Decreto Milleproroghe
Decreto Milleproroghe: conversione in legge
La legge, in vigore dal 1° marzo 2026, converte con modificazioni il Dl 200/2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto Milleproroghe 2026).
L’iter di conversione ha portato con sé alcune modifiche al testo originario, come pure lo stralcio di alcune misure, di seguito illustrate:
1) permessi a costruire in edilizia: viene disposta la proroga dei termini previsti dall’articolo 10-septies, comma 1, Dl 21/2022 relativamente ai termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, e ai termini di validità nonché di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione ai sensi dell’articolo 28, legge 1150/1942 o dagli accordi similari;
2) Tari: per il solo anno 2025, si prevede lo slittamento al 6 marzo 2026 (in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, Dl 201/2011) del termine entro il quale i Comuni dovranno inserire nel Portale federalismo fiscale le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe relative al tributo. Inoltre, ai fini della loro efficacia, le delibere dovranno poi essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef entro il 16 marzo 2026;
3) rettifica della detrazione Iva: l’efficacia delle modifiche apportate all’articolo 19-bis2, Dpr 633/1972 (ad opera dell’articolo 9, Dlgs 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, che ha abrogato il comma 3) decorreranno dal 1° gennaio 2027. Si ricorda che la rettifica sugli acquisti non dovrà essere più operata per masse in caso di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata. In altre parole, non occorrerà effettuare la rettifica su tutti i beni e servizi non ancora ceduti – e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni (10 anni per i fabbricati) da quello della loro entrata in funzione – o non ancora utilizzati, dovendosi invece operare la rettifica, in maniera analitica, della detrazione Iva in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi. La rettifica per masse viene effettuata «in unica soluzione per tutti i beni esistenti presso l’impresa nel momento in cui si verificano gli eventi straordinari che la giustificano, senza attendere l’effettivo impiego dei beni stessi» (circolare ministero delle Finanze 328/1997, paragrafo 4.2). Sono espressamente fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi anche i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore, in luogo del citato articolo 19-bis2, la disposizione contenuta nel Testo unico Iva (articolo 59, Dlgs 10/2026);
4) vengono prorogati i bonus per l’assunzione di donne (termine differito al 31 dicembre 2026), giovani e nella Zes Mezzogiorno (termine differito al 30 aprile 2026), previsti dagli articoli 22, 23 e 24, Dl 60/2024;
5) rifiuti: viene differito al 15 settembre 2026 l’obbligo, per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, di tenuta del formulario rifiuti (Fir) digitale (Dm Ambiente e sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59). Viene, altresì, prorogata l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi (mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti) al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), di cui all’articolo 258, comma 10, secondo periodo, Dlgs 152/2006;
6) viene disposta la proroga per le fatture elettroniche relative a cessioni di prodotti della filiera alimentare, per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (Cun), cioè per i prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro. La proroga viene disposta apportando una modifica all’articolo 33, legge 182/2025, ove si prevede che le fatture debbano riportare il codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione a partire dal 31 dicembre 2028. Le modalità di attuazione dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Iva
Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti: attivato il servizio di verifica dei requisiti
L'agenzia delle Entrate ha attivato, a partire dal 25 febbraio 2026, il servizio online di verifica dei rappresentanti fiscali che hanno i requisiti per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-Ue – per effettuare gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano (articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972; articolo 4, comma 1, lettera a), Dlgs 13/2024; Dm 9 dicembre 2024).
Al servizio si accede tramite il sito dell'agenzia: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/servizio-di-verifica-dei-rappresentanti-fiscali-imprese.
Il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista (provvedimenti agenzia delle Entrate 14 e 17 aprile 2025).
Per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale occorre la nomina mediante atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l'Ufficio dell'agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.
Gli operatori rappresentati devono chiedere l'attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività, con il modello AA9/12 (se imprese individuali o lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (se soggetti diversi dalle persone fisiche).
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di dicembre 2025
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice (121,5 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,2%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,1%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,2%.
Agevolazioni
Registro nazionale degli aiuti di Stato: relazione sul sostegno delle attività economiche anno 2025
Il documento contiene le istruzioni operative ed organizzative volte alla raccolta dei dati necessari al fine di redigere la relazione annuale di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche (legge 266/1997).
Le informazioni saranno desunte automaticamente dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), alle quali saranno aggiunti ulteriori dati integrativi.
La finestra per compilazione e validazione dei dati relativi al 2025 è fissata dal 3 al 31 marzo 2026, ore 14:00.
Agevolazioni
Agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle Pmi: nuovi termini per la presentazione delle domande
Il comunicato informa che con il Dm 10 febbraio 2026, pubblicato sul sito del Mimit in data 13 febbraio, sono stati modificati i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese (Pmi).
