Riscossione
Modelli F24 per versamenti futuri e ricorrenti (I24): modalità applicative
L’articolo 17, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 (cd. Decreto Adempimenti) prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (pagamenti tramite F24), effettuati attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa agenzia (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).
Il provvedimento in esame stabilisce i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future. L’agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio «I24» che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’agenzia (cfr. provvedimento 381176/2020).
A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997).
Inoltre, il provvedimento disciplina l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento. Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento, tramite compensazione, alla singola scadenza.
Il provvedimento disciplina altresì le modalità applicative dell’addebito dell’I24 con scadenze future. L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’agenzia.
Si stabilisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.
Infine, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito, il quale dev’essere attivo sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito; solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del provvedimento agenzia delle Entrate 21 giugno 2007.
Agevolazioni
Zes unica del Mezzogiorno: percentuale del credito d'imposta investimenti
L'articolo 16, Dl 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito, decreto) ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno. Con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 11 giugno 2024, n. 262747, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa, con il provvedimento in esame è stato reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% (1.670.000.000/9.452.741.120) dell'importo del credito richiesto e riportato nell'ultima comunicazione validamente presentata.
Ogni beneficiario può visualizzare, tramite il proprio cassetto fiscale (accessibile tramite il sito dell'agenzia delle Entrate), l'importo massimo del credito d'imposta fruibile. La fruizione potrà avvenire mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione 22 luglio 2024, n. 39/E.
Agevolazioni
Alluvione in Emilia-Romagna: modalità di utilizzo del credito d'imposta
Viene stabilito che il credito d'imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento. I soggetti colpiti dagli eventi dello scorso anno che hanno goduto di contributi in conto finanziamenti agevolati (come previsto dall'articolo 1, commi 435-439, legge 213/2023) rimborsano ai finanziatori la sorte capitale, gli interessi e le spese di gestione mediante la compensazione (a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata) ovvero mediante cessione del credito ad altre banche, senza facoltà di ulteriori trasferimenti.
Il provvedimento in esame disciplina, in particolare, i contributi disposti dalla legge di Bilancio 2024 che eccedono i 40mila euro, soglia il cui superamento consente l'erogazione tramite finanziamento agevolato sulla base dello stato di avanzamento lavori. Per quelli di importo inferiore è prevista l'erogazione diretta da parte del commissario straordinario.
Il beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
La legge demanda a un provvedimento dell'agenzia delle Entrate le modalità di fruizione del bonus. A tal fine il provvedimento in esame stabilisce che il credito d'imposta in esame è utilizzato dal beneficiario per le rate di rimborso del finanziamento, secondo le modalità sopra indicate.
Per effettuare la compensazione i finanziatori (o i cessionari) presentano il modello F24 (apposita risoluzione istituirà il codice tributo da utilizzare) esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.
Infine, con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità e i termini per l'invio telematico alle Entrate, da parte dei finanziatori, dell'elenco dei soggetti beneficiari con i dati su numero, importo e scadenza delle rate, oltre ai dati su cessioni dei crediti e risoluzioni dei contratti di finanziamento.
Redditi di impresa
Indice dei prezzi al consumo di giugno 2024
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2024, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell’articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice (119,5 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,0%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +0,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +6,8%.
Immobili
Decreto Salva Casa: conversione in legge
Il Dl 29 maggio 2024, n. 69 (cd. Decreto Salva Casa) è stato convertito in legge. Ricordiamo che esso detta nuove regole unificate per il cambio d’uso degli immobili, riferite sia a quello con opere sia a quello senza opere. Si prevede un principio di indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee, come individuate dalla legge statale o regionale, e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale. Il cambio d’uso è soggetto a SCIA qualora senza opere o con opere rientranti nell’edilizia libera o tra quelle subordinate a CILA e per gli altri casi è soggetto al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie per il mutamento di destinazione d’uso. Le Regioni devono adeguare la propria legislazione alle nuove regole, fatta salva la possibilità per le stesse Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.


