Iva
Split payment: proroga approvata dalla Commissione europea
Con la decisione in commento, la Commissione Ue ha dato il via libera alla proroga– fino al 30 giugno 2029 – in favore dell’Italia per l’applicazione del regime dello split payment (scissione dei pagamenti) in ambito Iva (articolo 17-ter, Dpr 633/1972). Si ricorda che, con decisione n. 2023/1552, l'Italia era stata autorizzata ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026.
L'efficacia della misura rimane, comunque, subordinata alla successiva approvazione del Consiglio Ue.
Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici che «non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto», nonché degli altri soggetti specificatamente individuati dalla norma. La fattura in regime di split payment è emessa dal cedente/prestatore con Iva esposta, ma il tributo viene versato direttamente dal soggetto cessionario/committente.
Va, altresì, evidenziato che, a partire dal 1° luglio 2025, non trova più applicazione il meccanismo dello split payment con riferimento alle operazioni effettuate a favore delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib.
Cripto-attività
DAC 8: istruzioni per lo scambio di informazioni da parte di fornitori di servizi per le cripto-attività
Il Dlgs 194/2025 (DAC 8) ha dato attuazione alla direttiva Ue n. 2023/2226 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale: tra le altre cose la norma unionale prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività europee con obbligo di comunicazione.
Il Dlgs suddetto si inserisce in un più ampio percorso internazionale fondato sugli standard elaborati dall'Ocse, che nel 2023 ha definito il Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Carf), un sistema globale per la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sulle operazioni in cripto-attività. Su questa base è stato negoziato l'Accordo multilaterale di scambio dati tra le Autorità competenti, sottoscritto dall'Italia il 20 novembre 2024.
Gli operatori, che offrono servizi legati alle cripto-valute, devono registrarsi (registrazione unica-CAO) e trasmettere i dati all'agenzia delle Entrate. Le informazioni saranno, poi, condivise tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi interessati per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nel settore cripto-attività.
Inoltre, l'articolo 7, comma 7, l'articolo 13, comma 1 e l'articolo 15, Dlgs 194/2025 ha previsto che, per l'attuazione di talune disposizioni, si rinvia all'adozione di uno specifico provvedimento. A tal fine, il provvedimento in esame:
- individua i soggetti obbligati alle comunicazioni e quelli esonerati;
- definisce le modalità attraverso le quali i gestori di cripto-attività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-Ue presso il/la quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale;
- delinea gli obblighi dei gestori di cripto-attività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni;
- stabilisce il contenuto delle informazioni da scambiare e il termine per inviare le comunicazioni, vale a dire entro il 30 giugno dell’anno civile successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione stessa (la prima comunicazione andrà effettuata entro il 30 giugno 2027). In caso di errori o di scarto del file, il prestatore può procedere a un nuovo invio entro la stessa scadenza del 30 giugno. La trasmissione tardiva di nuovi dati, effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, viene acquisita e inviata alle autorità fiscali degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-Ue nei tempi previsti per lo scambio di informazioni (entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui le comunicazioni si riferiscono). In ogni caso, le comunicazioni tardive vengono ugualmente acquisite dall'Amministrazione finanziaria. L'agenzia delle Entrate, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della comunicazione, invita gli operatori registrati, che hanno omesso l'adempimento, a inviare le informazioni previste entro 60 giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione finanziaria invia un sollecito e concede altri 30 giorni di tempo per regolarizzare la situazione, dopodiché cancella la registrazione;
- fissa le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell'agenzia delle Entrate alle Autorità competenti degli altri Stati membri;
- individua l'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli nei confronti dei gestori delle cripto-attività.
Global minimum tax
Gmt: pubblicate le linee guida per la presentazione della Comunicazione rilevante
Direttiva Dipartimento delle Finanze 22 giugno 2026 (www.finanze.gov.it 23 giugno 2026)
Sul sito del Mef è stato pubblicato il documento intitolato «Linee guida in materia di imposizione minima globale, introdotta con Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – Intesa comune tra Stati Ocse per supportare la presentazione della comunicazione rilevante con il sistema centralizzato».
Il documento recepisce l'intesa comune adottata in ambito Ocse (Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year), pubblicata il 18 maggio 2026, volta anche a semplificare gli adempimenti informativi dei gruppi multinazionali nell’ambito della Global minimum tax.
Il regime di imposizione minima globale vede quale adempimento protagonista la Comunicazione rilevante (GloBE Information Return-Gir), attraverso la quale i soggetti interessati trasmettono alle Amministrazioni finanziarie coinvolte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dell’aliquota minima del 15%.
Le linee guida del Mef intendono fornire indicazioni operative proprio per la trasmissione della Comunicazione rilevante con il sistema centralizzato.
Si ricorda che l'obbligo di presentazione della Comunicazione rilevante è disciplinato dall'articolo 51, Dlgs 209/2023, mentre le disposizioni attuative e il modello standard sono definiti con il Dm 16 ottobre 2025. Infine, con il provvedimento agenzia delle Entrate 9 aprile 2026, sono stabiliti le modalità, gli elementi e le condizioni per la trasmissione.
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di maggio 2026
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice (su base 100 del 2025) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,3%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +3,0%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +4,4%.
Dogane
Importazione di prodotti siderurgici: contingentamento tariffario
Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore nuove misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici. Il legislatore, al fine di tutelare i prodotti Ue, ha preso misure per fronteggiare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico Ue.
A tal fine viene prevista:
- l'apertura di contingenti tariffari per 28 categorie di prodotti classificati nei Capitoli 72 e 73 della Nomenclatura combinata. Sono aperti, su base annua, contingenti tariffari in relazione alle importazioni nell'Ue di ciascuna delle categorie di prodotti elencate nell'Allegato I;
- l'applicazione di un dazio fuori contingente del 50%. Se un contingente tariffario è esaurito, o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario, le importazioni sono soggette a un dazio fuori contingente del 50% ad valorem (in precedenza era del 25%);
- la gestione trimestrale dei contingenti. Le assegnazioni di ciascun contingente trimestrale sono interrotte il ventesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo trimestrale. Per il primo anno di applicazione, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 i volumi inutilizzati dei contingenti tariffari in un trimestre sono riportati al trimestre successivo entro lo stesso periodo annuale di applicazione;
- l'introduzione del principio di «country of melt and pour» («Paese di fusione e colata»). A partire dal 1° ottobre 2026, al momento dell'importazione, gli importatori delle categorie di prodotti elencate nell'Allegato I devono fornire prove verificabili adeguate (ad esempio un certificato del produttore) per comprovare il Paese in cui l'acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto in forma liquida all'interno di un forno per la produzione di acciaio o ghisa e successivamente colato al suo primo stato solido;
- la possibilità di applicare misure di salvaguardia bilaterali nei confronti di Paesi con i quali l'Ue ha concluso accordi di libero scambio.
Il regolamento in esame definisce i volumi complessivi dei contingenti tariffari, ma la loro effettiva ripartizione per Paese e la gestione operativa trimestrale saranno stabilite dalla Commissione Ue attraverso un apposito regolamento di esecuzione (che verrà emanato entro il 31 agosto 2026 ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2026).


