Decreto fiscale

Decreto fiscale: conversione in legge
Legge 22 maggio 2026, n. 88 ( GU 22 maggio 2026, n. 117)

La legge, in vigore dal 23 maggio 2026, converte, con modificazioni, il Dl 38/2026 (decreto fiscale). La conversione, oltre a recepire le disposizioni del Dl 42/2026 (il quale viene, pertanto, abrogato), porta con sé numerose novità in ambito fiscale, delle quali di seguito vengono sintetizzate le principali:

1) Base imponibile Iva delle permute. L’articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972 (e l’articolo 27, comma 2, Dlgs 10/2026, in vigore dal 1° gennaio 2027) prevede ora che per le cessioni e prestazioni permutative la base imponibile Iva corrisponde al valore monetario concordato dalle parti nel contratto, il quale non può, comunque, risultare inferiore ai costi complessivi riferibili alle cessioni e prestazioni sostenuti da ciascun contraente, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. La novità si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, mentre sono salvi i comportamenti adottati fino al 23 maggio 2026 se conformi alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (applicazione del prezzo di costo; cfr. comma 138, legge 199/2025) e quelli adottati in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 (ma fino al 23 maggio 2026) che risultino conformi alla disciplina vigente al 31 dicembre 2025 (applicazione del valore normale). Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

2) Concordato preventivo biennale (Cpb). Nell’articolo 9, comma 3-bis, Dlgs 13/2024 vengono introdotte le lettere c-bis) e c-ter), al fine di introdurre un tetto massimo alle maggiorazioni di reddito formulate dall’agenzia delle Entrate per i contribuenti con un punteggio Isa inferiore a 8. La proposta non può superare il reddito del periodo precedente oltre le seguenti soglie: a) massimo 30% di incremento se il livello di affidabilità fiscale risulta pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; b) massimo 35% di incremento se il livello di affidabilità fiscale risulta pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. Inoltre, viene stabilito lo slittamento dei termini di adesione al Cpb per il biennio 2026-2027: il differimento è fissato al 31 ottobre 2026 per i soggetti solari ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per gli esercizi non coincidenti con l’anno civile.

3) Rottamazione-quinquies e ampliamento alle entrate degli enti locali. Modificando la previsione della legge di Bilancio 2026 (comma 95, legge 199/2025) e al fine di salvaguardare il contribuente da lievi ritardi, viene introdotta una tolleranza di 5 giorni per il versamento della prima, dell’unica o dell’ultima rata del piano di dilazione. Inoltre, viene esteso (rispetto alla previsione dei commi 82-101, legge 199/2025) l’ambito oggettivo della sanatoria ai carichi degli enti territoriali, che riguarderà tutti i debiti tributari e patrimoniali (con esclusione dei debiti scaturiti da sentenze di condanna della Corte dei Conti) inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali. Per l’operatività di questa estensione oggettiva della sanatoria è richiesto che le Amministrazioni locali approvino una specifica delibera.

4) Pagamento dei compensi ai professionisti da parte delle pubbliche Amministrazioni, con effetto dal 15 giugno 2026. La restrizione prevista dall’articolo 48-bis, comma 1-ter, Dpr 602/1973 introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (comma 725, legge 199/2025) viene mitigata, prevedendo ora che il blocco dei pagamenti operi solo a condizione che le cartelle esattoriali non pagate raggiungano un importo minimo complessivo di 5.000 euro. In questa ipotesi l’ente debitore verserà l’importo dovuto direttamente all’agente della Riscossione, liquidando al professionista l’eventuale somma residua.

5) Lavoratori marittimi. Viene disposta l’esclusione dalla tassazione ai fini Irpef dei compensi dei lavoratori marittimi residenti in Italia che, per ragioni professionali, risultano imbarcati per più di 183 giorni all’anno su navi con bandiera estera. Conseguentemente viene abrogato l’articolo 5, comma 5, legge 88/2001. Inoltre, viene disposto che detti redditi esenti continuino comunque ad essere rilevanti ai fini della spettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici assistenziali e previsti a qualsiasi titolo legati a requisiti reddituali.

