Decreto Bollette
Decreto Bollette: conversione in legge
La legge, in vigore dal 19 aprile 2026, converte, con modificazioni, il Dl 21/2026 (decreto Bollette) con cui viene:
- confermata la maggiorazione di due punti percentuali dell’aliquota Irap per gli anni 2026 e 2027 applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico;
- confermato, per l'anno 2026, un contributo straordinario in fattura del valore di 115 euro per le famiglie titolari del bonus sociale elettrico. Inoltre, per gli anni 2026 e 2027, i venditori di energia possono riconoscere ai clienti domestici residenti non titolari del bonus sociale e con Isee fino a 25.000 euro un contributo straordinario a copertura dell'acquisto di energia elettrica.
Pnrr
Decreto Pnrr: conversione in legge
La legge, in vigore dal 21 aprile 2026, converte, con modificazioni, il Dl 19/2026, emanato per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In particolare la conversione reca conferme a talune disposizioni (come l'acquisizione d'ufficio dell'Isee presso l'Inps, tramite la Piattaforma digitale nazionale dati, da parte di scuole, Università, Comuni e altre Amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate) e introduce alcune novità di carattere fiscale, alcune delle quali volte alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e operatori economici, vale a dire:
1) conservazione delle attestazioni dei pagamenti. Viene eliminato l'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali Pos, a fronte dei pagamenti effettuati con carta di credito, di debito o prepagata. In sostituzione, i contribuenti possono fare affidamento sulle comunicazioni inviate ai clienti ovvero sulla documentazione digitale o cartacea fornita da banche e intermediari, come gli estratti conto (articolo 119, Dlgs 385/1993 - Tub). Tale semplificazione è valida a condizione che i documenti contengano tutte le informazioni analitiche delle singole operazioni e che la conservazione avvenga secondo le modalità previste dal Codice civile (articolo 2220) per le scritture contabili;
2) termini di fatturazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 (articolo 72, Dlgs 10/2026). In materia di Iva viene estesa la facoltà di ricorrere alla fatturazione differita (che permette l'emissione del documento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) per i Raggruppamenti temporanei di imprese (Rti). Si stabilisce che la mandataria (ai sensi del comma 2, lettera n), dello stesso articolo 21) possa emettere un'unica fattura, in nome e per conto delle singole imprese del gruppo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In tal modo s'intende semplificare la gestione fiscale dei progetti comuni, superando l'obbligo di fatturazione autonoma per ciascuna impresa partecipante (risposta 46/2024), consentendo una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte. In base alla nuova disposizione, infatti, la società mandataria nell'ambito di un Rti, per le cessioni/prestazioni effettuate dalle singole imprese appartenenti al Raggruppamento, può emettere una fattura differita, nella quale evidenziare che «la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore». Fuori da tale possibilità, ai sensi dell'articolo 68, comma 8, Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), gli adempimenti in materia Iva devono essere assolti autonomamente per ciascuna delle imprese in Raggruppamento temporaneo;
3) detrazione per investimenti in start-up innovative. Con il fine di sostenere l'innovazione, viene introdotto un regime transitorio per la detrazione del 65% sugli investimenti in start-up innovative (articolo 29-bis, Dl 179/2012) effettuati nel primo semestre del 2025. In tal modo si permette alle imprese di presentare l'istanza per l'agevolazione entro il 31 maggio 2026, basandosi sull'investimento già realizzato anziché su quello prospettato (in luogo della comunicazione preventiva; cfr. articolo 5, Dm 28 dicembre 2020). In altri termini, nell'istanza, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, va indicato l'ammontare dell'investimento realizzato. Prima di confermare l'incentivo, il Mimit avrà il compito di verificare il rispetto dei limiti de minimis attraverso il Registro nazionale degli aiuti;
4) contrasto all’evasione. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un Fondo dedicato al potenziamento delle proprie strutture tributarie, alimentato da una quota fino all'1% delle somme riscosse dall'attività di recupero sui tributi regionali. Tali risorse saranno destinate alla formazione del personale e allo sviluppo di sistemi informatici. Il Fondo potrà essere istituito con legge regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
5) giustizia tributaria. Vengono introdotte modifiche al reclutamento dei magistrati tributari, prevedendo l'uso di strumenti informatici per le prove concorsuali (articoli 4, 4-quater e 4-quinquies, Dlgs 545/1992). Inoltre, viene innalzata la soglia che individua la competenza del giudice monocratico, che passerà da 5.000 a 10.000 euro per i ricorsi notificati a partire dal 2 maggio 2026 (articolo 4-bis, Dlgs 546/1992).
