Irpef

Addizionale regionale Irpef: rideterminazione per l'anno 2026
Comunicato Regione Puglia ( GU 10 giugno 2026, n. 132)

Il documento informa dell'avvenuta rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef per l’anno 2026. La disposizione è stata adottata dalla Giunta regionale della Puglia per coprire il disavanzo del Servizio sanitario regionale che risulta dal conto economico al quarto trimestre 2025.

La misura, va ricordato, è consentita dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 727, legge 207/2024).

Per il 2026, l'addizionale regionale Irpef dev'essere determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base:

- per i redditi fino a 15mila euro: 0,1%;

- per i redditi oltre 15mila e fino a 28mila euro: 0,9%;

- per i redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro: 2%;

- per i redditi superiori a 50mila euro: 2,1%.

Redditi di lavoro dipendente

Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali 2026

Il decreto contiene la determinazione delle retribuzioni convenzionali (in sostituzione di quelle effettivamente erogate), relative al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, per i lavoratori all’estero (articolo 4, Dl 317/1987).

Esse sono da utilizzare ai fini del calcolo:

1) delle imposte sul reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti residenti in Italia, per i soggetti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, che deroga alle regole dei precedenti commi da 1 a 8). Il periodo di permanenza all'estero può anche non essere continuativo. In ogni caso, per il computo dei 183 giorni rilevano le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Anche l'arco temporale di permanenza all'estero (12 mesi) si riferisce alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nel contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di 2 anni solari, e non al periodo d'imposta (circolare 207/2000, paragrafo 1.5.7). Il meccanismo opera anche se la permanenza all'estero del lavoratore fiscalmente residente in Italia derivi da trasferte occasionali, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse dell'azienda distaccataria (risposta 428/2023). Il carattere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto stipulato con il datore di lavoro e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero (circolare 207/2000, paragrafo 1.5.7). Diversamente, il regime fiscale in esame non si applica in relazione alle retribuzioni dovute ai dipendenti in trasferta, per quelli che prestano l'attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni con tassazione esclusiva del reddito nel Paese estero e qualora l'attività svolta all'estero non rientri tra quelle previste dal decreto annuale del ministero del Lavoro (risposte 54/2022 e 98/2023). Infatti, la mancata previsione nel decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente l'applicazione delle retribuzioni (circolare 20/E/2011);

2) dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. In sostanza, le retribuzioni convenzionali sono da utilizzare per la determinazione della contribuzione riferita a periodi di lavoro resi all'estero in Paesi al di fuori della Ue e dello Spazio economico europeo, in Paesi nei confronti dei quali non siano previste Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero le stesse siano parziali (in riferimento alle coperture non contemplate nei citati accordi);

3) del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il decreto in esame fornisce importanti precisazioni:

1) la retribuzione imponibile va individuata attraverso il confronto con le corrispondenti fasce retributive nazionali e, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi, si interrompa o subisca trasferimenti nel corso del mese, le cifre mensili indicate possono essere frazionate basandosi su una convenzione di 26 giornate lavorative;

2) le medesime retribuzioni convenzionali fungono da parametro per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione spettante ai lavoratori italiani al momento del loro rimpatrio.

Per le retribuzioni erogate prima dell'entrata in vigore del decreto in esame occorreva far riferimento al precedente Dm Lavoro e Politiche sociali 16 gennaio 2025, riferito alle retribuzioni dell'anno 2025, salvo poi effettuare il conguaglio sulla base delle nuove retribuzioni convenzionali a valere sull'anno 2026 (circolare 7/E/2021, paragrafo 7.4).

Al decreto in esame sono allegate le tabelle con le retribuzioni da applicare, divise per settore e per qualifica funzionale.

Redditi di impresa

Iperammortamento: disposizioni attuative, termini e modelli di comunicazione
Ddmm Imprese e Made in Italy 7 maggio 2026 e 10 giugno 2026 e Comunicato ( www.mimit.gov.it 11 giugno 2026 e GU 18 giugno 2026, n. 139)

L'11 giugno 2026 sono stati pubblicati, sul sito del Mimit, due decreti che contengono le disposizioni attuative, i termini e i modelli di comunicazione della misura agevolativa di cui all'articolo 1, commi 427-436, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), l'iperammortamento.

L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese residenti e alle stabili organizzazioni in Italia, senza distinzioni di forma giuridica, settore o dimensione.

