Legge di Bilancio

Legge di Bilancio 2026: misure per famiglie e imprese
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ( SO n. 42 alla GU 30 dicembre 2025, n. 301)

La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, reca il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

Essa contiene numerose disposizioni di carattere fiscale, come pure norme in tema di agevolazioni per le imprese e in ambito lavorativo.

Tra le disposizioni di carattere tributario si segnalano le seguenti:

- riduzione (dal 35% al 33%) dell'aliquota riferita al primo scaglione dell'Irpef;

- rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026;

- stretta sulla disciplina delle locazioni brevi;

- modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d'impresa;

- riduzione della tassazione dei premi di risultato, come pure degli incrementi da contratto;

- riproposizione delle disposizioni che consentono l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;

- introduzione dell'iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi;

- modifiche al regime delle compensazioni di crediti.

Decreto Milleproroghe

Decreto Milleproroghe: differimento di termini normativi
Dl 31 dicembre 2025, n. 200 ( GU 31 dicembre 2025, n. 302)

Il decreto-legge, in vigore dal 31 dicembre 2025, detta disposizioni in materia di termini (in genere, si tratta di proroghe o di rinvii), per garantire la continuità amministrativa.

Tra le novità fiscali contenute nel decreto in commento si segnalano le seguenti:

1) Riforma fiscale: al fine di poter incorporare o coordinare le ulteriori norme che arriveranno dai decreti delegati (correttivi e integrativi) in corso di approvazione, slitta di un anno (al 1° gennaio 2027) l’entrata in vigore dei seguenti Testi Unici della Riforma fiscale (legge 111/2023):

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs 5 novembre 2024, n. 173);

- Testo Unico dei tributi erariali minori (Dlgs 5 novembre 2024, n. 174);

- Testo Unico della giustizia tributaria (Dlgs 14 novembre 2024, n. 175);

- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (Dlgs 24 marzo 2025, n. 33);

- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Dlgs 1° agosto 2025, n. 123);

2) polizze catastrofali: viene rinviato al 31 marzo 2026 l’obbligo di stipula della polizza assicurativa contro eventi catastrofali – sancito dall’articolo 1, commi 101 e 111, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) – da parte delle micro e piccole imprese turistico-ricettive (alberghi, ostelli, Bed and Breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze) e della somministrazione (articolo 5, comma 1, lettera c), legge 287/1991), e da parte delle imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;

3) finanziamenti bancari: viene prorogata al 31 dicembre 2026 la disciplina del fondo di garanzia Pmi (articolo 15-bis, comma 1, Dl 145/2023), che consente una garanzia (gratuita per le micro imprese) di un massimo di 5 milioni di euro per impresa (la garanzia, fino a 60mila euro, è estesa anche agli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts e al Rea);

4) assemblee a distanza: sono prorogate le disposizioni contenute nell’articolo 106, comma 7, Dl 18/2020. Le assemblee sociali – di Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni (comma 8-bis dell’articolo citato) – che si terranno entro il 30 settembre 2026 possono svolgersi anche da remoto, mediante strumenti di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. La possibilità è ammessa anche in deroga alle disposizioni statutarie (per le Spa; articolo 2370, comma 4 del Codice civile), in deroga all’articolo 2479, comma 4 del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie (per le Srl; i soci possono esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto) e avvalendosi dell’istituto del rappresentante designato anche ove lo statuto disponga diversamente (per le società quotate e le banche popolari e cooperative, società cooperative e mutue assicuratrici; articolo 135-undecies del Dlgs 58/1998);

5) impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali: fino al 31 dicembre 2026 (invece del previgente termine di fine 2025) è possibile realizzare impianti fotovoltaici fino a 1 MW nelle strutture citate previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (articolo 6, comma 2-septies, Dl 50/2022);

