Irpef

Acconti Irpef 2025: pubblicato il decreto correttivo
Dl 23 aprile 2025, n. 55 ( GU 23 aprile 2025, n. 94) e Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 22 aprile 2025, n. 125

Il decreto-legge, in vigore dal 24 aprile 2025, introduce disposizioni urgenti in materia di calcolo degli acconti Irpef 2025, al fine di coordinare le previsioni del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216 (Dlgs primo modulo Irpef, attuativo della delega sulla Riforma fiscale) e della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Nel Comunicato si legge che «In seguito all'intervento, si conferma che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025».

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, Dlgs 216/2023 ha previsto per il solo anno 2024 una riduzione, da 4 a 3, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef (rispetto alle 4 aliquote ordinariamente previste dall'articolo 11, comma 1 del Tuir). In sostanza sono stati accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo Irpef, applicando un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro, mentre in precedenza era prevista l'aliquota del 25% per lo scaglione di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 citato ha innalzato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all'articolo 13 comma 1, lettera a), primo periodo del Tuir.

Le suddette misure sono in vigore anche per gli anni successivi al 2024 (sono a regime dal 2025), come previsto dall'articolo 1, comma 2, legge 207/2024.

Sennonché l'articolo 1, comma 4, Dlgs 216/2023 ha stabilito che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti d'imposta per il 2025, il contribuente avrebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023. Su questo tema interviene il decreto-legge in esame, escludendo dall'articolo 1, comma 4, Dlgs 216/2023 il riferimento al periodo d'imposta 2025, al fine di consentire di applicare le aliquote e gli scaglioni previsti per l'anno d'imposta 2024 con riferimento al calcolo degli acconti Irpef dovuti per il 2025.

Riforma fiscale

Cpb, Isa e modelli Redditi: specifiche tecniche e controlli
Provvedimento agenzia delle Entrate 24 aprile 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 24 aprile 2025)

L’articolo 8, Dlgs 13/2024, con cui è stato disciplinato l’istituto del Concordato preventivo biennale (Cpb), prevede che l’agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato. Inoltre, l’agenzia, tramite apposito provvedimento, deve individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria. Tale termine è stato prorogato, per l’anno 2025, al 30 aprile del medesimo anno, ad opera dell’articolo 3-bis, comma 5, Dl 202/2024 (cd. decreto Milleproroghe).

Con il provvedimento in esame vengono approvati le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2025 e 2026, nonché dell’accettazione della proposta stessa, da parte degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni, e i controlli telematici per la trasmissione dei dati (Allegato 1).

Si ricorda che la proposta di adesione al Cpb avviene tramite il modello approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 9 aprile 2025, il quale può essere trasmesso telematicamente: a) in maniera congiunta al modello Isa in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (Redditi 2025); b) utilizzando solo il frontespizio dei modelli per la dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d’imposta 2024 (Redditi 2025).

Le specifiche e i controlli sopra citati sostituiscono, anche ai fini Isa, quelli approvati con il provvedimento agenzia delle Entrate 17 marzo 2025. Inoltre, le specifiche sono state aggiornate per tenere conto di alcune integrazioni attinenti agli stessi Isa.

Il provvedimento in commento disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2025 e 2026, prevedendo che tale revoca possa avvenire, entro gli stessi termini previsti per l’adesione al Concordato, esclusivamente in via autonoma, inviando il modello Cpb, compilandone i campi «Codice Isa», «Codice attività» e «Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)», congiuntamente al frontespizio dei modelli Redditi 2025.

Il provvedimento specifica che l’invio autonomo dell’adesione al Cpb e l’invio autonomo della revoca hanno natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione o della revoca alla proposta di Concordato per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Infine, allo scopo di consentire l’adesione al Cpb per i periodi d’imposta 2025 e 2026, nonché la revoca della relativa adesione, con il medesimo provvedimento sono approvate le modifiche riguardanti i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati approvati con i provvedimenti agenzia delle Entrate 17 marzo 2025.

Agevolazioni

Investimenti sostenibili 4.0: invio delle domande
Comunicato Mimit ( GU 18 aprile 2025, n. 91)

Il comunicato rende noto che con il Dm 31 marzo 2025 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno per investimenti che rispettino i principi di tutela ambientale e possiedano un alto contenuto tecnologico (cd. Investimenti sostenibili 4.0), di cui al Dm 22 novembre 2024.

In particolare, le domande di agevolazione possono essere presentate, esclusivamente per via telematica tramite il sito di Invitalia, a partire dal 20 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Come precisato sul sito del Mimit, tuttavia, già dal 30 aprile 2025 (ore 10:00) è possibile pre-compilare la domanda di agevolazione, salvo poi l'invio della stessa a partire dal termine sopra indicato (20 maggio 2025).

Accertamento delle imposte

Isa applicabili dal periodo d'imposta 2024: approvazione di indici e indicatori territoriali
Dm 31 marzo 2025 ( SO n. 13 alla GU 18 aprile 2025, n. 91)

Il decreto approva, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e successivi, 100 Indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei settori dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali.

In particolare, il decreto disciplina:

a) le modalità di applicazione degli Isa;

b) le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli Isa;

c) la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, espresso su una scala da 1 a 10, basandosi su note tecniche, tabelle di coefficienti, variabili specifiche, analisi territoriali e altri elementi;

d) le modalità di applicazione degli Isa approvati con il Dm 18 marzo 2024.

Sostenibilità

Obblighi di rendicontazione di sostenibilità: rinvio
Direttiva 14 aprile 2025, n. 2025/794/UE ( GUUE 16 aprile 2025, serie L)

La direttiva in esame modifica le direttive 2022/2464/UE e 2024/1760/UE per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

In particolare, la direttiva 2025/794/UE (in vigore dal 17 aprile 2025), intervenendo sull'articolo 5, paragrafo 2, direttiva 2022/2464/UE, posticipa l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione secondo il seguente calendario:

- per le grandi imprese (che non siano enti di interesse pubblico) e per le imprese madri di grandi gruppi il rinvio è fatto agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027 (in luogo del precedente termine fissato per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025);

- per le Pmi quotate, escluse le microimprese, il rinvio è fatto al 1° gennaio 2028 (in luogo del precedente termine fissato per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026).

La direttiva in esame proroga di un anno anche i termini di recepimento e di prima applicazione della direttiva sulla due diligence di sostenibilità (direttiva 2024/1760/UE).

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di marzo 2025
Provvedimento agenzia delle Entrate 23 aprile 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 23 aprile 2025)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2025. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Dichiarazioni annuali

Dichiarazione dei redditi precompilata: consultabile dal prossimo 30 aprile
Provvedimento agenzia delle Entrate 23 aprile 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 24 aprile 2025)

A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi.

Per inviare il modello 730 c’è tempo fino al 30 settembre 2025; per il modello Redditi PF la scadenza è il 31 ottobre 2025.

Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario. In linea con le previsioni del decreto Adempimenti (Dlgs 1/2024), inoltre, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’agenzia. Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti trovano anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico. Significative novità anche per il modello Redditi PF. Per i soggetti Iva in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SdI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno sono accostati alle informazioni precompilate. Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi PF è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’agenzia. In alternativa, si può inviare una pec o formalizzare la richiesta presso un qualsiasi Ufficio dell’agenzia.

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