Diritto camerale
Diritto annuale camerale: confermati gli importi 2025 anche per il 2026
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che per l’anno 2026:
- gli importi del diritto annuale camerale restano invariati rispetto a quelli relativi all’anno 2025;
- continua ad applicarsi la riduzione strutturale del 50% rispetto agli importi fissati dal Dm 21 aprile 2011 (articolo 28, comma 1, Dl 90/2014);
- il diritto annuale camerale commisurato al fatturato è calcolato sulla base del fatturato rilevante ai fini Irap.
Pertanto, per le imprese iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:
- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella Sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto annuale è dovuto nelle seguenti misure:
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ai sensi del Dlgs 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.
Il diritto annuale dev'essere versato con arrotondamento all’unità di euro (Nota Mise 30 marzo 2009, n. 19230).
Resta ferma la possibilità di applicare una maggiorazione fino al 20%, del diritto ordinariamente dovuto, ad opera delle singole Camere di Commercio (articolo 18, comma 10, legge 580/1993), previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del ministero.
Infine, si applica l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani (Dm 2 maggio 2025; articolo 1, comma 784, legge 205/2017).
Tributi locali
Recupero Ici per il periodo 2006-2011: attuazione delle decisioni Ue
Il decreto dà attuazione all'articolo 16-bis, Dl 131/2024 in materia di recupero delle somme dovute a titolo di Ici per gli anni dal 2006 al 2011. Le somme dovute riguardano quelle che sono state oggetto di esenzione in violazione della disciplina Ue in materia di aiuti di Stato (decisioni della Commissione europea 19 dicembre 2012 e 3 marzo 2023, e Corte di Giustizia Ue, sentenza 6 novembre 2018).
A tal fine:
- il Dl 131/2024 ha previsto che i soggetti passivi Imu e Imu /Tasi Enc, che in uno degli anni d'imposta 2012 o 2013 hanno presentato la dichiarazione recante un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui ovvero hanno ricevuto un accertamento da parte degli Enti locali per un importo superiore a 50.000, sono tenuti a presentare, in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’Ici relativa al periodo 2006-2011;
- il Dpcm in esame fissa al 31 marzo 2026 il termine ultimo per la presentazione della suddetta dichiarazione. Inoltre, prevede che il versamento dell’imposta oggetto di recupero (unitamente agli interessi, decorrenti dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell'interesse composto) venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) secondo le modalità che verranno stabilite con apposita risoluzione da parte dell'agenzia delle Entrate.
Agevolazioni
Credito d'imposta Transizione 5.0: conversione in legge del decreto Rinnovabili
La legge, in vigore dal 21 gennaio 2026, converte, con modificazioni, il Dl 175/2025, recante misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 e la produzione di energia da fonti rinnovabili (cd. decreto Rinnovabili).
Si ricorda che tale decreto ha introdotto disposizioni in materia di crediti d'imposta Transizione 5.0, stabilendo un calendario così strutturato:
- entro il 27 novembre 2025 le imprese dovevano presentare al Gse le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta;
- entro il 6 dicembre 2025 era consentito integrare le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18:00 del 27 novembre 2025.
Inoltre, è stato previsto che l'impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 e domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0 (articolo 1, commi 1051 e segg., legge 178/2020) con l'effetto che i soggetti, che entro il 22 novembre 2025 (data di entrata in vigore del Dl 175/2025) avevano presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta, dovevano, entro il 27 novembre 2025, optare per una delle due agevolazioni, mediante una comunicazione telematica.
Tra le modifiche introdotte in sede di conversione si segnalano quelle relative alle modalità di individuazione delle aree per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agrivoltaico: la norma ora chiarisce che il Comune territorialmente competente deve verificare l'idoneità dei luoghi per l'installazione all'uso agrivoltaico, garantendo la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Inoltre, per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente deve dotarsi di una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, da allegare al progetto, che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile.
Agevolazioni
Tax credit sale cinematografiche e distribuzione 2024: presentazione delle domande
Le domande relative al credito d’imposta per le sale cinematografiche (articolo 18, legge 220/2016), a fronte dei costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024, possono essere presentate – attraverso la piattaforma DGCOL – dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026 alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026.
La gestione delle richieste viene fatta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, Dm 4 novembre 2025, n. 411. Le società, che hanno già presentato domanda nel corso della sessione ricognitiva, aperta in data 5 maggio 2025, dovranno ripresentarla nel corso di tale sessione.
Inoltre, dalle ore 12:00 del 27 gennaio 2026 è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d’imposta per la distribuzione nazionale e internazionale, in relazione alle opere la cui distribuzione è avvenuta entro il 31 dicembre 2024. Le società che hanno già presentato domanda nel corso della sessione ricognitiva, aperta in data 5 giugno 2025, dovranno ripresentarla nel corso di tale sessione.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di dicembre 2025
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2025. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Transazioni commerciali
Transazioni commerciali: saggio di interesse per ritardato pagamento
È stato fissato il saggio di interesse, valevole per il primo semestre 2026, da applicare in favore del creditore in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5, Dlgs 231/2002). Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2026 il tasso di riferimento (a cui vanno aggiunte le maggiorazioni di legge per individuare l'importo dovuto dal debitore inadempiente) è pari al 2,15% annuo.
Fiscalità internazionale
Telelavoro dei frontalieri in Svizzera: accordo a regime
È stata pubblicata la legge di ratifica e di esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024).
Trattandosi di un protocollo di modifica, i due Stati devono procedere alla ratifica per renderlo vincolante, per cui lo stesso entrerà in vigore una volta ultimato lo scambio degli strumenti di ratifica.
La deroga alla regola del rientro quotidiano al domicilio per un massimo di 45 giorni in un anno viene sostituita con un meccanismo che consentirà ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell'anno civile, senza perdere la qualifica di lavoratore frontaliere. Quindi, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, l'attività si considererà effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.


