Decreto fiscale
Decreto fiscale: disposizioni su spese di trasferta, riporto delle perdite, Cfc, Terzo Settore e versamenti dichiarativi
Il decreto-legge, in vigore dal 18 giugno 2025, contiene numerose e significative disposizioni tributarie per imprese e professionisti.
Le principali sono le seguenti:
1) Rimborso delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Le spese di trasferta (le spese per vitto, alloggio, e talune spese di viaggio e trasporto) sostenute nel territorio dello Stato sono deducibili solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili, come carte di credito/debito, bonifici bancari o postali. Quelle sostenute all'estero, invece, sono deducibili anche se pagate con strumenti non tracciabili.
2) Spese di rappresentanza. Anche per i lavoratori autonomi, al pari di quanto avviene per le imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è vincolata al pagamento con mezzi tracciabili. La norma non distingue tra spese sostenute in Italia o all'estero.
3) Interessi e proventi finanziari. Gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni sono ora considerati redditi di capitale (e non di lavoro autonomo), ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 54 del Tuir, con applicazione della ritenuta alla fonte del 26%.
4) Plusvalenze. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis del Tuir, sono classificate come redditi diversi.
5) Riporto delle perdite fiscali, con effetti sulle operazioni straordinarie. Viene semplificato il procedimento della gestione delle perdite fiscali, con decorrenza già dal periodo d'imposta 2024. Prima delle novità in esame, per verificare la possibilità di riportare le perdite, era necessario calcolare una rettifica del patrimonio netto sulla base di criteri complessi, con necessità di perizie di stima (per contrapporre il valore economico con quello contabile). A seguito della semplificazione, questo confronto viene sostituito con un metodo oggettivo: la riduzione del patrimonio netto sarà pari al doppio dei conferimenti o dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. In questo modo viene eliminata la discrezionalità dei valori peritali pur mantenendo la funzione antielusiva, ossia quella di evitare che le perdite possano essere utilizzate artificialmente mediante aumenti di capitale non sostanziali.
6) Nuove assunzioni con deduzione fiscale. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, viene eliminato il riferimento alle società collegate nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. In particolare, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo dell'incremento occupazionale. La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023.
7) Società estere controllate (Cfc). Viene allineata la normativa italiana (contenuta nell'articolo 167 del Tuir) agli standard internazionali di tassazione minima globale. Le novità attengono: a) alla modifica del calcolo dell'ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT – imposta minima nazionale-estera) dovuta; b) alla possibilità di applicare il meccanismo di determinazione della tassazione effettiva delle Cfc, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 167 del Tuir, attraverso il pagamento del 15% sull'utile della controllata.
8) Disallineamento da ibridi. Viene modificato l'articolo 61, Dlgs 209/2023 al fine di fissare un termine unico, più favorevole al contribuente, per la predisposizione e la comunicazione della documentazione relativa ai periodi d'imposta precedenti al 2023. La nuova scadenza coincide con quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024: di fatto si sposta il termine al 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
9) Delibera delle aliquote Imu. Per il solo anno 2025 gli enti locali, che entro il 28 febbraio 2025 non hanno approvato con delibera il prospetto delle aliquote Imu applicabili o hanno approvato, entro la stessa data le aliquote senza l'elaborazione del prospetto previsto, hanno tempo fino al 15 settembre 2025 per approvare le delibere in argomento, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
10) Biodiesel. Le modifiche attengono al Dl 57/2023, conv. con modif. dalla L. 95/2023.
11) Terzo Settore. Le modifiche sono apportate:
- al Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017), ove viene eliminato il riferimento all'autorizzazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda le disposizioni fiscali indicate agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86. Inoltre, viene stabilito che il regime fiscale del Terzo Settore si applicherà agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia dal 1° gennaio 2026);
- al Codice delle Imprese sociali (Dlgs 112/2017), ove viene stabilita l'applicazione delle misure fiscali e di sostegno economico (articolo 18) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia dal 1° gennaio 2026). Inoltre, viene ridotto il perimetro delle disposizioni soggette all'autorizzazione della Commissione europea.
12) Reverse charge. Il regime di reverse charge viene ampliato al settore della logistica e del trasporto merci. In pratica, all'articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), Dpr 633/1972 viene rimosso il requisito della prevalenza della manodopera con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a quest'ultimo riconducibili. La modifica, tuttavia, è subordinata all'approvazione dell'Unione europea.