6) Credito d’imposta sul carburante per le imprese agricole. Alle imprese agricole viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa, al netto dell’Iva, sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina. Tale agevolazione viene ora estesa anche al carburante destinato al riscaldamento delle serre per colture orticole. Il credito (esentasse) è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Le modalità attuative e i controlli sono rinviati a un decreto del ministero dell’Agricoltura di concerto con il Mef.

7) Ritenuta d’acconto sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo. Oltre a confermare la proroga dal 1° marzo al 1° maggio 2026 dell’entrata in vigore della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, come previsto dall’articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/1973 e dall’articolo 39, comma 5, Dlgs 33/2025 (comma 142, legge 199/2025), viene eliminato l’obbligo per le agenzie di viaggio dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per l’attività di intermediazione percepite per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio.

8) Iper-ammortamento. Oltre a confermare la soppressione della condizione che limitava il beneficio agli acquisti di beni prodotti nella Ue o negli Stati See (comma 427, legge 199/2025), restrizione che resta tuttavia per i moduli fotovoltaici (comma 429, legge 199/2025), si precisa che, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, l’iper-ammortamento viene considerato quale voce deducibile dal reddito oggetto di Concordato preventivo biennale (articolo 16, Dlgs 13/2024).

9) Società di noleggio auto. Viene modificato il criterio di destinazione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt), imposta dovuta per tutte le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico (Pra). Con la nuova disposizione si stabilisce che: a) per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio di veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività della persona giuridica, quest’ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell’imposta; b) in caso di persone giuridiche con sede legale all’estero operanti nel settore del noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la Provincia o la città metropolitana destinataria dell’imposta è quella in cui è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività.

Decreto Carburanti quater

Decreto Carburanti quater: disposizioni in materia di prezzi dei carburanti e proroga del versamento delle imposte per i soggetti Isa
Dl 22 maggio 2026, n. 89 ( GU 22 maggio 2026, n. 117)

Il decreto-legge, in vigore dal 23 maggio 2026:

1) vara nuove disposizioni sui carburanti per aiutare il settore dei trasporti e dell’agricoltura, danneggiati dal perdurare delle turbolenze sui mercati internazionali. A tal fine viene prorogato il taglio delle accise applicate ai prodotti energetici per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, pari a circa 5 centesimi di euro al litro per la benzina e a circa 10 centesimi di euro al litro per il gasolio. Inoltre, viene esteso al mese di giugno 2026 l’operatività del credito d’imposta a favore dell’autotrasporto, al fine di compensare i maggiori oneri legati all’approvvigionamento di carburante patiti dai vettori nel quadrimestre compreso tra marzo e giugno 2026. Si aggiungono anche un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, a copertura di un importo fino al 30% delle spese sostenute, e il potenziamento dei benefici legati ai consumi energetici nelle campagne, incrementando lo stanziamento per il gasolio in agricoltura;

2) dispone, in favore dei soggetti che esercitano in via prevalente attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro (limite stabilito dal Dm 31 marzo 2026), la proroga al 20 luglio 2026 (senza alcuna maggiorazione) del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2025, in scadenza il 30 giugno 2026. Diversamente da quanto stabilito in passato con analoghe disposizioni di proroga, si prevede che per i soggetti, che intendono versare nei 30 giorni successivi al 20 luglio (termine che viene così ulteriormente differito al 19 agosto), si applichi una maggiorazione dello 0,8% (in deroga alla previsione dell’articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001, che prevede la possibilità di differire il pagamento nei 30 giorni successivi al termine applicando una maggiorazione dello 0,4%). Oltre ai soggetti Isa, che godono del differimento indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione dagli Indici, fruiscono del differimento anche i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio (cd. «minimi»), come pure i soci di soggetti fiscalmente trasparenti (società di persone, studi associati, Srl in trasparenza e imprese familiari) che si trovino nella situazione indicata.

Decreto Carburanti

Decreto Carburanti: conversione in legge
Legge 13 maggio 2026, n. 79 ( GU 16 maggio 2026, n. 112)

La legge, in vigore dal 17 maggio 2026, converte il Dl 33/2026, che contiene disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

In particolare, nel confermare l'impianto normativo del decreto e le misure economiche ivi previste, la legge in esame introduce interventi di carattere formale, finalizzati al coordinamento normativo.

