Iva

Pacchetto ViDA: adeguamento della normativa Iva all'era digitale

Le disposizioni unionali emanate intendono adeguare le norme Iva all'era digitale.

La maggior parte delle novità si applicheranno in futuro, mentre sono immediatamente operative le norme di modifica agli articoli 218 e 232, direttiva 2006/112/Ce, che consentono agli Stati membri di imporre l'obbligo della fatturazione elettronica – senza subordinare il rilascio della e-fattura all'accettazione da parte del destinatario e senza, quindi, che gli Stati membri (tra cui l'Italia) debbano richiedere una misura in deroga – per le operazioni effettuate nel proprio territorio da parte di soggetti ivi stabiliti

Inoltre, viene esteso ai servizi relativi ad eventi trasmessi in streaming di alcune previsioni che erano riferite ai soli servizi Tte (telecomunicazione, teleradiodiffusione, commercio elettronico diretto), collegate alla determinazione del luogo di effettuazione ai fini Iva (articoli 1, numeri 2-7 del regolamento 518/2025).

Iva

Regime transfrontaliero di franchigia: approvato il modello di comunicazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 28 marzo 2025 (www.agenziaentrate.gov.it 28 marzo 2025)

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 70-terdecies, comma 5, Dpr 633/1972, approva il modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello dev’essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per comunicare, con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno, i dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972, come il valore delle cessioni e delle prestazioni effettuate.

Il provvedimento individua anche la modalità di presentazione del modello di comunicazione, precisando che esso va inviato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, direttamente dall’impresa o da un suo intermediario abilitato. La comunicazione dev’essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

Si ricorda che il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 13 novembre 2024, n. 180 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.

Per accedere a questo regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.

Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data. In caso di ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’agenzia delle Entratesi ne darà comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto è stato ammesso al regime di franchigia. In questi casi, gli Stati Ue possono sospendere le semplificazioni Iva concesse dal regime di favore.

In caso di errori od omissioni in una comunicazione inviata è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. L’ultimo invio è quello valido e sostituisce i precedenti.

Il provvedimento precisa, infine, che non è possibile inviare una comunicazione correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia di 100mila euro annui.

Tributi locali

Imu: fissati i coefficienti 2025 per i fabbricati del gruppo catastale «D»
Dm 14 marzo 2025 ( GU 24 marzo 2025, n. 69)

Sono individuati (aggiornati) i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dell'Imu dovuta dalle imprese per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come alberghi, ospedali, palestre, capannoni e centri commerciali), non iscritti in Catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l'altro, del costo del terreno e delle spese incrementative e al lordo delle quote di ammortamento – risoluzione ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2013, n. 6/DF), distintamente contabilizzati in bilancio (articolo 1, comma 746, legge 160/2019 - legge di Bilancio 2020).

Ai valori esposti nelle scritture contabili, per determinare l'imponibile, vanno applicati i coefficienti pubblicati ogni anno dal Mef, fissati tenendo conto anche dei dati ufficiali (Istat e Mimit) sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. I coefficienti, che dal 2020 sono utilizzabili anche per ricavare la base imponibile per l'applicazione dell'Impi, l'Imposta locale sulle piattaforme marine (articolo 38, comma 2, Dl 124/2019), sono stabiliti per il 2025 nelle seguenti misure:

anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 e precedenti = 3,79

Agevolazioni

Zone logistiche semplificate: approvati i modelli di comunicazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 27 marzo 2025)

L'articolo 3, comma 14-octies, Dl 202/2024 (decreto Milleproroghe) ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, Dl 60/2024 si applichino anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zls.

Gli operatori economici, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta, devono comunicare all'agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare anche l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

A tali fini, con il provvedimento in esame, sono approvati i modelli denominati «Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS» e «Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS», con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Accertamento delle imposte

Pagamenti elettronici tramite Pos: nuove trasmissioni dati dal 2026
Provvedimento agenzia delle Entrate 21 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 21 marzo 2025)

L'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, Dl 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA Spa, i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Con il provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022, sono state previste le disposizioni attuative, con particolare riguardo alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati delle transazioni contabili effettuate mediate strumenti di pagamento elettronico e registrate dai prestatori di servizi di pagamento.

