Decreto Bollette
Decreto Bollette: contributo straordinario per le famiglie e Irap in aumento per il comparto energetico
Il decreto-legge, in vigore dal 21 febbraio 2026, contiene misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. L’obiettivo dichiarato è quello di bilanciare la stabilità dei prezzi finali con la necessità di accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema.
In tema di agevolazioni, viene previsto un contributo straordinario di 115 euro destinato ai titolari del bonus sociale elettrico (sono stanziati 315 milioni di euro gestiti tramite delibera Arera). Inoltre, viene introdotta la facoltà per i venditori di energia, per il biennio 2026-2027, di offrire uno sconto in fattura ai clienti domestici con Isee non superiore a 25.000 euro, ancorché non beneficiari del bonus sociale.
Tra le misure di carattere fiscale, si segnala il temporaneo incremento dell’Irap per le imprese operanti nel settore dell’energia (produzione, trasmissione, distribuzione e commercio all’ingrosso), al fine di finanziare strutturalmente il contenimento dei costi. In particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello seguente (quindi 2026 e 2027, per i soggetti aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’aliquota di cui all’articolo 16, commi 1 e 1-bis, Dlgs 446/1997 è aumentata di 2 punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici Ateco di cui alla Tabella 1 allegata al decreto-legge in esame. Per il 2026 il calcolo degli acconti richiede che venga rideterminato il debito del periodo precedente come se la maggiorazione fosse stata già operativa.
Irpef
Liberalità alla Chiesa d'Inghilterra: documenti richiesti per la deduzione dal reddito
Il decreto ha fissato le modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, legge 240/2021, che regola i rapporti tra l'Italia e questa Associazione in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.
La legge suddetta ha introdotto la possibilità per le persone fisiche di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino a 1.032,91 euro, a favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
I documenti che attestano la donazione, e che quindi devono essere conservati ed eventualmente esibiti a richiesta (fino al termine dell'accertamento; articolo 43, Dpr 600/1973), sono i seguenti: a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Associazione, con la causale dell'erogazione liberale; b) ricevuta dell'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione (in caso di bonifico bancario o postale o altri mezzi di pagamento bancario o postale); c) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Associazione su appositi stampati da essa predisposti e numerati, contenente numero della quietanza, cognome, nome e Comune di residenza del donante, importo e causale (in caso di assegno bancario).
Agevolazioni
Zes unica 2025: approvazione del modello di comunicazione per il contributo integrativo
Al fine di fruire del credito Zes unica 2025 gli operatori economici hanno trasmesso all'agenzia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella Zes unica (articolo 1, comma 486, secondo periodo, legge 207/2024). Sulla base del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate, con il provvedimento agenzia delle Entrate 12 dicembre 2025 è stata determinata nella misura del 60,3811% la percentuale del credito effettivamente fruibile per l'anno 2025.
La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 448, legge 199/2025) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sempre sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato la predetta comunicazione integrativa. Tale contributo è pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa e spetta, nell'anno 2026, a condizione che l'impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all'articolo 38, Dl 19/2024.
Al fine di accedere al contributo aggiuntivo è stato approvato, con il provvedimento in esame, l'apposito modello, nel quale le imprese beneficiarie dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38.
Il provvedimento ha, altresì, definito le modalità di trasmissione, da effettuare nel periodo che va dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente con modalità telematiche.
Una volta inviata la comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta entro 5 giorni, che può attestare la presa in carico oppure lo scarto, indicando, in quest'ultimo caso, le motivazioni.
Il provvedimento disciplina anche le situazioni in cui la comunicazione può essere sostituita o annullata, sempre entro il periodo previsto per l'invio, e stabilisce che le comunicazioni trasmesse oltre il termine sono automaticamente scartate. È prevista una sola eccezione: le rettifiche del quadro C, ammesse oltre la scadenza esclusivamente nei casi legati ai controlli antimafia e solo se presentate entro 60 giorni dal rilascio della relativa ricevuta.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di gennaio 2026
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Fiscalità internazionale
Campione d'Italia: riduzione forfetaria del cambio per il 2025
L’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del Tuir, fissa una riduzione forfetaria del 30% del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti con studi nello stesso Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti di cui all’articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio del medesimo Comune.
L’articolo 1, comma 632, legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha disposto – a seguito delle modifiche operate dall’articolo 129-bis, comma 2, Dl 34/2020 – che la riduzione forfetaria sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione non può, comunque, arrivare a quote inferiori al 30%.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d'Italia, sono pari per il 2024 a 0,9526 e per il 2025 a 0,937. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2025 ha registrato una riduzione dello 0,0156 rispetto alla media annuale del 2024, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -1,64%. La riduzione del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.
Con il provvedimento in esame, su parere conforme della Banca d'Italia (nota 30 gennaio 2026, n. 201280), viene determinata nella misura del 31,64% la riduzione forfetaria, per il periodo d’imposta 2025, del cambio di cui all'articolo 188-bis citato.
Fiscalità internazionale
Black list: aggiornato l'elenco di Paesi e territori non collaborativi
Il Consiglio Ue ha aggiornato l’elenco di Paesi e territori non cooperativi ai fini fiscali. Si tratta di quelle giurisdizioni i cui sistemi fiscali non sono ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall'Ue.