6) strutture ricettive all’aperto: le strutture all’aperto delle imprese operanti nel settore turistico, intestatarie in Catasto di tali opere, devono presentare gli atti di aggiornamento della mappa catastale e quelli di aggiornamento del Catasto dei fabbricati (di cui all’articolo 30, Dpr 1142/1949). Il termine per l’adempimento è il 15 dicembre 2026 (in luogo di quello precedente del 15 dicembre 2025; articoli 7-quinquies, commi 3 e 6, Dl 113/2024 e 14, comma 5, Dl 95/2025). Fino a tale data sono esclusi dal computo delle rendite dirette gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione. L’irrilevanza delle case mobili riguarda la rappresentazione nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e la stima della rendita catastale (risoluzione n. 67/E/2024). In sintesi, a norma del menzionato articolo 7-quinquies, gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2026 (termine così prorogato dal provvedimento in esame), sono tenuti a presentare: atti di aggiornamento geometrico (articolo 8, legge 679/1969), per l’aggiornamento della mappa catastale, e atti di aggiornamento (Dm 701/1994), per l’aggiornamento del Catasto fabbricati;

7) Superbonus 110% (misura limitata alle aree colpite da eventi sismici del 2009 e del 2016): gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 3, comma 1, Dl 39/2024, (cfr. Dpcm 17 settembre 2024) connessi agli interventi edilizi che beneficiano del Superbonus, sono estesi alle spese sostenute nel 2026 (secondo la norma previgente, l’obbligo di comunicazione riguardava le spese sostenute nel 2024 e nel 2025). L’obbligo è posto in capo ai soggetti che: a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 119, comma 13-ter, Dl 34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; b) a partire dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter citato, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici. La comunicazione va inviata (pena l’applicazione di sanzioni amministrative o la decadenza dal beneficio fiscale; cfr. comma 5 dell’articolo 3, Dl 39/2024) dai tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’Enea le asseverazioni (nel caso di interventi di efficientamento energetico) e dai soggetti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico (nel caso di interventi antisismici, utilizzando il Pncs-Portale nazionale delle comunicazioni sismiche);

8) atti di recupero degli aiuti di Stato: viene estesa di 2 anni la proroga, per gli atti indicati in scadenza nel 2026 e nel 2027 (articolo 3, comma 6, Dl 215/2023). In particolare, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 6, Dm 115/2017, alle Autorità che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione, nei pertinenti registri, dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc (presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato-Rna di cui all’articolo 52, legge 234/2012), si estende al 31 dicembre 2027 – in luogo del precedente periodo ricompreso tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025 – la finestra temporale in cui si intendono prorogati di 2 anni i termini per la notifica dei relativi atti di recupero, in scadenza in tale intervallo temporale. L’intervento consente, nell’eventualità del mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle Autorità responsabili dei regimi di aiuto, un’azione di recupero graduale da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali.

Decreto Lavoro

Decreto Lavoro: conversione in legge
Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ( GU 30 dicembre 2025, n. 301)

La legge, in vigore dal 31 dicembre 2025, converte con modificazioni il Dl 31 ottobre 2025, n. 159 (decreto Lavoro), contenente disposizioni per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche al testo originario:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistiche ricettive hanno la possibilità di completare la formazione e l'addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro entro 30 giorni dall'avvio del rapporto di lavoro;

- muta la disciplina delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili (articoli 12-bis, legge 68/1999 e 14, Dlgs 276/2003);

- cambiano i requisiti di sicurezza delle scale (di altezza superiore a 5 metri) verticali (aventi un'inclinazione superiore a 75 gradi) permanenti (articolo 113, comma 2, Dlgs 81/2008), le quali dovranno essere adeguate entro il 1° febbraio 2026 (per quelle installate entro il 31 ottobre 2025).

La legge conferma l'obbligo della dotazione del badge digitale di cantiere, con codice anticontraffazione, nell'ambito di appalti e subappalti (pubblici e privati) nei cantieri e in altri settori ad alto rischio.