A fronte delle comunicazioni ricevute dall'agenzia delle Entrate per il tramite della società PagoPA Spa sono emersi possibili interventi migliorativi in merito al contenuto delle comunicazioni.

Con il provvedimento in esame, composto di alcuni allegati, vengono definiti i termini e il nuovo contenuto delle comunicazioni da trasmettere ai sensi del richiamato comma 5, specificando che i soggetti obbligati effettuano tali comunicazioni:

- direttamente all'agenzia delle Entrate, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso;

- con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Come descritto nell'allegato relativo alla cd. «fotografia di consistenza», sarà compito dell'agenzia delle Entrate fornire ogni anno una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, per permettere a quest'ultimo di verificarne il corretto adempimento che, in caso di incongruenze, dovrà correggere o integrare.

Le nuove indicazioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Servizi telematici

Fogli di mappa catastale: disponibilità gratuita e telematica
Provvedimento agenzia delle Entrate 25 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 25 marzo 2025)

L'articolo 7, comma 3, Dlgs 139/2024 ha previsto, tra l'altro, che con provvedimento dell'agenzia delle Entrate vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale e ha disposto l'abrogazione dell'articolo 53, Rd 8 dicembre 1938, n. 2153 (Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto), il quale prevedeva la vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa catastale.

La stessa norma prosegue nel percorso di ampliamento dei servizi telematici dell'agenzia (articolo 22, Dlgs 1/2024): in questo caso per consentire a pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini di accedere gratuitamente e in modalità diretta e semplificata al patrimonio cartografico catastale, in coerenza con le previsioni di rafforzamento dei servizi digitali espresse

Nello specifico, il provvedimento in esame dispone che i fogli di mappa siano resi disponibili, gratuitamente e in modalità telematica, mediante l'accesso all'area riservata dell'agenzia delle Entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso Smidt e Portale per i Comuni.

Il provvedimento reca, altresì, disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell'archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del Catasto – e dell'implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell'utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale – quale atto del Catasto dei terreni, ai sensi dell'articolo 1, Dpr 650/1972 – eseguita presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale.

Tale consultazione costituisce operazione soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al Dlgs 347/1990.

Servizi telematici

Volture catastali: domande online
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 27 marzo 2025)

In attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, Dlgs 1/2024 e di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera i), legge 111/2023, l'agenzia delle Entrate ha implementato un servizio online (servizio «Voltura catastale web») per trasmettere il modello di domanda di volture catastali.

Il servizio, che progressivamente sostituirà l'attuale procedura «Voltura 2.0 - Telematica», è reso disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia ed è accessibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione, direttamente o mediante delegati (tra questi sono inclusi il rappresentante legale o la persona di fiducia del soggetto obbligato, preventivamente abilitati).

Grazie al nuovo servizio vengono semplificate le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali. Inoltre, grazie all'accesso controllato e all'utilizzo coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell'agenzia delle Entrate, l'aggiornamento delle banche dati catastali sarà alimentato con informazioni attendibili, coerenti e verificate. Il pagamento dei tributi e dell'imposta di bollo potrà avvenire con un prelievo automatico, che include anche l'utilizzo della piattaforma PagoPA.

Restano ferme le attuali modalità di presentazione delle domande di volture catastali, disciplinate dall'articolo 3, comma 4, Dpr 650/1972 e dall'articolo 3-bis, Dlgs 463/1997, ossia quelle presentate su moduli cartacei da consegnarsi agli sportelli degli Uffici provinciali –Territorio dell'agenzia delle Entrate, con domande trasmesse via pec o email e da modello unico informatico.

