazione tra proprietario e gestore, con la sola esclusione degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e dei fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche.

La coincidenza tra gestori e proprietari può determinare penalizzazioni irragionevoli. Si pensi ad esempio all’albergo in proprietà del coniuge del soggetto che lo conduce in veste di impresa individuale. In tale ipotesi, l’esenzione non spetta. Si ritiene infine che per proprietario debba intendersi qualunque tipologia di soggettività passiva Imu (ad esempio, anche il leasing).

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