Diritti speciali

Livigno: diritto speciale 2026 sui carburanti
Dm 22 dicembre 2025 ( GU 31 dicembre 2025, n. 302)

Sono approvate, con effetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, le nuove misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno. In particolare, la misura del diritto speciale da applicare per l’anno 2026 (articoli 2 e 3, legge 1° novembre 1973, n. 762) è stabilita in: 0,233 euro/litro per la benzina senza piombo; 0,155 euro/litro per il gasolio per autotrazione; 0,055 euro/litro per il gasolio per il riscaldamento; 0,050 euro/litro per il petrolio.

L’aliquota da applicare per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, è fissata per l’anno 2026 nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi indicati in premessa al decreto.

Infine, nell’Allegato al decreto, sono fissati i valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale da applicare per l’anno 2026 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati e i generi introdotti dall’estero.

Redditi di impresa

Perdite fiscali e contributi Covid

Il Mef ha fornito chiarimenti in ordine al regime di riporto delle perdite fiscali in presenza di contributi destinati alle imprese.

L'intervento si è reso necessario perché nei mesi scorsi l'agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti delle lettere di contestazione in relazione ai contributi concessi durante il periodo pandemico. Tali contestazioni riguardano non la mancanza dei requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti quanto, piuttosto, il riporto delle perdite fiscali di periodo, dal momento che, secondo l'agenzia, il contributo andrebbe considerato come «provento esente» e come tale da defalcare dalla perdita riportabile secondo la disciplina prevista dall'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del Tuir. Gli atti del Fisco sono volti a recuperare l'Ires/l'Irpef dei contribuenti nell'anno dell'utilizzo di tale perdita, oltre alle sanzioni, compresa quella fissa di 250 euro per l'errata compilazione della dichiarazione nell'anno dell'incasso (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997). Con l'interrogazione parlamentare Mef 29 ottobre 2025, n. 5-04589 è stata confermata la correttezza della qualificazione dei contributi Covid quali «proventi esenti» e, come tali, rilevanti ai fini della rettifica dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili. In relazione alla qualificazione di proventi «esenti», secondo la prassi (risoluzione 126/E/2005) la stessa è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile a seguito di disposizioni aventi natura meramente agevolativa (come nel caso dell'articolo 10-bis, Dl 137/2020, cd. decreto Ristori). Diversamente, la nozione di proventi «esclusi» attiene più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto, ad esempio, o sono stati già tassati (come, ad esempio, i dividendi, perché considerati tassati in capo al soggetto che li eroga) o lo saranno in futuro.

Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, l'articolo 10-bis suddetto nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) e delle spese generali (articolo 109 del Tuir). Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall'articolo 1, comma 310, legge 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l'irrilevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando espressamente l'articolo 84 del Tuir (ai fini del riporto a nuovo delle perdite). Secondo la risposta fornita in sede parlamentare, poiché la detassazione dei contributi Covid, prevista dal citato articolo 10-bis, costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. Ne consegue che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. L'assenza di una deroga esplicita appare, dunque, essere indicativa della volontà normativa di considerare i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali. Pertanto, secondo il cennato orientamento del Mef (espresso in sede di interrogazione parlamentare), le imprese beneficiarie di contributi o altre forme di sostegno nel periodo pandemico, che hanno chiuso l'esercizio in perdita fiscale, avrebbero dovuto ridurre tali perdite dell’importo dei contributi ricevuti. Stando così le cose l'esenzione disposta dal menzionato articolo 10-bis avrebbe operato solo nell'anno d'incasso, con conseguente assoggettamento ad imposizione nel periodo di utilizzo delle perdite. L'effetto sarebbe stato quello della detassazione solo temporanea degli aiuti Covid, con l'assolvimento delle imposte dirette rinviato al periodo di utilizzo delle perdite.