Servizi telematici

Registri o schedari delle partite catastali: modalità di consultazione telematica
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 27 marzo 2025)

In attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, Dlgs 1/2024 e di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera i), legge 111/2023, l'agenzia delle Entrate ha implementato un servizio online (servizio «Consultazione registro partite catastali») per la consultazione telematica dei registri o schedari delle partite catastali.

Il servizio è reso disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia ed è accessibile mediante le credenziali Spid, Cie o Cns o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall'agenzia delle Entrate.

Lo scopo è quello di semplificare le operazioni di consultazione dei dati catastali, grazie alla disponibilità online di registri o schedari delle partite catastali, la cui immagine sia stata acquisita in formato digitale. La velocizzazione e la semplificazione nella consultazione delle informazioni censuarie storiche presenti nelle banche dati catastali consentono ai soggetti interessati – professionisti tecnici e cittadini – di evitare di dover recarsi presso gli Uffici competenti.

Il nuovo servizio, erogato telematicamente e in regime di gratuità, si affianca all'attuale modalità di consultazione dei registri o schedari delle partite catastali disponibile presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell'agenzia delle Entrate, per la quale sono dovuti i tributi previsti dalla «Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali» allegata al Dlgs 347/1990, come sostituita dal Dlgs 139/2024.

Riscossione

Tassa automobilistica erariale: pagamento con il modello F24 delle somme a seguito di accertamento
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 27 marzo 2025)

Il Dm 13 febbraio 2025 – in attuazione dell'articolo 17, comma 2, lettera h), Dlgs 241/1997 (che consente di estendere l'utilizzo del modello F24 alle entrate individuate dal Mef) – ha previsto l'estensione delle modalità di versamento tramite il modello F24 alla tassa automobilistica erariale, di cui al Dpr 5 febbraio 1953, n. 39 e all'articolo 5, Dl 30 dicembre 1982, n. 953, dovuta a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.

Il citato Dm ha previsto, altresì, che i termini e le modalità operative per l'attuazione della richiamata disposizione siano definiti con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Pertanto, con il provvedimento in esame, l'utilizzo del modello F24, nel caso di specie il modello F24 Elide, viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale (inclusi interessi e sanzioni) a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.

Testi Unici

Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione
Dlgs 24 marzo 2025, n. 33 ( SO n. 8 alla GU 26 marzo 2025, n. 71)

In attuazione della legge delega per la Riforma fiscale (il riferimento è all'articolo 21, legge 111/2023), viene emanato il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, così strutturato:

- Parte I: Disposizioni in materia di versamenti e riscossione, che disciplina la riscossione spontanea, la riscossione delle imposte sul reddito (ritenute), i rimborsi, la compensazione, la riscossione mediante ruoli, la riscossione coattiva e la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato Ue (Direttiva 2010/24/Ue);

- Parte II: Funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

- Parte III: Disposizioni varie.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di febbraio 2025
Comunicato Istat ( GU 27 marzo 2025, n. 72)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2025, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L’indice (121,1 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,2%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +1,5%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,2%.

Società

Collegio sindacale: modifiche alla responsabilità
Legge 14 marzo 2025, n. 35 ( GU 28 marzo 2025, n. 73)

La legge in esame, che entrerà in vigore il 12 aprile 2025, modifica l’articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, comma 2 del Codice civile, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

- per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;

- per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;

- per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice civile.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 del Codice civile, concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno.

Assicurazioni

Polizze catastrofali: proroga dell’obbligo per le Pmi
Comunicato stampa Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, n. 121

Viene annunciata l’approvazione di un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rimane fermo il termine per le grandi imprese.

Il termine per ottemperare all’obbligo di stipula è differito:

- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;

- al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Rimane fermo al 1° aprile 2025 il termine per le grandi imprese; per queste, comunque, al momento non scatteranno le sanzioni per l’inadempimento. In particolare, le grandi imprese avranno ulteriori 90 giorni in cui non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

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