Le agevolazioni sono previste in favore delle imprese:

- dell’autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, alle quali è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, rispetto al mese di febbraio 2026;

- della pesca, che possono godere di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante (gasolio e benzina) per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle proprie attività, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, possono essere fruiti entro il 31 dicembre 2026 e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, come pure non rilevano ai fini della base imponibile Irap.

Inoltre, viene confermata la rimodulazione temporanea delle accise sui carburanti (Allegato I al Testo unico sulle accise di cui al Dlgs 504/1995): benzina, gasolio impiegato come carburante e gas di petrolio liquefatti (Gpl) utilizzati come carburanti.

Si ricorda che la misura è stata inizialmente resa operativa dal 19 marzo per un periodo di 20 giorni, fino al 7 aprile 2026. Successivamente, il Dl 42/2026 ha ridefinito le accise per il periodo compreso tra l'8 aprile e il 1° maggio 2026, e poi il Dl 63/2026 ha ulteriormente modificato le aliquote, estendendone l'applicazione fino al 10 maggio 2026. Infine, il Dm 8 maggio 2026 ha prorogato le misure fino al 22 maggio 2026.

Riforma fiscale

Cpb 2026-2027: nota metodologica con i criteri di analisi per la formulazione della proposta
Dm 11 maggio 2026 ( SO n. 20 alla GU 20 maggio 2026, n. 115)

Il decreto approva la metodologia – i criteri tecnici, i parametri economici e statistici, nonché gli algoritmi – utilizzata dall'agenzia delle Entrate per formulare la proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per il periodo 2026-2027.

In particolare, l'agenzia terrà conto dei dati del mercato di riferimento, della redditività individuale e di settore, anche in considerazione dei risultati degli Isa. Quanto a questi ultimi, particolare importanza rivestono i parametri legati ai ricavi per addetto, alla durata delle scorte di magazzino, ai costi residuali di gestione, all'incidenza degli ammortamenti e agli indici di marginalità e di produttività.

Inoltre, con riguardo alle ipotesi di cessazione degli effetti del Cpb, si stabilisce che l'accordo con il Fisco perda efficacia dal periodo d'imposta in cui si verificano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la soglia prevista dall'articolo 19, comma 2, del Dlgs 13/2024, qualora ricorrano specifiche circostanze eccezionali (eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; eventi straordinari che abbiano provocato danni ai locali aziendali, rendendoli inagibili; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da interrompere il ciclo produttivo; impossibilità di accesso ai locali dell'attività; sospensione dell'attività d'impresa o professionale; procedure di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale; cessione in affitto dell'unica azienda; sospensione dell'attività comunicata alla Camera di commercio o agli Ordini professionali; effetti economici negativi derivanti dai conflitti armati e dalle tensioni geopolitiche nell'area mediorientale, comprovati da un incremento annuale dell'indice dei prezzi superiore al 5%).

Infine, viene previsto un meccanismo di riduzione automatica della proposta concordataria in presenza di sospensioni dell'attività economica dovute a eventi straordinari: la misura della riduzione va dal 10% al 30% in base alla durata della sospensione.

Iva

Fatture emesse: dati forniti all’agente della Riscossione
Provvedimento agenzia delle Entrate 22 maggio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 22 maggio 2026)

Il provvedimento è emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), Dlgs 127/2015 (norma introdotta dall’articolo 1, commi 117 e 118, legge 199/2025 - legge di Bilancio 2026). Con la citata disposizione, all’agenzia delle Entrate è consentito di mettere a disposizione dell’agente della Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei 6 mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.

La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), Dlgs 127/2015). Il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’agente della Riscossione.

Viene così previsto che l’agenzia delle Entrate, con cadenza periodica, metta a disposizione dell’agente della Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti Iva, nei 6 mesi precedenti suddetti.

I dati dei cessionari o committenti che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’agente della Riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni: codice fiscale; partita Iva; cognome e nome o denominazione o ragione sociale; domicilio fiscale.