Ora, con l'atto di indirizzo in esame, il Mef rivede la propria posizione, precisando che le agevolazioni Covid, incluse quelle erogate sotto forma di crediti d'imposta, non rilevano come proventi esenti o esclusi ai fini del riporto delle perdite qualora le norme istitutive prevedano espressamente la loro non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, nonché la loro irrilevanza ai fini del pro-rata di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir. Quindi tali somme non determinano alcuna riduzione delle perdite fiscali maturate nel periodo e riportabili agli esercizi successivi. Resta, inoltre, confermata la piena deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi correlati, evitando effetti penalizzanti per le imprese beneficiarie.

In definitiva, l'ammontare delle perdite fiscali riportabili ai sensi dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del Tuir dev'essere ridotto esclusivamente dei proventi qualificabili come esenti, diversi da quelli disciplinati dall'articolo 87 (participation exemption), per la parte eccedente i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del Tuir.

Infine il Mef sottolinea che l'orientamento appena espresso si rende applicabile a «tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da Covid-19».

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di novembre 2025
Provvedimento agenzia delle Entrate 22 dicembre 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 22 dicembre 2025)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre 2025. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi di lavoro dipendente

Tabelle Aci 2026 per il calcolo dei costi chilometrici
Comunicato agenzia delle Entrate ( SO n. 40 alla GU 23 dicembre 2025, n. 297)

Il comunicato dell'agenzia delle Entrate contiene l'aggiornamento delle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, da utilizzare per l’anno 2026, relative ai costi chilometrici di autovetture e di motocicli aziendali, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, da utilizzare anche per il calcolo del fringe benefit di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir.

Ognuna delle Tabelle Aci fa riferimento a specifici gruppi di veicoli: autoveicoli a benzina in produzione, autoveicoli a gasolio in produzione, autoveicoli a benzina-gpl in produzione, autoveicoli ibrido-benzina in produzione, autoveicoli ibrido-gasolio in produzione, autoveicoli elettrici in produzione, autoveicoli a benzina fuori produzione, autoveicoli a gasolio fuori produzione, autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione, autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione, autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione, autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione, autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione, autoveicoli elettrici fuori produzione, motoveicoli, autocaravan.

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di novembre 2025
Comunicato Istat ( GU 27 dicembre 2025, n. 299)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L'indice (121,3 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del -0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,0%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,2%.

Usufrutto

Diritti di usufrutto, rendite e pensioni: aggiornati i coefficienti
Dm 24 dicembre 2025 ( GU 31 dicembre 2025, n. 302)

Vengono adeguati i parametri per il calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni vitalizie per l’anno 2026.

A seguito della modifica – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – dal 2% all’1,6% del tasso di interesse legale (Dm 10 dicembre 2025), sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore delle rendite, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai fini fiscali (ad esempio ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni).

Il coefficiente per determinare il valore delle rendite, previsto dall’articolo 46, comma 2, Dpr 131/1986 (per l’imposta di registro) e dall’articolo 17, comma 1, lettera a), Dlgs 346/1990 (per l’imposta di successione e donazione), dal 1° gennaio 2026 è fissato al valore di 40 (come per l’anno precedente), ossia 40 volte l’annualità. Ad esempio, per determinare il valore di una rendita a tempo indeterminato o perpetua, costituita dal 1° gennaio 2026 si moltiplicherà per 40.

Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (Allegato 1 del Dlgs 139/2024) è determinato, comunque, assumendo il valore di riferimento minimo di 2,5%. Ciò in quanto l’articolo 46, commi 2, 5-bis e 5-ter, Dpr 131/1986 e l’articolo 17, comma 1-ter, Dlgs 346/1990 (commi introdotti dal Dlgs 139/2024) hanno previsto che, ai fini della determinazione di valori sopra indicati, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5%. La previsione ha lo scopo di evitare che l’oscillazione della misura del saggio legale di interessi porti a risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione.

Le previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2026.

Enti locali

Bilancio previsionale 2026-2028: proroga del termine per l’approvazione
Dm Interno 24 dicembre 2025 ( GU 31 dicembre 2025, n. 302)

Il decreto differisce al 28 febbraio 2026 il termine per l’approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028.

