Irpef
Acconti Irpef 2025: convertito senza modifiche il decreto correttivo
La legge, in vigore dal 22 giugno 2025, ha convertito il Dl 55/2025, recante disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l'anno 2025. La conversione non ha apportato modifiche al testo del decreto.
Si ricorda che con il decreto citato il legislatore ha previsto che gli acconti 2025 si basino sul nuovo sistema Irpef a 3 aliquote stabilizzato dalla legge di Bilancio 2025, attraverso un riallineamento della regola transitoria contenuta nel Dlgs 216/2023 (che imponeva un ricalcolo dell'acconto sulla base delle 4 aliquote precedentemente in vigore), attuativo del primo modulo di riforma dell'Irpef, a quelle contenute, appunto, nell'ultima legge di Bilancio (legge 207/2024), che hanno reso definitivo il nuovo regime a 3 aliquote. In sintesi, il primo decreto aveva ridotto da 4 a 3 le aliquote Irpef e i relativi scaglioni di reddito e aveva ampliato la cd. no tax area per i lavoratori dipendenti, ma aveva previsto anche che per il calcolo degli acconti sull'anno 2024 e 2025 valessero ancora le regole precedenti. Questa norma è stata ritoccata per consentire l'applicazione agli acconti di quest'anno delle regole nuove, considerato che il nuovo regime è ora permanente.
Per l'anno 2025 trovano, perciò, applicazione le regole ordinarie di determinazione degli acconti (utilizzando il metodo storico o previsionale) senza tener conto dell'obbligo di ricalcolo previsto dal Dlgs 216/2023.
Infatti, il legislatore ha eliminato il riferimento all'anno 2025 dal comma 4 dell'articolo 1, Dlgs 216/2023 ai fini della determinazione degli acconti Irpef e delle relative addizionali, per i quali si dovrà tenere conto delle 3 aliquote Irpef e del maggiore importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, resi strutturali dalla legge di Bilancio 2025.
Agevolazioni
Contributo a incubatori e acceleratori di start-up: criteri e modalità di applicazione
Il decreto contiene le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta riconosciuto agli incubatori (articolo 25, comma 5, Dl 179/2012) e agli acceleratori certificati (ossia soggetti che supportano in fase iniziale o successiva lo sviluppo delle start-up, iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese) per gli investimenti in una o più start-up innovative.
L'investimento può essere effettuato direttamente o tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio, come pure tramite altre società che investono in via prevalente in start-up innovative (società, cioè, che al termine del periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento agevolato detengono tra le immobilizzazioni finanziarie o comunque non per la negoziazione, azioni o quote di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie).
Vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta nonché le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuale.
L'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 32, legge 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) e prevede un credito d'imposta dell'8% della somma investita (entro il limite massimo di 500mila euro di investimento annuo, che dev'essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall'agevolazione con obbligo di restituzione di quanto fruito). La norma ha stabilito un importo massimo di spesa di 1.800.000 euro annui (al netto delle somme spettanti al soggetto gestore) a decorrere dal 2025 e ha demandato a un decreto ministeriale attuativo i criteri e le modalità per l'applicazione e la fruizione del credito d'imposta.
L'accesso al credito d'imposta richiede la presentazione a Invitalia Spa (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), prima dell'effettuazione dell'investimento, di un'apposita richiesta in cui devono essere indicati per ciascun anno:
- l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che s'intende effettuare;
- gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell'investimento e, in caso di investimento indiretto, dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- la data presunta dell'investimento;
- l'importo del credito d'imposta richiesto.
Un apposito bando ministeriale stabilirà sia la data di apertura per la presentazione delle domande sia la procedura da seguire, ma anche le modalità di verifica e di comunicazione degli esiti ai beneficiari con l'indicazione del credito fruibile.
Possono beneficiarne gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza:
a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non sono destinatari di sanzioni interdittive e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
I beneficiari potranno utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione e solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento.
Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito d'imposta è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale previsti anche per impresa unica. Inoltre, il decreto specifica che può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il decreto illustra, infine, i casi di decadenza dall'agevolazione.
Operazioni straordinarie
Operazioni straordinarie transfrontaliere: disposizioni integrative e correttive
Il decreto, che entrerà in vigore l'8 luglio 2025, interviene nel campo del diritto societario. Esso, infatti, contiene disposizioni integrative e correttive al Dlgs 2 marzo 2023, n. 19, attuativo della direttiva Ue 27 novembre 2019, n. 2019/2121 per quanto riguarda trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Questo intervento normativo mira a rafforzare la disciplina delle suddette operazioni straordinarie tra società di capitali all'interno dell'Ue, introducendo delle semplificazioni.
Inoltre, vengono introdotte norme che consentono alle società di integrare, ove possibile, i dati mancanti necessari per il positivo superamento del controllo di legalità da parte del notaio e per conseguire l'iscrizione nel Registro delle imprese come società di diritto italiano. Nello specifico, viene previsto che quando i dati necessari per l'iscrizione nel Registro delle imprese della società italiana risultante dall'operazione non sono ricavabili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione, essi possono risultare da una dichiarazione del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio. Quando i dati devono essere integrati e a tal fine è necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volontà può essere delegata dal competente organo della società al soggetto che richiede il deposito o partecipa all'atto.
Le modifiche statutarie, strettamente necessarie al rilascio dell'attestazione e all'iscrizione della società nel Registro delle imprese, possono essere delegate. Dopo il rilascio del certificato preliminare (da parte del notaio), la società può adottare le decisioni con le modalità e le maggioranze che sarebbero applicabili alla società italiana risultante dall'operazione.
Il decreto interviene anche sulle norme del Codice civile che disciplinano la scissione mediante scorporo (articolo 2506.1), introdotta proprio dal Dlgs 19/2023.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di maggio 2025
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2025. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di maggio 2025
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice (121,2 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del -0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,4%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,2%.


