Terzo Settore

Codice del Terzo Settore: modifiche
Legge 4 luglio 2024, n. 104 ( GU 19 luglio 2024, n. 168)

La legge contiene disposizioni che modificano ed integrano il Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017).

Tra le novità segnaliamo:

- l’innalzamento del limite per la predisposizione del rendiconto per cassa. Per gli enti privi di personalità giuridica, è aumentata a 300mila euro annuo di proventi la soglia che consente di redigere il bilancio annuale adottando il criterio di cassa. Per tutti gli enti (aventi o meno personalità giuridica), è fissata a 60mila euro la soglia di ricavi entro la quale è consentito redigere il rendiconto annuale per cassa in forma aggregata;

- i termini per la presentazione dei rendiconti/bilanci presso il RUNTS, che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Qualora l’ente eserciti la propria attività (esclusivamente o prevalentemente) in forma di impresa commerciale (articolo 13, comma 4, Dlgs 117/2017), il deposito deve avvenire presso il Registro delle Imprese entro il termine di 60 giorni dalla loro approvazione;

- le nuove soglie (di attivo patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti) per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, contenute negli articoli 30 e 31, Dlgs 117/2017;

- le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee da remoto (intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e possibilità di esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa), modalità sempre ammessa salvo espresso divieto dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente (articolo 24, comma 4, Dlgs 117/2017).

Inoltre, con riguardo alle associazioni di promozione sociale (APS) e al rapporto tra lavoratori e volontari (articolo 36, Dlgs 117/2017), il numero dei dipendenti non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, ferma restando la prevalenza dell’attività di cui all’articolo 35, comma 1, Dlgs 117/2017.

Con riguardo alle imprese sociali (Dlgs 112/2017), si prevede che, se queste sono costituite in forma di associazione o fondazione, l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese relativa alle imprese sociali esplica efficacia anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Inoltre, viene fissata al 3% la quota di utili netti annuali che le imprese sociali versano a fondi destinati alla promozione e allo sviluppo del settore.

Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: nota metodologica per l'applicazione ai forfetari
Dm 15 luglio 2024 ( SO n. 29 alla GU 18 luglio 2024, n. 167)

Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dalla riforma relativa all'accertamento tributario (Dlgs 13/2024) in favore dei soggetti Isa per il biennio 2024-2025 e per i soggetti forfetari per il 2024. Con riferimento a questi ultimi contribuenti, esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo, è stato:

- approvato il decreto ministeriale, che contiene la nota metodologica relativa alla formulazione della proposta, applicabile in via sperimentale per la sola annualità 2024. Nello specifico, sulla base del reddito 2023 (come pure di altre informazioni desunte dalle banche dati relative agli Isa, anche relative ad annualità pregresse), ai fini della proposta concordataria vengono individuate le attività economiche nell'ambito dei settori Isa (elencate nell'allegato 1.A del decreto), applicati dei coefficienti di rivalutazione settoriali, effettuati confronti con valori di riferimento settoriali e, infine, operata una rivalutazione con proiezioni macroeconomiche (di crescita del Pil, elaborate dalla Banca d'Italia) per il periodo d'imposta 2024;

- reso disponibile dall'agenzia delle Entrate il software utilizzabile per elaborare la proposta di concordato 2024;

- fatto un aggiornamento al quadro LM, Sezione VI del modello Redditi PF 2024 al fine di comunicare l'adesione alla proposta (rigo LM64).

Accertamento delle imposte

Controlli sulle attività economiche: attuazione delle semplificazioni
Dlgs 12 luglio 2024, n. 103 ( GU 18 luglio 2024, n. 167)

Il decreto attua la semplificazione dei controlli sulle attività economiche prevista dalla legge sulla concorrenza (articolo 27, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118). Il principio guida che regola la materia non è quello di applicare le sanzioni a chi non è in regola ma è quello della collaborazione delle imprese ai fini dello svolgimento delle loro attività.

Le nuove disposizioni, che entrano in vigore il 2 agosto 2024, si applicano ai controlli fatti dalle Pubbliche amministrazioni, a presidio dell'interesse pubblico.

Tra le varie novità, si segnala che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le Amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), legge 29 dicembre 1993, n. 580. In caso di mancato deposito da parte dell'Amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo, l'impresa può richiedere all'Amministrazione di provvedere mediante apposita istanza, anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione adempie entro il termine di 5 giorni.

Le Amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

Accertamento delle imposte

Adempimento spontaneo: anomalie nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2021
Provvedimento agenzia delle Entrate 15 luglio 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 15 luglio 2024)

Sono state definite, in attuazione dell'articolo 1, commi 634-636, della legge 190/2014 le modalità con cui sono rese disponibili ai contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni relative alle anomalie riscontrate nella dichiarazione annuale Iva per il 2021. Gli atti sono finalizzati a favorire l'adempimento spontaneo.

L'irregolarità nasce dal confronto tra l'importo delle operazioni Iva trasmesse all'agenzia delle Entrate (fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri memorizzati) e quanto dichiarato. L'agenzia afferma che tali informazioni saranno rese disponibili tramite l'invio al domicilio fiscale dei soggetti destinatari e con la pubblicazione nell'area riservata del sito dell'agenzia, al fine di consentire al contribuente di correggere gli errori (anche fruendo delle sanzioni ridotte avvalendosi del ravvedimento operoso) ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dalla stessa in grado di giustificare l'asserita anomalia riscontrata.

Accertamento delle imposte

Verifiche sulle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano: attuazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 16 luglio 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 16 luglio 2024)

L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha esteso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi Iva nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

In particolare, è stato introdotto il comma 9-ter nell'articolo 1, Dl 3 ottobre 2006, n. 262 ove si prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71, Dpr 633/1972, si applicano gli obblighi di: a) trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna; b) verifica da parte dell'agenzia delle Entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento Iva mediante modello F24 Elementi identificativi.

Il provvedimento in esame dà attuazione alle disposizioni normative menzionate, definendo i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni stesse e stabilendo le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all'immatricolazione, che gli Uffici dell'agenzia delle Entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell'Iva, con il modello F24 Elementi identificativi, in occasione dell'introduzione in Italia di veicoli provenienti dai territori degli Stati esteri.

Si ricordano, per completezza, le ipotesi di esclusione dall'adempimento del versamento dell'Iva con il modello F24, che riguardano:

- gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta (secondo le regole indicate dagli articoli 7 e 10 del Dm 21 giugno 2021);

- gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati a essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa;

- gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta;

- l'introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti da San Marino, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni;

- l'introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dalla Città del Vaticano, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di giugno 2024
Provvedimento agenzia delle Entrate 15 luglio 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 15 luglio 2024)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di giugno 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

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