Sono, quindi, autorizzati all’esercizio provvisorio fino al nuovo termine tutti quegli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio.

Tenuto conto che talune delibere non sono legate alle tempistiche di deliberazione dei bilanci degli enti locali, l’Ifel con il comunicato 19 dicembre 2025 ha ricordato che restano fermi:

- il termine per approvare le delibere in materia di Tari e tariffa corrispettiva (per piani finanziari-regolamenti-tariffe; articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 228/2021);

- il termine per approvare le delibere comunali per la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali comunali dell’Irpef. Si ricorda che, in assenza di una delibera approvata nei termini, l’addizionale comunale dell’Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.

Due diligence

Deforestazione: semplificazioni e posticipo degli obblighi di due diligence
Regolamento Ue 19 dicembre 2025, n. 2025/2650 ( GUUE 23 dicembre 2025, serie L)

Il documento modifica il regolamento Ue 2023/1115 in materia di deforestazione (Eudr), posticipando l’applicazione degli obblighi di due diligence (raccolta delle informazioni a partire dalle fasi iniziali della filiera e valutazione del rischio di deforestazione) al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese, e al 30 dicembre 2026 per gli altri soggetti.

Inoltre, per ridurre lo sproporzionato aggravio burocratico, vengono introdotte delle semplificazioni al fine di ridurre gli adempimenti in capo agli operatori e agli importatori che immettono in consumo i prodotti interessati, in modo che gli obblighi – invece che standardizzati per tutti – vengano tarati in funzione del ruolo dell'operatore e del rischio effettivo. Così, l'operatore «a valle», che immette sul mercato prodotti già fabbricati utilizzando materie prime o prodotti oggetto di una precedente dichiarazione di dovuta diligenza, non è più chiamato a replicare integralmente le verifiche svolte «a monte», ma si può limitare alla tracciabilità documentale, attraverso la raccolta e la conservazione dei riferimenti delle dichiarazioni esistenti. Anche per i micro o piccoli operatori primari – spesso agricoltori o produttori locali operanti in Paesi a basso rischio – viene introdotto un regime semplificato, che consente di adempiere agli obblighi mediante una dichiarazione ridotta e, in alcuni casi, di sostituire la geolocalizzazione dettagliata con l'indicazione dell'indirizzo postale dell'appezzamento o dello stabilimento produttivo. Sotto questo aspetto va rilevato che il regolamento prevede che la Commissione europea proceda, entro il 30 aprile 2026, a un riesame mirato del funzionamento dell'Eudr, con particolare attenzione agli oneri amministrativi e all'impatto sugli operatori economici, soprattutto di minori dimensioni.

Fiscalità internazionale

DAC 8: attuazione
Dlgs 10 dicembre 2025, n. 194 ( GU 22 dicembre 2025, n. 296)

Il decreto recepisce le disposizioni contenute nella direttiva Ue 2023/2226 (cd. DAC 8) che regolamenta la cooperazione amministrativa in ambito fiscale, volta a contrastare fenomeni di frodi, di evasione e di elusione fiscale. In particolare, il decreto integra le disposizioni già in vigore in tema di scambio automatico di informazioni tra Stati membri e ne amplia l’ambito applicativo alle cripto-attività.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il decreto in esame:

- modifica e amplia la disciplina sullo scambio di informazioni nel settore fiscale (Dlgs 29/2014; Dlgs 100/2020; Dlgs 32/2023), nonché la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari (Legge 95/2015). Ad esempio, tra i dati scambiati vi sono anche quelli di reddito e di capitale. Inoltre, viene introdotto l'obbligo di comunicare gli interpelli transfrontalieri riferiti a persone fisiche quando il loro valore supera 1.500.000 euro (o importo equivalente in altra valuta);

- introduce una disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sulle cripto-attività. I soggetti obbligati dovranno trasmettere all'agenzia delle Entrate le informazioni oggetto di scambio entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento (l'appuntamento per il primo adempimento è, dunque, fissato al 30 giugno 2027).

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