Essa mira ad incentivare gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2026 e programmabili fino al 30 settembre 2028. I progetti ammissibili devono riguardare i beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi aziendali ovvero i beni materiali per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi i sistemi di stoccaggio), purché l'impianto non superi il 105% del fabbisogno medio annuo dell'anno precedente.

Il beneficio prevede una maggiorazione, della quota di ammortamento deducibile, nella misura del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, che decresce al 100% per la quota fino a 10 milioni di euro e al 50% per quella fino a 20 milioni di euro.

Il decreto del 7 maggio contiene le disposizioni attuative dell'agevolazione, mentre il decreto del 10 giugno annuncia l'avvenuta approvazione dei modelli di comunicazione e l'apertura della piattaforma informatica per l'invio delle comunicazioni stesse. La norma prevede, infatti, l'invio di 3 diverse comunicazioni (articolo 3, Dm 7 maggio 2026) necessarie per il perfezionamento della procedura e, quindi, la possibilità di fruire dell'iper-ammortamento: 1) quella preventiva; 2) quella di conferma dell'investimento; 3) quella di completamento.

Inoltre, al fine di monitorare le risorse impiegate per la misura agevolativa, a partire dalla comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, ciascuna impresa beneficiaria deve trasmettere: a) una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio (questa comunicazione va effettuata entro il 20 gennaio di ciascun anno); b) una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio (questa comunicazione va effettuata entro il 30 giugno).

Quanto all'apertura della piattaforma informatica gestita dal GSE, il Dm 10 giugno 2026 prevede che le comunicazioni vadano inviate tramite il Portale «Nuovo Piano Transizione 5.0»; per quelle preventive l'invio può essere effettuato a partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026.

Con un successivo decreto direttoriale verrà annunciata l'attivazione della procedura che consentirà di inviare la comunicazione di conferma del 20% e quella di completamento.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di maggio 2026
Provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 15 giugno 2026)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Dichiarazioni annuali

Modello 730/2026 con esito a rimborso: criteri di selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo preventivo
Provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 17 giugno 2026)

L'articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014 prevede che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con apposito provvedimento ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso, che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo, è erogato dall'agenzia delle Entrate non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello stesso Dlgs 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite Caf o professionisti abilitati.

Con il provvedimento in esame sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso. In particolare, gli elementi di incoerenza sono individuati:

- nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento;

- nelle Certificazioni uniche;

- nelle dichiarazioni dell'anno precedente;

- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni uniche.

Possono essere selezionate anche le dichiarazioni dei redditi modello 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.

Agevolazioni

Credito d’imposta carburanti per le imprese ittiche 2026: disposizioni attuative
Dm Masaf/Mef 22 maggio 2026 ( GU 17 giugno 2026, n. 138)

Il decreto contiene le disposizioni attuative per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, spettante alle imprese ittiche che hanno acquistato carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Si ricorda che la misura di favore è stata introdotta dall’articolo 4, Dl 33/2026 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti connesso alle crisi dei mercati internazionali.

Alle imprese esercenti attività di pesca viene riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività ittica (naviglio peschereccio); restano, quindi, esclusi gli utilizzi del carburante per finalità diverse dall’esercizio dell’attività ittica. Il bonus spetta – indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime contabile adottato – alle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca professionale, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

L’agevolazione può arrivare fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, al netto dell’Iva e comprovato dalle relative fatture di acquisto.

Per ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare domanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (Pemac) del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito del ministero. Le date di apertura e chiusura della procedura saranno definite con una circolare della Direzione generale Pemac. Il periodo disponibile per l’invio delle domande non potrà comunque essere inferiore a 30 giorni. Alla domanda vanno allegati le fatture di acquisto del gasolio e della benzina, le relative quietanze di pagamento o altro documento idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento, nonché l’estratto del libretto di controllo del carburante riferito al periodo agevolato.

Una volta che la Direzione generale Pemac avrà determinato l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili, saranno individuati, con decreto pubblicato sul sito del ministero, l’aliquota effettiva di calcolo del beneficio e l’importo spettante a ciascun richiedente, in proporzione alle domande validamente presentate e alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’agenzia che istituirà il relativo codice tributo e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2026.

Il beneficio non concorre alla formazione né del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Inoltre, non si applicano i limiti ordinari alle compensazioni, previsti dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e dall’articolo 34, legge 388/2000.

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