Agevolazioni

Contributi pubblici: tracciabilità degli aiuti di Stato d'importo rilevante
Dpcm 26 marzo 2026, n. 84 ( GU 20 maggio 2026, n. 115)

Il decreto, in vigore dal 4 giugno 2026 ed emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, legge 207/2024, fornisce la definizione di contributo di entità significativa a carico delle casse pubbliche, al fine di effettuare un monitoraggio stringente e di verificare in modo analitico le risorse concesse, stabilendo precisi obblighi sia in capo ai soggetti che erogano i fondi sia in capo alle realtà beneficiarie.

Quanto ai soggetti erogatori, il monitoraggio interessa le somme corrisposte dallo Stato, dalle Amministrazioni centrali, dalle società partecipate in misura maggioritaria da queste ultime (con esclusione delle società quotate e delle loro dirette controllate) e dagli enti pubblici non economici vigilati.

Per essere catalogato come «finanziamento di entità significativa», il contributo deve soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

1) destinazione vincolata: i fondi devono essere espressamente diretti a finalità o progetti d'interesse pubblico. Non rientrano nel calcolo: i contributi erogati a una generalità di soggetti (ossia generalisti), quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, i fondi concessi sotto forma di crediti d'imposta e le somme erogate in favore di società quotate (e relative controllate), Ets, Onlus, enti ecclesiastici e organizzazioni religiose;

2) soglia economica: il valore del contributo deve risultare superiore a 1 milione di euro annui oppure, se l'importo si attesta al di sotto di tale cifra, deve comunque rappresentare almeno il 50% delle entrate complessive o del valore della produzione registrato dal soggetto beneficiario.

Le disposizioni si applicano a tutti i contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

I soggetti beneficiari hanno facoltà di esercitare il diritto di rinuncia.

Il monitoraggio del corretto utilizzo del denaro pubblico avviene attraverso:

1) la relazione degli organi di controllo: i collegi sindacali o di revisione (anche in composizione monocratica), operanti presso i soggetti beneficiari, sono tenuti a vagliare l'effettivo utilizzo dei fondi e a trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, una dettagliata relazione al Mef - Ragioneria generale dello Stato. Nell'ipotesi in cui tali organi di revisione non siano presenti, il beneficiario ha l'obbligo di istituirli. Il mancato invio del documento o l'accertamento della mancata realizzazione dei progetti comportano sanzioni specifiche, rilevando direttamente ai fini dell'accesso a futuri contributi;

2) la ricognizione dei soggetti erogatori: le Amministrazioni e le società pubbliche, che erogano i finanziamenti, devono compiere una ricognizione annuale e trasmetterne gli esiti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia al Mef. La comunicazione deve avere ad oggetto i contributi significativi assegnati nel corso dell'esercizio precedente.

Agevolazioni

Listing act: facilitato l’accesso delle Pmi ai finanziamenti
Dlgs 29 aprile 2026, n. 86 ( GU 21 maggio 2026, n. 116)

Mediante il recepimento della direttiva Ue 23 ottobre 2024, n. 2024/2811 e l’adeguamento della normativa interna al regolamento Ue 23 ottobre 2024, n. 2024/2809, il legislatore – delegato dalla legge 91/2025 – si pone l’obiettivo di rendere i mercati dei capitali più attrattivi e di facilitare l’accesso delle Pmi ai finanziamenti.

Le modifiche al Testo Unico della finanza (Tuf), di cui al Dlgs 58/1998, consistono nell’introduzione del nuovo articolo 21-bis, che disciplina la ricerca in materia di investimenti, imponendo che sia corretta, chiara e non fuorviante e definendo regole su remunerazione, obblighi informativi e ricerca sponsorizzata.

Vengono, inoltre, rafforzati anche i poteri della Consob, che potrà verificare la conformità della ricerca, sospenderne la distribuzione ed emettere avvertenze per informare il pubblico in caso di violazioni.

Per agevolare l’accesso ai mercati, viene introdotta una capitalizzazione minima di 1 milione di euro per l’ammissione alla negoziazione e vengono definiti i requisiti dei mercati di crescita per le Pmi, con requisiti di separazione strutturale, trasparenza e informativa verso la Consob.

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