In particolare:
- sono stati aggiunti alla lista i seguenti due Paesi: Isole Turks e Caicos, Vietnam;
- sono stati rimossi dalla lista i seguenti Paesi (in quanto ora rispettosi delle norme internazionali concordate): Figi, Samoa, Trinidad e Tobago.
Ad oggi, l'elenco dei Paesi non collaborativi è composto dai seguenti Stati o territori: Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu, Vietnam.
Ai rapporti con le economie dei Paesi di cui all'elenco si applicano le restrizioni previste dall’articolo 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del Tuir, come modificato dall'articolo 1, commi 84-86, legge 197/2022. In sintesi, i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue sono deducibili limitatamente al valore normale (articolo 9 del Tuir).
La disposizione può essere disapplicata (con possibilità di dedurre importi anche superiori al valore normale): a) qualora l'impresa italiana fornisca al Fisco la prova che le operazioni, oltre ad avere avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico; b) per operazioni con fornitori black list che sono società controllate dall'impresa italiana a cui si applica la norma Cfc prevista dall'articolo 167 del Tuir e il cui reddito, pertanto, viene imputato per trasparenza in capo al socio italiano.
In ogni caso (anche rispettando il limite del valore normale), i componenti reddituali derivanti da operazioni con fornitori black list devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa (anche in presenza dei requisiti per la deducibilità) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (articolo 8, comma 3-bis, Dlgs 471/1997).
Principi contabili
Nuovo Ifrs 18: modificati i requisiti per la presentazione e l'informativa nei bilanci
Il nuovo Standard si applica, in sostituzione dello Ias 1 (Presentazione del bilancio), al fine di ridefinire i requisiti generali di presentazione e informativa del bilancio e migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni finanziarie di ciascuna entità, rispondendo alle richieste degli stakeholder per una maggiore trasparenza sulla performance aziendale.
Ad esempio, nel Conto economico vengono introdotti due nuovi subtotali (utile operativo e utile prima delle imposte sui finanziamenti e sul reddito).
Inoltre, viene richiesta a un'entità di divulgare misure di performance definite dalla direzione, ossia subtotali di entrate e spese non specificati dagli standard contabili Ifrs, che vengono utilizzati nelle comunicazioni pubbliche per informare circa il punto di vista della direzione su un aspetto della performance finanziaria dell'azienda.
Infine, sono aggiunti nuovi principi per l'aggregazione e la disaggregazione degli elementi.
Lo Standard si applica ai periodi che iniziano dal 1° gennaio 2027 o successivamente, ma è consentita l'adozione anticipata.
Dogane
Dazi sui piccoli pacchi: al via da luglio 2026
Il regolamento elimina – gradualmente – la franchigia di 150 euro sui dazi doganali per le importazioni di pacchi provenienti da Paesi extra-Ue. Questo provvedimento Ue segue la direttiva Ue 2017/2455 che aveva eliminato, dal 2021, l'esenzione Iva sulle importazioni di beni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 22 euro, e con essa condivide lo scopo: contrastare la competizione sleale (mediante sottofatturazione o frazionamento artificiale delle spedizioni) ad opera delle piattaforme digitali di e-commerce.
Viene previsto un regime transitorio, operante dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2028, che prevede l'applicazione di una tariffa unica di 3 euro su ogni articolo importato nella Ue (per le spedizioni di valore intrinseco non superiore alla franchigia di 150 euro), a prescindere dalla classificazione e dall'origine doganale dei beni. La semplificazione operante durante il regime transitorio si applica relativamente:
- alle spedizioni di merci contenute in spedizioni postali (ai sensi dell'articolo 1, punto 24, regolamento Ue 2015/2446);
- alle spedizioni di merci esenti da Iva (ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis, direttiva 2006/112/Ce; articolo 74-sexies1, Dpr 633/1972), per pacchi provenienti da soggetti extra-Ue che siano identificati ai fini del regime Ioss (Import One Stop Shop).
Successivamente, dal 1° luglio 2028, il regime definitivo prevede che vengano applicate ad ogni articolo le misure tariffarie previste dalla Tariffa doganale comune (Taric).
Pnrr
Pnrr: ulteriori disposizioni per la sua attuazione
Il decreto-legge, in vigore dal 20 febbraio 2026, contiene ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di politiche di coesione. In particolare, l'articolo 8 introduce specifiche misure di semplificazione amministrativa con impatto diretto su operatori economici e Pubbliche amministrazioni.
Si segnala la documentazione dei pagamenti elettronici, da parte delle banche, in luogo della ricevuta del Pos. La disposizione prevede che le comunicazioni, trasmesse ai clienti da banche e intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 119, Dlgs 385/1993 (Testo unico bancario), assolvano la funzione di ricevuta delle operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, di debito o prepagate), anche se rese in formato digitale.
L'articolo 16, inoltre, introduce, in materia di giustizia tributaria, delle modifiche ai Dlgs 545/1992 e 546/1992, e al Testo unico della giustizia tributaria (Dlgs 175/2024).