13) Split payment. Dal 1° luglio 2025 non si applicherà più il meccanismo della scissione dei pagamenti per le operazioni poste in essere verso le società quotate Ftse-Mib della Borsa italiana. La modifica, derivante dalla scadenza dell'autorizzazione Ue (Decisione Ue 25 luglio 2023, n. 2023/1552), è stata effettuata con la soppressione della lettera d) del comma 1-bis, articolo 17-ter, Dpr 633/1972. La soppressione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025.
14) Accise. Sono apportate modificazioni al recente Dlgs 43/2025.
15) Dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo d'imposta 2023. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e Irap 2024 (redditi 2023), il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se sono state presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 472/1997.
16) Termini per i versamenti da dichiarazioni 2025. I soggetti Isa e i soggetti forfetari/minimi potranno effettuare i versamenti (risultati dalle dichiarazioni annuali) del saldo 2024 e dell'acconto 2025 entro il 21 luglio 2025 (in luogo dell'ordinario termine del 30 giugno 2025), ovvero entro il 20 agosto 2025 (in luogo dell'ordinario termine, differito, del 30 luglio 2025) con la maggiorazione dello 0,4%. La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti ovvero che devono dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
Agevolazioni
Investimenti 4.0: credito d'imposta prenotabile dal 17 giugno 2025
Il decreto fissa la data di apertura della piattaforma Gse per prenotare il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (esclusi quelli con acconto entro il 31 dicembre 2024), ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il fine è quello di non superare il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (articolo 1, commi 445-448, legge 207/2024).
Le comunicazioni possono essere presentate, nella sezione «Transizione 4.0» del sito del Gse, a decorrere dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025. Da tale data, attraverso lo sportello telematico, le imprese che hanno già presentato la comunicazione con il «vecchio» modello (Dm 24 aprile 2024) possono trasmettere il «nuovo» modello (disponibile in formato editabile) e mantenere la priorità acquisita (ordine cronologico di prenotazione delle risorse), purché si conformino alle nuove regole entro 30 giorni dall'apertura della piattaforma. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse. Nel caso di indisponibilità, anche parziale, delle risorse, le comunicazioni s'intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Gse ne darà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni preventive. In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Il decreto in esame segue il Dm 15 maggio 2025, che ha dettato le nuove regole per la fruizione del credito d'imposta; con l'occasione precisa le modalità di comunicazione per i beni acquisiti tramite leasing.
Si ricorda che, ai fini della prenotazione del credito d'imposta, è necessario:
1) inviare una comunicazione preventiva (di prenotazione), entro il 31 gennaio 2026, con l'ammontare degli investimenti previsti;
2) comunicare il pagamento di acconti. L'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell'investimento. In particolare, entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa deve trasmettere nuovamente il modello in via preventiva con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del Gse della disponibilità delle risorse. Per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote, per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto verso il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto;
3) inviare una comunicazione di completamento, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
Un percorso specifico è previsto per le imprese che alla data del 15 maggio 2025 (ossia quella di pubblicazione del Dm 15 maggio 2025) hanno già comunicato (in via preventiva ovvero di completamento), tramite il modello di cui all'allegato 1 al Dm 24 aprile 2024, investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024. In questo caso, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa. Ad ogni modo, entro 30 giorni dal 17 giugno 2025 (quindi entro il 16 luglio 2025) le imprese devono trasmettere il nuovo modello di comunicazione in via preventiva. Le imprese devono poi adempiere agli obblighi di conferma dell'acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. Le imprese, che non si adeguano entro il 16 luglio 2025, devono presentare il nuovo modello di comunicazione, perdendo la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa con il precedente modello.
La fruizione del bonus avverrà mediante compensazione nel modello F24, sulla base dell'importo effettivamente spettante: a tal fine il Mimit trasmetterà all'agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione (visibile nel Cassetto fiscale del contribuente), sulla base delle sole comunicazioni di completamento. L'utilizzo in compensazione (codice tributo 7077; cfr. risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E) potrà avvenire a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati.
La prenotazione con il nuovo modello non dev'essere effettuata per gli investimenti relativamente ai quali, entro il 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per questi continua ad applicarsi la procedura di cui al Dm 24 aprile 2024 (comunicazione preventiva e comunicazione consuntiva per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 30 marzo 2024, ovvero comunicazione solo in via consuntiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024). In detti casi, il codice tributo da utilizzare in compensazione è il 6936 (risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E, ridenominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45/E).
Campione d'Italia
Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia: nuovo modello di dichiarazione
Si rende noto che è disponibile nel sito del Mef il nuovo modello di dichiarazione, da utilizzare per l'anno d'imposta 2024 e seguenti ai fini dell'Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (Ilcci).
Il nuovo modello tiene conto della modifica alle aliquote ILLCI disposta con il Dm 6 febbraio 2024.