Si tratta di un regime di aiuto destinato alle Pmi localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l'acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente. L'obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative di formazione che si rivolgono ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento: Aerospazio e Difesa; Salute, alimentazione, qualità della vita; Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente; Tecnologie digitali; Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; Biotecnologie; Processi di transizione verde e digitale.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione), i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all'iniziativa di formazione, come pure le spese per il personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis (il bonus è cumulabile con altri aiuti di Stato nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento), nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% delle spese ammissibili (beneficio che può arrivare al 70% per i progetti integrati sovraregionali).
Con il Dm 26 gennaio 2026 sono stati definiti i termini e le procedure per l'apertura dello Sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l'accesso alle agevolazioni. Ora, il Dm 10 febbraio 2026 modifica i termini: a partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le imprese interessate possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell'apposita sezione del sito del soggetto gestore (www.invitalia.it). Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Agevolazioni
Bonus pubblicità 2026: invio della domanda di prenotazione
L'articolo 57-bis, Dl 50/2017 ha previsto un credito d’imposta in favore dei soggetti (imprese, enti non commerciali, lavoratori autonomi) che effettuano campagne pubblicitarie (acquisto di spazi pubblicitari, inserzioni commerciali) sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale o locale, anche online, come pure tramite emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali).
L'articolo 5, Dpcm 90/2018 dispone che i soggetti interessati debbano presentare, nel periodo tra il 1° marzo e il 31 marzo di ciascun anno, un'apposita domanda (Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta), da inviare – direttamente o a mezzo intermediario abilitato – tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)
Considerato che nel 2026 il termine iniziale per la presentazione della predetta Comunicazione – che ha carattere «prenotativo» delle risorse disponibili – coincide con un giorno festivo (domenica), con il provvedimento in esame tale termine viene prorogato al 2 marzo 2026.
Al fine di non ridurre il numero di giorni complessivi a disposizione per la prenotazione del bonus, è stata, inoltre, prorogata anche la scadenza finale: pertanto, il nuovo termine è fissato al 1° aprile 2026.
Si ricorda che dal 2023 il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Il tetto massimo di spesa è di 30 milioni di euro l'anno, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti Ue in materia di aiuti de minimis.
La determinazione del credito d'imposta spettante è effettuata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere comunicati con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. La Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2026 dovrà essere inviata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027.
Dichiarazioni annuali
Modelli 730, Redditi PF, SC, ENC, SP, Irap, Consolidato nazionale e mondiale 2026: approvazione
Con 7 provvedimenti, aventi la stessa data, sono approvati, insieme alle relative istruzioni, i modelli per i dichiarativi 2026. Per il modello 730 sono approvate (provvedimento agenzia delle Entrate 72296/2026) anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, come pure le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
In particolare, si tratta dei seguenti modelli:
- Modello 730/2026;
- Modello Redditi 2026 Persone fisiche (PF);
- Modello Redditi 2026 Società di capitali (SC);
- Modello Redditi 2026 Enti non commerciali (ENC);
- Modello Redditi 2026 Società di persone (SP);
- Modello Irap 2026;
- Modello Consolidato nazionale e mondiale 2026 (CNM).
Dichiarazioni annuali
Modello 770/2026: approvazione
Il provvedimento approva, con le istruzioni per la compilazione, il modello 770/2026, relativo all’anno d’imposta 2025, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Il modello 770 dev’essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2025, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Dev’essere, inoltre, utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2025 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Dev’essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La dichiarazione dev’essere presentata per via telematica entro il 31 ottobre 2026.
Accertamento delle imposte
Modelli Isa per il 2025 e modello Cpb 2026-2027: approvazione
Il provvedimento approva 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), da utilizzare per il periodo d’imposta 2025. I dati contenuti nei modelli saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al Dlgs 13/2024, per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Un secondo provvedimento (provvedimento agenzia delle Entrate 72335/29026) fissa le specifiche tecniche e i controlli per l’invio dei modelli.
Le istruzioni alla compilazione del modello Cpb ricordano che esso potrà essere utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta per i periodi d’imposta 2026 e 2027, in assenza di una proposta in essere per il biennio 2025-2026. Sono, quindi, interessati al modello anche i soggetti titolari di partita Iva che hanno aderito al Concordato 2024-2025, chiamate a valutare la convenienza del rinnovo dell’accordo biennale. Si ricorda che il termine per aderire al patto con il Fisco per il biennio 2026-2027 è fissata al 30 settembre 2026, come previsto dall’articolo 9, Dlgs 13/2024.
Dal punto di vista dei requisiti d’accesso, potranno aderire al Cpb i titolari di partita Iva che, nel corso del 2025, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta.
Nel modello sarà necessario autodichiarare, barrando la casella contenuta nel rigo P01, di non avere debiti tributari amministrati dall’agenzia delle Entrate o debiti contributivi di valore superiore a 5.000 euro. Entro i termini di adesione sarà possibile estinguere gli importi eccedenti o rateizzarli, tornando, quindi, sotto la soglia di sbarramento che inibisce l’accesso al patto con il Fisco.
Nel rigo P02 andrà invece dichiarata l’assenza di cause di esclusione.


