Crisi d’impresa

Disciplina della crisi d’impresa: al via il «correttivo»
Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 ( GU 27 settembre 2024, n. 227)

Il decreto correttivo (il terzo) della crisi d’impresa – in vigore dal 28 settembre 2024 – accoglie molteplici novità volte a integrare e correggere il testo precedente (Dlgs 14/2019 o CCII).

Si ricorda che il CCII ha accolto in un unico testo le disposizioni relative alle procedure concorsuali (Rd 267/1942) e quelle sul sovraindebitamento (legge 3/2012); il testo è già stato modificato due volte: dal Dlgs 147/2020 e dal Dlgs 83/2022.

Tra le modifiche più significative si segnalano quelle riguardanti:

- il professionista indipendente. Al momento del conferimento dell’incarico non vi devono essere «rapporti di natura personale o professionale», con l’impresa e le altre parti interessate dall’operazione di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Detta assenza, viene ora precisato dall’articolo 2, comma 1, lettera o) del CCII, deve intendersi riferita soltanto a quelli «tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio»;

- l’attestatore del piano di risanamento, figura che ora può anche essere coinvolta nella composizione negoziata della crisi (articolo 23, comma 2-bis) del CCII). In sostanza egli può essere nominato anche nella composizione negoziata della crisi con proposta (di pagamento parziale o dilazionato), alle agenzie fiscali (agenzia delle Entrate e agente della Riscossione, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Ue), di accordo transattivo sui debiti fiscali (l’attestatore è ammesso nella transazione fiscale ma non in quella previdenziale). Viene anche introdotta una novità circa i documenti richiesti, ossia una relazione predisposta da un professionista indipendente che ne attesti la convenienza (per il creditore pubblico a cui la proposta è rivolta, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale) e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se esistente. Quest’ultima, per le istanze depositate dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, può essere rilasciata anche da un revisore legale, a tal fine designato, iscritto nell’apposito Registro;

- la composizione negoziata, per la quale viene chiarito che l’accesso alla procedura può avvenire, indifferentemente, quando l’impresa è in crisi, quando l’impresa è insolvente, o anche soltanto in condizioni di «squilibrio patrimoniale o economico-finanziario» (articolo 12 del CCII). Inoltre, per incentivare questa procedura viene previsto che il piano di rateazione concesso dall’agenzia delle Entrate può arrivare fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto (articolo 25-bis del CCII);

- gli accordi di ristrutturazione dei debiti con riguardo alla transazione fiscale e previdenziale. Il contenuto della relazione del professionista (articolo 63, comma 1 del CCII) muta se l’intesa ha carattere liquidatorio (nel quale caso l’attestazione deve avere a oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale) oppure se persegue l’obiettivo della continuità aziendale (in questo caso l’attestazione deve comprovare la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto a quest’ultima procedura realizzativa). Nelle proposte di transazione fiscale e previdenziale, con riguardo al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il professionista indipendente è tenuto ad attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di crediti tributari e contributivi rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (articolo 64-bis, comma 1-bis del CCII). Analoghe attestazioni sono richieste nella transazione fiscale e previdenziale nell’ambito del concordato preventivo (articolo 88, comma 1 del CCII);

- l’estensione dell’obbligo di segnalazione della crisi d’impresa al revisore legale (soggetti inseriti, al fine di garantire la segnalazione tempestiva della crisi, anche le Srl che hanno optato per la nomina del revisore quale organo di controllo, ai sensi dell’articolo 2477, comma 2 del Codice civile) e la mitigazione della responsabilità dei sindaci che segnalano tempestivamente la crisi all’organo amministrativo (articolo 25-octies del CCII). La segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. La data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo hanno tenuto un comportamento diligente e, quindi, non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa;

- il rafforzamento, nell’ambito della composizione negoziata, del ruolo e dell’utilizzo del test pratico di risanamento (articolo 5-bis del CCII), quale strumento di analisi delle condizioni di salute dell’impresa che l’imprenditore deve sempre utilizzare, a prescindere dall’apertura delle trattative della composizione negoziata;

- il concordato preventivo (articolo 90 del CCII), per il quale è stata ridotta al 5% (in precedenza era il 10%) la soglia dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del debitore, allo scopo di incrementare l’efficienza delle procedure di concordato preventivo mediante l’agevolazione della presentazione di proposte alternative a quella dell’impresa che possano garantire una migliore soddisfazione dei creditori oppure una più efficace ristrutturazione. Inoltre, qualora si rendessero necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta di concordato, l’imprenditore deve richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunicare la proposta modificata al commissario giudiziale che riferisce al tribunale (nuovo articolo 118-bis del CCII).