Tra le disposizioni confermate si ricorda quella che prevede la validità illimitata della durata delle carte d'identità elettroniche, rilasciate a decorrere dal 30 luglio 2026, a persone che abbiano già compiuto 70 anni al momento della richiesta; il documento mantiene la sua validità ai fini dell'espatrio. È, comunque, possibile per il titolare richiedere il rinnovo dopo 10 anni, al fine di mantenere la validità del certificato di autenticazione (necessario per l'autenticazione in rete), come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), Dm 23 dicembre 2015.
Irap
Rimborso o compensazione della quota Irap riferita ai dividendi intra-Ue: approvazione del modello d'istanza
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 48 e 49, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) è approvato il modello d’istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap riferita ai dividendi infra-Ue o See che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7, Dlgs 446/1997, in misura eccedente il 5%.
Si ricorda che – al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24, Banca Mediolanum – l'articolo 1, comma 46, legge 199/2025 ha modificato gli articoli 6 e 7, Dlgs 446/1997, in modo da rendere conforme all'articolo 4, direttiva 2011/96/Ue (direttiva sulle società madri e figlie) il trattamento fiscale ai fini Irap dei dividendi infra-Ue o See, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del Tuir:
- non concorrono a formare il margine d'intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, Dlgs 446/1997);
- non concorrono a formare la base imponibile Irap della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, Dlgs 446/1997).
Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell'Irap riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 citati, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell'articolo 1 della legge di Bilancio, può essere chiesta a rimborso.
Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine per presentare istanza di rimborso (articolo 38, Dpr 602/1973), hanno diritto al rimborso della quota dell'Irap riferita a tali dividendi previa presentazione del modello, ora approvato, all'agenzia delle Entrate. Le istruzioni precisano che, per i versamenti in acconto, i 48 mesi di cui al suddetto articolo 38 decorrono dal momento del versamento del saldo (risoluzione 459/E/2008).
In base all'articolo 1, comma 49, legge 199/2025, con il modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione tramite il modello F24, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell'articolo 1 della medesima legge di Bilancio, nei termini ivi disciplinati. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato istanza di rimborso.
Agevolazioni
Settore turistico: incentivi per gli investimenti e relative modalità attuative
Con il fine di potenziare l'offerta turistica in Italia il decreto prevede incentivi per il settore, a fronte di investimenti privati, e la realizzazione di interventi funzionali che mirino a una profonda trasformazione del comparto.
Il decreto ne stabilisce le regole attuative, definendo in modo dettagliato i criteri, le condizioni e le modalità operative per l'accesso a forme di agevolazione finanziaria.
Le agevolazioni mirano allo sviluppo del turismo attraverso direttrici orientate alla modernizzazione e alla sostenibilità. Gli investimenti devono, infatti, promuovere:
- la destagionalizzazione dei flussi turistici per distribuire le presenze durante tutto l'anno;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico e il rafforzamento delle filiere di settore;
- il rispetto dei criteri Esg (ambientali, sociali e di governance) e la diffusione del turismo sostenibile.
Nello specifico, sono agevolati i progetti di riqualificazione energetica che riguardino sia gli edifici che gli impianti destinati alle attività ricettive. Gli interventi possono integrare soluzioni per l'automazione, sistemi di misurazione intelligente per il monitoraggio dei consumi e tecnologie basate su fonti di energia rinnovabili, il tutto in conformità con i parametri previsti dal regolamento Gber.
Per il sostegno di questi progetti è stata stanziata una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro, dei quali 59 milioni di euro sono dedicati alla concessione di contributi a fondo perduto, mentre la quota restante viene erogata sotto forma di finanziamento agevolato.
Sono interessati dalle misure agevolative gli operatori che esercitano attività d'impresa nel settore turistico mediante imprese attive da almeno 3 anni che, pur senza specifici codici identificativi, dimostrino contabilmente un fatturato prevalente generato da attività turistiche. Sono, altresì, interessati i proprietari delle strutture, i quali possono avvalersi dei requisiti dei gestori, a condizione che vi sia il consenso di questi ultimi e che il rapporto contrattuale perduri per tutta la durata dell'investimento.
