A seguito della riforma dell’articolo 58 del Dlgs 546/92, non è più consentito produrre per la prima volta in appello i documenti di notifica dell’atto impugnato. Questo il principio sancito dalla Cgt di II grado della Campania con la sentenza 3744 del 28 maggio 2026, sezione 16, (presidente Pusateri, relatore Ricciardi). Il cuore della pronuncia risiede nella rigorosa applicazione del nuovo regime probatorio in appello, che vieta la produzione tardiva dei documenti di notifica degli atti, segnando...
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