Locazioni

Strutture ricettive: trasmissione dei dati delle persone alloggiate
Provvedimento agenzia delle Entrate 25 settembre 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 25 settembre 2024)

Viene modificato il tracciato per la trasmissione dei dati delle persone alloggiate da parte dei gestori delle strutture ricettive, inclusi i proprietari e i gestori di case e appartamenti (articolo 109, comma 3, Rd 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; cfr. anche articolo 19-bis, comma 1, Dl 4 ottobre 2018, n. 113 e articolo 4, Dl 24 aprile 2017, n. 50). I dati richiesti sono elencati nell'allegato tecnico al Dm Interno 7 gennaio 2013, modificato dal provvedimento in esame, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Dm 11 novembre 2020.

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di agosto 2024
Comunicato Istat ( GU 26 settembre 2024, n. 226)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2024, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice (120,1 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,1%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +0,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +6,1%.

Agevolazioni

Agevolazioni alle imprese: variazione del tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° ottobre 2024 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 4,45%.

L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Agevolazioni

ZLS: modalità di accesso al credito d’imposta
Dm 30 agosto 2024 ( GU 26 settembre 2024, n. 226)

Il decreto disciplina le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13, Dl 60/2024.

Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati dovranno inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate, nella finestra temporale che va dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, un’apposita comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili che siano state sostenute dall’8 maggio al 15 novembre 2024.

Con un successivo provvedimento verrà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti contenuto e modalità di trasmissione.

Riscossione

Dazi doganali: cambia il tasso d'interesse per dilazione e mora
Avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 settembre 2024

La BCE ha modificato, a partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale. In particolare, il tasso è stato ridotto al 3,5% (al 3,65% e al 3,9%, rispettivamente, per le operazioni di rifinanziamento principali e per le operazioni di rifinanziamento marginale).

Il tasso fissato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali rappresenta il punto di riferimento per il calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, di cui agli articoli 112 e 114-bis, Regolamento Ue n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione).

Sicurezza sul lavoro

Patente a punti nei cantieri: regolamento per l'invio della domanda di rilascio

Il decreto contiene il regolamento che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente (cd. patente a crediti o patente a punti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Si tratta di uno strumento voluto dal legislatore (articolo 29, comma 19, Dl 19/2024) per contrastare gli incidenti sul lavoro e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro, qualificando e monitorando il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Il fine è quello di incentivare le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza attraverso l'adozione di buone pratiche e il rispetto delle normative.

La patente, in sostanza, è un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale fino a 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni (l'incremento del punteggio avviene a seguito dello svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni). Lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Essa è obbligatoria per tutte le imprese (non solo quelle edili, incluse quelle artigiane, ma tutte le imprese che operano in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri) e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri, con alcune eccezioni. Esulano dall'obbligo i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale. Sono, altresì, esonerate le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (articolo 27, comma 15, Dlgs 81/2008; articolo 100, comma 4, Dlgs 36/2023 - Codice degli appalti pubblici).

Per ottenere la patente occorre presentare una domanda telematica presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), fornendo: documentazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio (autocertificabile), assolvimento degli obblighi formativi in relazione alla sicurezza e possesso del documento di valutazione dei rischi (sono ammesse dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), regolarità contributiva (DURC in corso di validità, autocertificabile), conformità fiscale (DURF, autocertificabile) e designazione del responsabile della sicurezza (è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

L'obbligo è in vigore dal 1° ottobre 2024, ma è ammesso effettuare i lavori nei cantieri anche solo presentando la domanda di rilascio della patente, salvo diversa comunicazione notificata dall'INL.

Le disposizioni normative in esame vincolano anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri. Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi Ue) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra-Ue). In assenza di tali documenti anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere la patente, al pari delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti, Nello specifico: per le imprese stabilite in uno Stato Ue è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC); per le imprese extra-Ue occorre il possesso dei medesimi documenti richiesti a imprese e lavoratori autonomi italiani.

Dell'avvenuta presentazione della domanda occorre informare, entro cinque giorni dal deposito, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

In caso di infortuni la patente può essere sospesa (fino ad un massimo di 12 mesi) o revocata. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente; solo decorsi 12 mesi dall'eventuale revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

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