Gli operatori devono concludere gli investimenti entro 18 mesi dalla data in cui viene concessa l'agevolazione, e comunque entro il 30 settembre 2028, fatta salva la necessità di scadenze più brevi qualora i progetti siano cofinanziati da fondi Ue.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, la Direzione generale del ministero del Turismo emanerà un apposito avviso, che disciplinerà i termini per la presentazione delle istanze, le modalità di selezione dei progetti e la gestione delle risorse destinate ai contributi e ai finanziamenti.
Accertamento delle imposte
Isa: livelli di affidabilità fiscale per il godimento dei benefici premiali
Sono individuati i livelli di affidabilità fiscale a cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis, Dl 50/2017.
A partire dal periodo d’imposta 2025, i benefici premiali per i contribuenti affidabili (soggetti Isa) spettano al ricorrere dei seguenti livelli di affidabilità raggiunti:
a) esonero dal visto di conformità. I contribuenti con alti punteggi Isa possono compensare crediti o chiedere rimborsi senza necessità del visto di conformità o prestazione di garanzia, con soglie differenziate. Se raggiungono un punteggio uguale o superiore a 9 (anche come media, semplice, biennale) il limite entro il quale non occorre il visto ammonta a 70.000 euro per l'Iva e a 50.000 euro per le imposte dirette/Irap; se il punteggio raggiunto si posiziona tra 8 e 9 (anche come media biennale, con un punteggio di almeno 8,5) il limite è ridotto a 50.000 euro per l'Iva e a 20.000 euro per le imposte dirette/Irap;
b) esclusione dalla disciplina delle società non operative (articolo 30, legge 724/1994). L'agevolazione è riservata a chi ha un punteggio uguale o superiore a 9 (anche come media biennale);
c) esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (articoli 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973 e 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972). L'agevolazione spetta al raggiungimento di un punteggio di almeno 8,5 (anche come media biennale, ma con un punteggio di almeno 9);
d) riduzione dei termini di accertamento (articoli 43, comma 1, Dpr 600/1973 e 57, comma 1, Dpr 633/1972). I termini di decadenza sono ridotti di un anno per chi ottiene un punteggio di almeno 8;
e) esclusione dall’accertamento da redditometro (articolo 38, Dpr 600/1973). Spetta per coloro che raggiungono un punteggio di almeno 9 (anche come media biennale), a patto che il reddito accertabile non superi di due terzi quello dichiarato.
Chi produce sia reddito d'impresa che reddito di lavoro autonomo (multiattività) deve applicare gli Isa a entrambe le categorie e raggiungere il punteggio minimo in ciascuna per accedere ai premi.
L'agenzia delle Entrate concentrerà le proprie analisi del rischio di evasione sui contribuenti con un livello di affidabilità pari o inferiore a 6 (circolare 20/E/2019, paragrafo 1.1).
Dichiarazioni annuali
Certificazioni Uniche: modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati ed estensione del periodo sperimentale
L'articolo 23, Dlgs 1/2024, recante l'ampliamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti i dati gestiti dall'agenzia delle Entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.
Il provvedimento 20 ottobre 2025, emanato in attuazione del comma 3 del medesimo articolo 23, ha definito le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (Caf, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni) possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale, prevedendo che, in via sperimentale, venissero messe a disposizione degli intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all'anno d'imposta 2024.
Con il provvedimento in esame il periodo sperimentale viene esteso alla richiesta e all’acquisizione, anche massiva, dei dati delle CU 2026, relative all'anno d'imposta 2025.
A seguito della richiesta l'agenzia delle Entrate verifica che sia attiva la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione Unica.
Per ciascun file di richiesta acquisito viene predisposto un file di risposta:
- contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e delle posizioni che abbiano superato i controlli;
- che è reso disponibile nell'area riservata del Cassetto fiscale entro 5 giorni dalla data della richiesta;
- che rimane disponibile per i successivi 10 giorni.
Un successivo avviso, da pubblicarsi sul sito delle Entrate, comunicherà la data a partire dalla quale potranno essere richieste ed acquisite le CU 2026.


